Legge ordinaria
Nel diritto s'intende per legge ordinaria l'atto normativo adottato dal parlamento secondo la procedura ordinariamente prevista dalla costituzione per l'esercizio della funzione legislativa, in contrapposizione alla legge costituzionale e, in certi ordinamenti, alla legge organica, adottate con procedure diverse e più complesse (o, come si suol dire, aggravate). È quella che, anche nel linguaggio comune, suole essere denominata legge, senza ulteriori specificazioni.
Tale definizione va integrata precisando che:
- negli stati federali e regionali, oltre al parlamento della federazione o dello stato centrale, anche i parlamenti degli stati federati o gli analoghi organi legislativi degli enti regionali (come il consiglio regionale in Italia) possono adottare leggi ordinarie (sicché si distinguono leggi federali o statali, da un lato, e leggi statali, regionali, provinciali ecc. dall'altro);
- l'organo legislativo esercita alcune funzioni non normative con atti aventi forma di legge ordinaria per previsione costituzionale (ad esempio, l'approvazione del bilancio dello stato) e può creare con legge ordinaria norme prive dei caratteri di generalità e astrattezza (cosiddetta legge-provvedimento); in questi casi si è di fronte a leggi meramente formali che, pur avendo la forma (e la forza) della legge ordinaria, non sono atti normativi.
Nella gerarchia delle fonti del diritto la legge ordinaria è subordinata alla costituzione, alla legge costituzionale ed eventualmente alla legge organica, ma è sovraordinata a tutte le altre fonti del diritto, eccettuate quelle che hanno il suo stesso rango, come gli atti aventi forza di legge. Va, tuttavia, tenuto presente che il concetto di legge ordinaria presuppone una costituzione rigida giacché, in presenza di costituzione flessibile, tutte le leggi approvate dal parlamento hanno il medesimo rango, che è il più elevato nella gerarchia delle fonti, al pari della costituzione. A rigore, dunque, solo in caso di costituzione flessibile la legge è, come si suole dire, fonte primaria, sebbene questa espressione venga usata anche in ordinamenti, come quello italiano, a costituzione rigida.
Solitamente la legge ordinaria ha competenza generale e residuale, nel senso che può disciplinare qualsiasi materia, escluse solo quelle che la costituzione gli sottrae e attribuisce ad altra fonte, come la legge costituzionale (riserva di legge costituzionale), la legge organica (riserva di legge organica) o il regolamento parlamentare. Un'eccezione è rappresentata dalla Costituzione della V Repubblica francese che attribuisce la competenza generale e residuale al regolamento governativo (art. 37), mentre le competenze della legge ordinaria sono tassativamente enumerate (art. 34). In generale, le costituzioni escludono dalla disciplina di determinate materie le fonti subordinate alla legge ordinaria, ponendo così una riserva di legge che può essere relativa, se la legge ordinaria può limitarsi a stabilire i principi della disciplina demandando le regole di dettaglio a fonte subordinata, o assoluta, se l'intervento delle fonti subordinate è del tutto precluso. A volte la costituzione, oltre a stabilire la riserva, richiede che la legge (ordinaria, organica o costituzionale) sia adottata con procedimento aggravato rispetto alle altre leggi dello stesso tipo: si parla in questi casi di riserva (e di legge) rinforzata.
[modifica] Bibliografia
- Pegoraro L., Rinella A. Le fonti nel diritto comparato. Giappichelli, Torino, 2000.
[modifica] Voci correlate
- Delegificazione
- Leggina
- Riserva di legge
- Iniziativa legislativa
- Promulgazione
- Legge organica
- Legge costituzionale
- Rigidità della costituzione
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