Regioni d'Italia
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Le regioni sono, assieme ai comuni, alle province, alle città metropolitane e allo stato centrale, uno dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana.
Ogni regione è un ente territoriale con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, come stabilito dall'art. 114, II comma della carta costituzionale.
Le regioni, secondo quanto indicato dall'art. 131 Cost., sono venti. Cinque di queste sono dotate di uno statuto speciale di autonomia ed una di queste (Trentino-Alto Adige/Südtirol), è costituita dalle uniche due province autonome, dotate cioè di poteri legislativi analoghi a quelli delle regioni, dell'ordinamento italiano (Trento e Bolzano). Nel rispetto delle minoranze linguistiche, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta sono riportati con le denominazioni bilingui Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste all'art. 116, come modificato nel 2001.
Indice |
[modifica] Le regioni nell'Assemblea Costituente
Il 13 dicembre 1947 nella seduta pomeridiana della seconda sottocommissione della Commissione per la Costituzione, il presidente Mauro Gennari legge il testo definitivo dell’articolo 22: Le Regioni sono: Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Emilia e Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise, Campania, Puglia, Salento, Lucania, Calabria, Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, ma il Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947 recitava: Art. 131. Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi e Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.
Quindi dalla bozza scompaiono il Salento e la Romagna; la Lucania viene rinominata Basilicata; il Friuli e la Venezia Giulia vengono accorpati, così come Abruzzo e Molise. Solo nel 1963 il Molise otterrà l'autonomia.
[modifica] Caratteristiche
| Per approfondire, vedi la voce Simboli delle regioni d'Italia. |
La regione, nell'ordinamento giuridico italiano è:
- un ente di rilievo costituzionale, cioè previsto come necessario dalla costituzione;
- un ente autonomo, visto che è dotato di autonomia in diversi ambiti;
- un ente autarchico, dato che opera in regime di diritto amministrativo e dispone di potestà pubbliche;
- un ente ad appartenenza necessaria, dato che tutti i cittadini residenti ne fanno parte.
Tutte le regioni posseggono stemma e gonfalone ufficiale.
[modifica] Tipologie
In base allo statuto, che è per le regioni quello che è per lo stato la sua costituzione, è possibile distinguere due grandi categorie:
[modifica] Regioni a statuto ordinario
Quindici delle venti regioni italiane sono a statuto ordinario. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
L'autonomia legislativa di queste regioni è stata notevolmente ampliata dalla riforma costituzionale del 2001, approvata sotto il governo Amato II e confermata dal voto popolare durante il governo Berlusconi II.
Tuttavia l'autonomia finanziaria, il cosiddetto federalismo fiscale, pure prevista dall'art. 119 della costituzione riformata, non è ancora operativa, per cui le regioni dipendono ancora dai trasferimenti dello stato centrale. Le regioni dispongono comunque dell'IRAP (imposta regionale sulle attività produttive), di un'addizionale regionale all'IRPEF, di una compartecipazione all'IVA e di altri tributi minori.
Le regioni a statuto ordinario furono istituite soltanto nel 1970.
[modifica] Regioni a statuto speciale
| Per approfondire, vedi la voce regione a statuto speciale. |
Cinque regioni sono a statuto speciale, approvato dal Parlamento nazionale con legge costituzionale, come previsto dall'art. 116 della Costituzione.
Lo statuto speciale garantisce una particolare forma di autonomia, ciò è tangibile nell'autonomia impositiva. Il Friuli-Venezia Giulia trattiene per sé il 60% della maggior parte dei tributi riscossi nel territorio regionale, la Sardegna il 70%, Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige il 90%, la Sicilia il 100% delle imposte. Tali regioni dispongono di notevoli poteri legislativi e amministrativi, come nei settori scuola, sanità, infrastrutture e di conseguenza debbono provvedere al relativo finanziamento principalmente con le proprie risorse, mentre nelle regioni a statuto ordinario le spese sono principalmente a carico dello stato.
Di conseguenza la regione Trentino-Alto Adige (1.000.000 di abitanti) dispone di un budget che corrisponde a quello della Regione del Veneto, con 4,8 milioni di abitanti. Anche per questo diversi comuni di confine chiedono il passaggio alle più ricche regioni di diritto speciale, come permesso dalla Costituzione.
| Per approfondire, vedi le voci Questioni dei confini regionali e Questione dei comuni lombardi e veneti al confine con il Trentino-Alto Adige. |
La prima regione ad essere istituita fu nel 1946 la Sicilia, con Regio decreto, prima del referendum sulla Repubblica. Tre regioni a statuto speciale furono istituite dalla stessa Assemblea costituente nel 1948: la Sardegna, date le forti spinte autonomistiche, se non indipendentistiche come in Sicilia, la Valle d'Aosta per proteggere la minoranza francofona, il Trentino-Alto Adige, per la tutela dei germanofoni ai sensi dell’Accordo di Parigi.
Nel 1963 fu costituita la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia.
Nel 1972 entrò in vigore il nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che trasferì la maggior parte dei poteri regionali alle due province.
[modifica] Province autonome
La regione Trentino-Alto Adige è costituita dalle province autonome di Trento e Bolzano (art 116, II Cost.). Tali province sono dotate di poteri (anche legislativi) corrispondenti a quelli di una regione. Taluno parla di province a statuto speciale.
La regione Trentino-Alto Adige è stata ampiamente esautorata. La Presidenza viene assunta a turno dai presidenti delle province di Trento e Bolzano. Anche il ruolo di Trento come capoluogo è stato ridimensionato, dal momento che la Giunta e il Consiglio si riuniscono anche a Bolzano.
[modifica] Organi
| Per approfondire, vedi la voce Legge Tatarella. |
Gli organi della regione sono indicati dall'art. 121 della Costituzione e sono:
La regione è rappresentata dal presidente della giunta regionale (anche detto presidente della regione) che dal 2000 viene eletto direttamente, a meno che lo statuto regionale non preveda l’elezione da parte del Consiglio regionale. Se il presidente della regione viene sfiduciato o si dimette volontariamente con effetti immediati o muore o è impedito permanentemente il Consiglio regionale viene sciolto e vengono indette al più presto nuove elezioni. Fino a che siano instaurati i nuovi organi della regione sono prorogati i poteri dei precedenti organi per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.
La regione è dotata di un consiglio regionale, eletto dai cittadini maggiorenni residenti nella regione. In Sicilia, regione autonoma, prende il nome di parlamento regionale e i suoi membri, che si possono fregiare del titolo di onorevoli, sono detti deputati e non consiglieri. Il consiglio esercita il potere legislativo per le materie che la Costituzione e gli statuti speciali per le regioni autonome demandano alla potestà legislativa esclusiva o concorrente.
Le funzioni amministrative sono attribuite alla giunta regionale, formata dagli assessori oltre che dal presidente della regione.
Questi sono organi necessari delle regioni, per cui gli statuti e le leggi regionali non possono disporre diversamente dal dettato costituzionale.
[modifica] Autonomia della regione
Le autonomie riconosciute alla regione e garantite a livello costituzionale nei confronti dello Stato e degli enti territoriali minori sono:
- autonomia statutaria;
- autonomia legislativa;
- autonomia regolamentare;
- autonomia amministrativa;
- autonomia finanziaria.
[modifica] Autonomia statutaria
| Per approfondire, vedi la voce statuto regionale. |
Le sole regioni a statuto ordinario sono dotate di tale autonomia. Ciascuna regione ordinaria adotta con legge regionale uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
Le regioni a statuto speciale sono prive di tale autonomia (cioè del potere-dovere di darsi uno statuto), visto che gli statuti speciali sono leggi costituzionali dello Stato. Tuttavia la legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, ha modificato gli statuti delle cinque regioni speciali, attribuendo a una legge statutaria la determinazione della forma di governo della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Solo per la regione Trentino-Alto Adige la forma di governo continua a essere disciplinata dallo statuto regionale.
[modifica] Autonomia legislativa
| Per approfondire, vedi la voce potestà legislativa. |
In seguito alla riforma costituzionale del 2001, la potestà legislativa appartiene allo Stato e alle regioni, posti sullo stesso piano; la competenza è attribuita per materie.
La competenza a legiferare può essere:
- esclusiva dello Stato;
- concorrente (statale e regionale);
- residuale delle regioni (interpretata come esclusiva).
Per l'art. 127 della Costituzione "Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione". Tale funzione è svolta per il tramite del Commissario del Governo presso la Regione.
[modifica] Autonomia regolamentare
L'autonomia regolamentare della regione è definita dall'art. 117 della Costituzione, 6° comma.
La regione ha potestà regolamentare nelle materie su cui ha competenza esclusiva e su quelle in cui la competenza tra Stato e regione è di tipo concorrente. Ha potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva dello Stato in quanto sia ad essa delegata.
La titolarità della potestà regolamentare della regione non è definita a livello costituzionale. La corte costituzionale, nella sentenza 313/2003, ha infatti sostenuto la teoria della libertà di scelta degli Statuti delle Regioni, affermando che spetta alla singola Regione, nell'ambito della sua autonomia, decidere quale deve esser l'organo che in concreto svolge la funzione regolamentare.
Il Consiglio Regionale esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza esclusiva statale delegate alle Regioni in base all'art. 117 comma 6 della Costituzione.
[modifica] Autonomia amministrativa
L'autonomia amministrativa della regione è stabilita con l'art. 118 della Costituzione.
L'autonomia amministrativa della regione, come di tutte le pubbliche amministrazioni, deve aderire ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
La regione, tramite legge regionale, può delegare le funzioni amministrative di cui è titolare ai Comuni, alle Province o alle Città metropolitane.
Prima della modifica costituzionale ad opera della legge 3/2001 vigeva il principio del parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa. quindi alle regioni spettavano le funzioni amministrative in riferimento alle materie di cui all'art 117 (anch'esso previgente alla riforma del titolo V).
Inoltre
- lo Stato poteva delegare funzione amministrative alle regioni in materie di propria competenza legislativa
- lo Stato poteva attribuire direttamente funzioni agli enti locali, qualora si trattasse di funzioni di interesse strettamente locale
- lo Stato poteva trattenere funzioni presso di sé, qualora si ravvisasse un interesse nazionale
- le regioni avrebbero dovuto utilizzare le proprie funzioni amministrative tramite comuni e province utilizzando lo strumento della delega e dell'avvalimento.
[modifica] Autonomia finanziaria
L'autonomia finanziaria della regione è stabilita con l'art. 119 della Costituzione. Esso prevede il cosiddetto federalismo fiscale, ma finora non ha trovato attuazione (per le regioni a statuto ordinario).
La regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.
La regione ha un proprio patrimonio.
Può ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento.
Per disposizione dell'art. 120 della Costituzione la regione non può stabilire dazi sul commercio con le altre regioni.
[modifica] Controlli
[modifica] Statali
La legge cost. 3/2001 ha abolito i controlli sugli atti (amministrativi e anche di legge) della regione, esercitati sino ad allora da cosiddetti commissari del governo. Nei capoluoghi delle regioni speciali e nelle Province autonome essi continuano tuttavia a esercitare (almeno in parte) i loro uffici. Nelle altre regioni una parte dei poteri dei commissari viene esercitata dai Prefetti dei capoluoghi regionali, in qualità di rappresentanti dello Stato nei rapporti con il sistema delle autonomie.
Quanto al controllo sugli organi regionali, l'art. 120 II prevede: «Il Governo può sostituirsi a organi delle regioni … nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.»
L'art. 126 stabilisce: «Con decreto motivato del presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.». Lo scioglimento è deliberato dal Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione Parlamentare sugli affari regionali.
Passando poi alla legislazione regionale, l'art. 127 della Costituzione stabilisce: «Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.»
Quanto allo statuto delle regioni ordinarie, l'art. 123 della Costituzione recita: "Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione".
[modifica] Regionali
La regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge (art.127 Cost.).
La regione, oltre a ricorrere alla giustizia amministrativa, può sollevare un conflitto di attribuzioni di fronte alla Corte costituzionale se vengono lese le sue competenze amministrative.
[modifica] Suddivisione
Ad eccezione della Valle d'Aosta, le regioni sono ripartite in province (attualmente sono 110).
Il livello inferiore della suddivisione amministrativa è il comune.
Le città metropolitane, dotate di competenze comunali, seppure previste a livello costituzionale, non sono ancora state istituite.
[modifica] Dati politici
Tranne in Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, in tutte le regioni si vota secondo la Legge Tatarella o sue modificazioni, con elezione diretta del Presidente.
Ad oggi undici regioni sono governate dal centrodestra (in Sicilia il Presidente è espresso dal Movimento per le Autonomia, nelle restanti da Il Popolo della Libertà e dalla Lega Nord). Otto regioni sono governate dal centrosinistra (alla guida del Trentino-Alto Adige si alternano Luis Durnwalder, della Südtiroler Volkspartei, e Lorenzo Dellai, dell'Unione per il Trentino, entrambi in una coalizione di centrosinistra; in Puglia governa un Presidente di Sinistra Ecologia Libertà; nelle restanti regioni governa il PD), mentre invece in Valle d'Aosta governa una coalizione autonomista.
██ Lega Nord
[modifica] Dati demografici e geografici
Di seguito si riporta una tabella contenente popolazione[1], superficie, densità abitativa, capoluogo, numero di comuni e province delle 20 regioni italiane.
[modifica] Dati economici
Fonte: Confcommercio, riferimento all'anno 2011[7], dati in milioni di euro per il PIL, in euro per il PIL pro capite a parità di potere d'acquisto
| Regione o macroregione | PIL totale | PIL Pro Capite |
|---|---|---|
| Piemonte | 145.070 | 30.500 |
| Valle d'Aosta | 13.740 | 33.400 |
| Liguria | 63.217 | 26.800 |
| Lombardia | 331.985 | 33.600 |
| Nord-Ovest | 497.353 | 31.700 |
| Alto Adige | 16.609 | 33.800 |
| Trentino | 15.651 | 30.700 |
| Veneto | 149.955 | 30.600 |
| Friuli-Venezia Giulia | 36.711 | 29.300 |
| Emilia-Romagna | 146.770 | 32.200 |
| Nord-Est | 351.697 | 31.200 |
| Marche | 49.988 | 26.500 |
| Toscana | 106.779 | 28.400 |
| Umbria | 21.422 | 24.400 |
| Lazio | 173.025 | 30.300 |
| Centro | 336.213 | 29.000 |
| Abruzzo | 28.242 | 21.600 |
| Molise | 6.279 | 19.800 |
| Campania | 95.087 | 16.600 |
| Puglia | 68.478 | 17.100 |
| Basilicata | 11.060 | 18.400 |
| Calabria | 33.959 | 16.700 |
| Sicilia | 89.327 | 17.200 |
| Sardegna | 33.823 | 20.400 |
| Mezzogiorno | 243.415 | 17.300 |
| Italia | 1.428.678 | 26.000 |
[modifica] Note
- ^ Bilancio demografico mensile anno 2011 e popolazione residente al 30/04/2011. URL consultato il 19-09-2011.
- ^ Le nove circoscrizioni provinciali della Sicilia sono state soppresse dallo Statuto regionale e tecnicamente sostituite con LR n 9/1986 da un pari numero di "Province regionali" formate come liberi consorzi comunali
- ^ a b Nel corso del 2009 sette comuni marchigiani sono stati aggregati all'Emilia-Romagna, determinando un'importante variazione territoriale e demografica
- ^ Le quattro nuove province sarde di Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Ogliastra e Olbia-Tempio non avranno necessariamente uffici statali provinciali (Prefettura-UTG, Comando Provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Questura etc) in quanto la loro istituzione è facoltativa, ma sono sede degli organi provinciali e di uffici regionali decentrati
- ^ Le province autonome di Bolzano e Trento hanno competenze di tipo provinciale, regionale e statale, e vengono usualmente trattate come vere e proprie regioni, partecipano, infatti, alla Conferenza Stato-Regioni
- ^ Per la Valle d'Aosta le competenze provinciali vengono espletate dalla regione, per cui non esiste l'Amministrazione Provinciale
- ^ [1]
[modifica] Voci correlate
- Comune italiano
- Conferenza stato-regioni
- Costituzione della Repubblica Italiana/Art.114 e Art.131 su Wikisource
- Gruppi di regioni italiane
- Italia nord-occidentale
- Italia nord-orientale
- Italia centrale
- Italia meridionale
- Italia insulare
- Lista dei triplici confini tra regioni italiane
- Modifiche dei confini regionali dall'Unità d'Italia
- NUTS:IT
- Polizia regionale
- Provincia italiana
- Questione dei confini regionali
- Commissario del Governo
- Regione autonoma a statuto speciale
- Autonomia speciale
- Commissario dello Stato per la Regione Siciliana
[modifica] Altri progetti
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Wikiquote contiene citazioni sulle regioni d'Italia
[modifica] Collegamenti esterni
- Database delle Regioni, Province e Comuni Italiani (Istat, agg. 2009.03.31)
- Normattiva-il portale della legge vigente è il sito a cura della Repubblica Italiana ove sono consultabili tutte le leggi vigenti, sia quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, sia quelle facenti parte la legislazione regionale, sia le leggi approvate in attesa di pubblicazione