Soglia di sbarramento
In materia elettorale, ed in particolare per quanto concerne il sistema elettorale di tipo proporzionale, si intende per soglia di sbarramento un livello minimo di voti per ottenere seggi in un'assemblea elettiva. Di solito tale soglia viene indicata con una percentuale relativa all'insieme dei voti validi espressi in una deliberazione di tipo elettivo. La soglia di sbarramento è utilizzata per limitare l'eccessiva frammentazione del quadro politico nell'ambito di un sistema elettorale di tipo proporzionale favorendo l'aggregazione fra forze politiche omogenee. In un sistema politico in cui vigesse una legge elettorale proporzionale pura, infatti, tutti i partiti verrebbero rappresentati, aumentando così la frammentarietà della rappresentanza politica. Un sistema proporzionale puro infatti permetterebbe la ripartizione dei seggi configurando specularmente nell'Assemblea eletta i risultati elettorali. Con la soglia di sbarramento invece, i partiti che non riescono ad ottenere il limite fissato (e dunque i partiti più piccoli) vengono esclusi dalla ripartizione dei seggi a favore di quei partiti che invece l'hanno superata (di solito i partiti più grandi). La rappresentanza politica in questo caso non è più speculare dei risultati elettorali ma decurtata dei partiti che non hanno raggiunto il limite di voti fissato dalla soglia di sbarramento. Per questo motivo, i partiti politici più piccoli tendono, in presenza di soglia di sbarramento, ad allearsi o a inglobarsi nei partiti maggiori per ottenere dei seggi. Ciò comporterebbe a lungo andare, come detto, oltre all'omogeneizzazione del sistema partitico, anche ad una tendenza verso il bipolarismo (vedi per esempio il Sistema elettorale tedesco).
[modifica] Tipi di soglie di sbarramento
La soglia di sbarramento può essere esplicita, ossia opportunamente prevista dalla legislazione elettorale (come per la Legge elettorale italiana del 2005, che reintroducendo il sistema elettorale proporzionale dopo 12 anni, cioè dopo la Legge Mattarella che aveva introdotto nel 1993 un sistema misto, contempla per l'elezione della Camera tre diverse soglie di sbarramento: al 4% per i partiti non coalizzati, al 2% per i partiti coalizzati, al 10% per le coalizioni, mentre al Senato le soglie sono diverse, 8% per i partiti non coalizzati, 3% per i partiti coalizzati e 20% per le coalizioni). La soglia può anche essere implicita, cioè attribuibile in base al numero di seggi da assegnare in una circoscrizione. Essa altro non è che il quoziente tra 100 e il suddetto numero di seggi. Più è basso il numero di seggi (denominatore), più è alta la soglia (quoziente).
|
|