Legislatore
Il termine legislatore viene utilizzato per indicare chi emana le leggi (dal latino lator,-oris: che propone, che emana) cioè l'organo a cui è affidato il potere legislativo.
Nello Stato assoluto, la figura del legislatore coincideva con il sovrano o il suo apparato di governo.
Nello Stato democratico, invece, esso si identifica con l'organo legislativo per eccellenza, il parlamento.
Il legislatore italiano[modifica]
Lo Statuto albertino all'art. 3 prevedeva che:
| « Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato, e quella dei Deputati. » |
La Costituzione, invece, ora prevede all'art. 70 che:
| « La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. » |
Alla funzione legislativa concorrono però pure altri organi costituzionali (Governo, Presidente della Repubblica). L'art. 76 prevede infatti che:
| « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e oggetti definiti. » |
L'art. 77 poi prevede che:
| « Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. » |
Infine l'art. 87 prevede che:
| « Il Presidente della Repubblica [...] promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. » |
Voci correlate[modifica]
Collegamenti esterni[modifica]
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