Legge Tatarella

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La Legge Tatarella, giornalisticamente chiamata anche Tatarellum, è la legge n°43 del 23 febbraio 1995 concepita per regolare il sistema elettorale delle Regioni italiane a statuto ordinario, ed in seguito recepita anche da tre Regioni autonome. Prende il nome dal suo primo firmatario, il deputato di Alleanza Nazionale e già ministro Pinuccio Tatarella, e fu ideata per imprimere una svolta in senso maggioritario e presidenziale al sistema di governo regionale in Italia.

Indice

[modifica] Genesi

Il sistema politico italiano conobbe nei primi anni novanta il più grande e rapido sconvolgimento mai visto nell'Europa democratica dopo la fine della Seconda guerra mondiale. Il crollo del Muro di Berlino, la rapida ascesa delle leghe regionaliste, e lo scoppio dello scandalo di Tangentopoli, avevano messo in totale crisi il sistema di potere imperniato da cinquant'anni sulla Democrazia Cristiana, aprendo una stagione di riforme elettorali in senso bipolare. Dopo il cambiamento delle leggi elettorali per i Comuni, le Province ed il Parlamento nel 1993, le Regioni rimanevano l'unico organismo di governo ancora ancorato ad un meccanismo proporzionalistico ed assembleare. Differentemente dal caso degli enti locali, però, a fare da ostacolo a possibili riforme vi era il dettato della Costituzione del 1948, che imponeva la nomina del Presidente della Regione da parte del Consiglio Regionale. In più, le elezioni politiche anticipate del 1994 resero del tutto improbabile l'ipotesi di una riforma costituzionale in tempo per il previsto appuntamento elettorale regionale della primavera del 1995.

Fu così che nel parlamento della XII legislatura maturò un'intesa bipartisan fondata sul comune accordo per non lasciare le Regioni in un contesto elettorale oramai avulso rispetto a quello degli altri livelli governativi. La nuova normativa risentì tuttavia dell'obbligata fretta con cui fu concepita, essendo stata emanata solo esattamente due mesi prima dell'appuntamento elettorale, e giocoforza non potendo prevedere esplicitamente l'elezione diretta del Presidente regionale, fu strutturata in maniera diversa e disorganica rispetto alla legge elettorale comunale e provinciale approvata due anni prima. La legge così non si presenta come una normativa elaborata ex novo, ma formalmente risulta una modifica della previgente ed originaria legge elettorale proporzionale, la n°108 del 17 febbraio 1968.

[modifica] Revisioni costituzionali

Il quadro disegnato dalla legge in oggetto, fu successivamente completato mediante la revisione del dettato costituzionale. La Legge costituzionale del 1999 ha infatti modificato il testo della Carta prevedendo l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto ordinario, in vista della successiva tornata elettorale del 2000. Ogni Regione ha invero la facoltà di ritornare ad un modello parlamentare di governo, ma per farlo deve operare una modifica del proprio Statuto: ad oggi, nessuna Regione ha abbandonato il sistema presidenziale. Il nuovo testo costituzionale impone anche che, qualora il Presidente sia eletto direttamente dai cittadini, il Consiglio regionale possa sì licenziarlo, ma solo tramite una mozione di sfiducia distruttiva e la conseguente convocazione di nuove elezioni anche per l'organo assembleare.

Per quanto riguarda le Regioni autonome, la nuova normativa fu introdotta dalla Legge costituzionale n°2 del 2001, che estese in pratica tutte le suddette regole, sia in tema di elezione diretta dei presidenti, sia il meccanismo elettorale previsto dal Tatarellum, alla Sicilia, alla Sardegna e al Friuli-Venezia Giulia. Per ciò che concerne invece il Trentino - Alto Adige, la revisione in oggetto ridusse di fatto l'ente ad una confederazione fra le due Province autonome di Trento e Bolzano: il Consiglio Regionale divenne semplicemente l'unione dei due Consigli Provinciali, mentre il Presidente della Regione divenne a turno uno dei due Presidenti delle Province. Solo al Presidente della Provincia di Trento fu applicato il modello di elezione popolare già descritto, mentre per l'Alto Adige tale possibilità venne solo lasciata come eventualità da decidersi discrezionalmente da parte della politica locale. Anche per la Valle d'Aosta la decisione su un eventuale passaggio ad un sistema presidenziale fu rimessa alle valutazioni del Consiglio della Valle.

[modifica] Funzionamento

La Legge Tatarella, integrata dalle suddette revisioni costituzionali, prevede l'elezione diretta e congiunta del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale. Strutturata su un turno unico di votazioni, pone in essere un sistema elettorale misto che attribuisce l'80% dei seggi consiliari con un meccanismo proporzionale con voto di preferenza, e il 20% con un metodo maggioritario plurinominale.

La scheda elettorale, di colore verde, è unica e comprende sia i candidati alla presidenza sia le liste provinciali. Ogni lista deve collegarsi ad un candidato presidente, e sono anche possibili coalizioni tra più liste ed un unico candidato presidente. L'elettore può esprimere due voti, uno per un candidato presidente ed uno per una lista provinciale, oppure solo un voto per un candidato presidente. Se l'elettore esprime solo un voto per una lista provinciale, un ulteriore voto viene attribuito automaticamente al candidato presidente ad essa collegato. È ammesso il voto disgiunto, il cosiddetto panachage: l'elettore può indicare un candidato alla presidenza ma preferire una lista non a lui collegata.

La componente proporzionale ripete pedissequamente il previgente meccanismo che, nell'originale legge del 1968, disegnava il frazionamento delle intere assisi consiliari, salvo l'introduzione della preferenza unica. Il territorio regionale viene diviso in varie circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province[1]. In ogni circoscrizione, la suddivisione dei seggi fra le liste avviene col metodo Hagenbach-Bischoff dei quozienti interi, e i candidati sono dichiarati eletti nell'ordine delle preferenze ricevute. I voti residuati ed i seggi non assegnati passano tutti nel collegio unico regionale, dove vengono ripartiti col metodo Hare dei quozienti interi e dei più alti resti: gli scranni così ottenuti da ogni partito vengono immediatamente riportati a livello provinciale in base ai maggiori resti percentuali di ogni singola lista locale. Questo sistema implica matematicamente la possibile variazione dei seggi originariamente assegnati alle singole circoscrizioni.

La novità introdotta dal Tatarellum sono invece i listini regionali, cui vengono riservati di base un quinto dei seggi consiliari, che vengono allocati in modo maggioritario. Il capolista del listino che ottiene il maggior numero di voti è eletto alla presidenza della Regione mentre, come regola generale, tutti gli altri candidati divengono consiglieri. La legge prevede tuttavia una serie di casi particolari:

  • nel caso in cui la maggioranza stravinca le elezioni, scatta un meccanismo di tutela delle minoranze. Se le liste provinciali ottengono già da sole un numero di seggi pari alla metà del totale complessivo dell'assemblea (evento che si verifica, tenuto conto di una certa approssimazione dovuta al gioco dei resti, quando le liste di maggioranza abbiano ottenuto più del 62,5% dei voti), non vi è nessun premio di maggioranza, anzi scatta una specie di correzione minoritaria: gli scranni originariamente riservati alla quota maggioritaria vengono divisi a metà, la prima parte corrispondente ai candidati del listino regionale vincitore meglio iscritti in elenco, e la seconda parte distribuiti proporzionalmente alle minoranze nel collegio unico regionale e quindi, di rimando, nelle relative liste circoscrizionali;
  • nel caso in cui invece la maggioranza abbia goduto di un consenso solo relativo nel corpo elettorale, la legge interviene in modo che si generi comunque una stabile maggioranza assoluta in Consiglio: in particolare, se il listino ha superato i due quinti delle preferenze complessive, alla maggioranza debbono essere garantiti i tre quinti dei seggi consiliari, in caso contrario la soglia si abbassa al 55% degli scranni. A tal fine, vengono creati dei seggi supplementari che innalzano la dotazione originaria del Consiglio fino al conseguimento delle suddette maggioranze; gli scranni così creati sono distribuiti proporzionalmente alle liste vincitrici nel collegio unico regionale e quindi, di rimando, nelle relative liste circoscrizionali.

[modifica] Varianti

Le citate revisioni costuzionali del 1999 e del 2001 diedero alle singole Regioni la possibilità di modificare la propria normativa elettorale, creando varianti più o meno significative all'esplicato impianto del Tatarellum. Ad oggi, quattro Regioni hanno sfruttato tale possibilità.

[modifica] Calabria

La Calabria ha emanato la legge regionale n°1 del 7 febbraio 2005 che, fermo restando il quadro generale del Tatarellum, ha introdotto una soglia di sbarramento unica al 4% per accedere alla ripartizione dei seggi in sede circoscrizionale. Tale disposizione annulla quella originaria della legge del 1995, facilmente aggirabile dalle liste riunendosi in coalizione.

Nel 2010 è stata ulteriormente modificata la legge regionale abolendo il listino in particolare le modifiche prevedono:

- Al secondo comma dell'articolo 1 i 50 consglieri regionali includono anche il presidente - 40 consiglieri vengono attribuiti con il metodo proporzionale, 9 con il metodo maggioritario - i 9 consiglieri del premio di maggioranza vengono distribuiti in ambito provinciale

[modifica] Puglia

La Puglia ha emanato la legge regionale n°2 del 9 febbraio 2005 che ha abrogato il listino regionale bloccato, sostituendolo con un premio di maggioranza da calcolarsi solo fra le liste vincitrici e all'interno del collegio unico regionale. Tali scranni sono ripartiti col metodo Hare, non prima però di aver riservato un seggio al presidente eletto; i posti così generati sono riportati poi a livello circoscrizionale con la stessa procedura prevista per il recupero dei resti dalla legge del 1968. La normativa pugliese ha anche disposto l'introduzione di una soglia di sbarramento unica al 4% a partire dalle elezioni regionali del 2010.

[modifica] Toscana

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Legge elettorale toscana.

La Toscana ha operato una totale revisione della normativa in materia, emanando la legge regionale n°25 del 13 maggio 2004. Tale legge abrogò il Tatarellum e, pur mantenendone le finalità politiche presidenzialiste e maggioritarie, lo sostituì con un testo riscritto ex novo. La legge toscana non prevede più listini, bensì un complicato meccanismo di candidati regionali e provinciali, alza al 45% la soglia di voti necessari per ottenere il 60% dei seggi, introduce una soglia di garanzia delle minoranze che non possono scendere sotto il 35% degli scranni anche se ricevano meno voti, blocca le liste abolendo il voto di preferenza, centralizza nel collegio regionale l'allocazione dei seggi che avviene col metodo D'Hont previa rappresentanza di ogni forza politica. Per le elezioni del 2005 la legge prevedeva uno sbarramento del 2% per le forze coalizzate e del 4% per le liste che correvano da sole, dalle elezioni del 2010 si applica uno sbarramento al 4% per tutte le liste. Tale normativa, estremamente complessa, fu lo spunto su cui venne congegnata poi la Legge Calderoli che normò le elezioni nazionali a partire dal 2006[2].

[modifica] Sicilia

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Nuova legge elettorale siciliana.

La legge costituzionale n°2 del 2001 dispose l'uso del Tatarellum in Sicilia in via transitoria e solo per le elezioni dello stesso anno, sospendendo la locale normativa datata 1951. Il Parlamento Siciliano intervenne dunque con propria legge n°7 del 3 giugno 2005, che operò sul resuscitato quadro proporzionalista del 1951, avvicinandolo al modello nazionale ma discostandosene sostanzialmente in più punti. Sono ora solo 80 su 90 i seggi regolamentata dalla vecchia normativa proporzionale, che aveva la particolarità di operare solamente a livello provinciale anche per il recupero dei resti generati dal metodo Hare, mentre la significativa novità è l'introduzione di uno sbarramento unico settato al 5% a partire dalle elezioni del 2006. Riservato uno scranno per il capo dell'opposizione, il listino regionale copre un decimo dei seggi assembleari, e viene utilizzato solo fino alla concorrenza di una maggioranza parlamentare pari ai tre quinti degli scranni, distribuendo il resto alle opposizioni. Si noti come, stante il vincolo statutario sull'ampiezza dell'assemblea, non è garantita al presidente eletto la formazione di una propria stabile maggioranza: se i seggi proporzionali e maggioritari conseguiti dalle sue forze politiche non bastano, deve rassegnarsi a guidare un governo di minoranza. L'intero impianto fu approvato da un referendum che diede esito positivo.

[modifica] Friuli-Venezia Giulia

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Legge elettorale del friuli venezia giulia.

Ancor più tormentate furono le vicende riguardanti il Friuli-Venezia Giulia dove, nonostante la legge costituzionale del 2001, il Tatarellum non fu mai applicato stante l'intervento legislativo locale n°137 dell'11 marzo 2002, che collegava il premio di maggioranza alle liste provinciali. Tuttavia tale normativa, come una simile proposta dalla Calabria, incontrò però la contrarietà della Corte Costituzionale che reputò imprescindibile la contemporanea caduta del Presidente popolarmente eletto e del collegato Consiglio in caso di crisi politica, ipotesi smentita dalla legge regionale. Una definitiva sistemazione della vertenza è giunta nel 2007, con una nuova legislazione maggioritaria di lista e presidenzialista.

[modifica] Note

  1. ^ Eccetto il Friuli-Venezia Giulia, dove fin dalle prime elezioni regionali fu prevista una circoscrizione separata per la Carnia, e in generale non c'era perfetta corrispondenza fra i confini circoscrizionali e quelli provinciali.
  2. ^ [1]

[modifica] Collegamenti esterni

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