Progetto di legge

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In diritto, con il termine disegno di legge o progetto di legge si intende un testo, solitamente una bozza, costituente il progetto di un atto, elaborato all'interno dei vari ordinamenti giuridici statali, e destinato ad essere analizzato e a tradursi o meno in legge dai vari organi legislativi competenti.

Indice

In Italia [modifica]

Nell'ordinamento giuridico italiano con i termini progetto di legge (art. 71 della Costituzione Italiana) oppure disegno di legge abbreviato DDL (art. 87 della Costituzione Italiana) oppure proposta di legge (art. 121 della Costituzione Italiana) si indica un testo suddiviso in articoli che viene presentato dagli, o agli organi depositari del potere legislativo, cui appunto spetta l'iniziativa legislativa. Solitamente viene accompagnato da una relazione, che è tuttavia formalmente necessaria solo per le proposte popolari.

I succitati termini sono contenuti nella Costituzione della Repubblica Italiana e si riferiscono allo stesso genere di atto; tuttavia tradizionalmente, la dottrina distingue la proposta di legge, proveniente da un membro dell'assemblea legislativa a cui il testo è proposto (camera dei deputati, senato della Repubblica o consiglio regionale), dal disegno di legge, con cui si indica un testo presentato dall'organo esecutivo (il governo).
La dizione progetto di legge è invece una definizione generica che può essere usata indifferentemente per un disegno di legge od una proposta di legge, infatti non ha una menzione formale nella carta costituzionale italiana.

Al Senato della Repubblica [modifica]

Indica un testo normativo proposto all'approvazione del Senato, presentato da chi ha il potere d'iniziativa legislativa, ossia:

Alla Camera dei deputati [modifica]

Indica un progetto di legge di iniziativa governativa, per distinguerlo dalla proposta di legge che è di altra iniziativa. Previo esame da parte della Commissione competente, essi giungono in Aula per l'approvazione.

In Consiglio Regionale [modifica]

La disciplina è contenuta nei singoli statuti regionali, così come l'iniziativa legislativa e l'iter.

La costituzione italiana [modifica]

La Costituzione Italiana

Art. 71

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

Art. 75

È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Voci correlate [modifica]

Collegamenti esterni [modifica]

Scheda sui lavori preparatori dei progetti di legge su camera.it

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