Commissione parlamentare

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La commissione parlamentare è un organo collegiale del Parlamento della Repubblica Italiana, cui vengono assegnati i disegni di legge.

L'esistenza delle commissioni parlamentari è prevista dalla Costituzione[1]. La composizione dei membri delle commissioni deve rispettare le proporzioni tra i vari gruppi parlamentari.

Le commissioni sono di tipo permanente o di tipo straordinario o speciale.

La commissione può esaminare il progetto di legge in diverse sedi: sede referente, sede redigente, sede legislativa (o deliberante), sede consultiva (quando è espresso il proprio parere ma il disegno di legge è affidato ad un'altra commissione). Per alcuni progetti di legge è prevista la riserva di legge d'assemblea, ovvero quando l'analisi della legge spetta alle camere e non alle commissioni.

Indice

[modifica] Procedimenti speciali

[modifica] Commissione in sede referente

Sede referente: si tratta della sede in cui le commissioni discutono il disegno di legge nel suo complesso e articolo per articolo. L'esame si conclude con la votazione di un testo che andrà poi discusso e votato in Assemblea. La commissione in sede referente ha quindi il compito di preparare i documenti sui quali poi tornerà l'Assemblea.

[modifica] Commissione in sede legislativa (o deliberante)

È una particolarità ereditata dal fascismo di Mussolini, e più precisamente dal sistema che si era consolidato nell'ambito dell'organizzazione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, dove rappresentava la regola. Solamente l'ordinamento spagnolo, oltre al nostro, la prevede. Il procedimento in sede legislativa è di tipo decentrato: si svolge all'interno della commissione competente, escludendo del tutto l'intervento dell'Assemblea, e svolgendo una vera e propria deliberazione. Per quanto riguarda l'assegnazione della proposta a tale commissione, nel Senato la decisione spetta al presidente e non è opponibile; alla Camera, invece, la decisione del presidente vale solo come proposta, che viene accolta nel momento in cui nessun deputato chiede di sottoporla al voto dell'assemblea.

Oltre ai limiti stabiliti per materia (riserva di legge), ci sono limiti procedurali: il Governo o un decimo dei componenti di ciascuna Camera (articolo 72 della Costituzione) o un quinto della stessa commissione, possono infatti esercitare la "Richiesta di rimessione all'Assemblea", determinando un passaggio di sede da legislativo a referente e coinvolgendo l'Assemblea.

Per le sue caratteristiche, la sede legislativa rappresenta una via molto discutibile, e sarebbe da evitare, sia per una questione di democraticità (vengono attribuiti a una frazione dell'assemblea i poteri del plenum), sia per una questione di qualità della normazione, poiché non tutti gli interessi potrebbero esservi rappresentati, con il rischio, dunque, di una decisione confliggente con l'interesse generale.

Si tratta di una via ormai molto raramente utilizzata, perché, con l'avvento del bipolarismo, l'opposizione di turno impedisce regolarmente di ricorrervi.

[modifica] Commissione in sede redigente

Il procedimento in sede redigente è un ibrido previsto indirettamente dall'articolo 72 della Costituzione, dove la commissione delibera sul testo articolo per articolo, mentre l'Assemblea soltanto per votazione finale. Per quanto vi sia una votazione finale da parte del plenum dell'assemblea, si considera questo tipo di procedimento affine a quello in sede legislativa o deliberante, e dunque assoggettato agli stessi poteri di richiamo previsti per quest'ultima. Alla commissione vengono fatte confluire più proposte di legge che questa valuterà e poi con queste la commissione formerà un'unica proposta di legge la quale sarà poi posta al giudizio della camera stessa.

[modifica] Commissione in sede consultiva

La commissione in sede consultiva svolge un lavoro parallelo, esprimendo un parere su un disegno di legge affidato ad un'altra commissione perché competente, ma che presenta alcuni aspetti che riguardano altre commissioni.

I pareri che può esprimere questo tipo di commissione si dividono in obbligatori, facoltativi e vincolanti. Sono obbligatori quelli che il Presidente dell'Assemblea deve prevedere, in base a regolamenti parlamentari, all'atto di assegnazione; i pareri facoltativi sono richiesti dalla commissione competente nel merito o dal Presidente a quella consultiva; i pareri vincolanti devono essere osservati dalle commissioni in sede referente e legislativa, che può comunque arenare il progetto di legge o rimettere all'Assemblea non attendendoli.

I pareri vanno espressi in certi limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari, che possono comunque essere derogati dalla commissione di merito; se entro il limite non viene espresso il parere, la commissione di merito può procedere.

[modifica] Commissioni permanenti

Presso il Senato italiano sono attive le seguenti commissioni permanenti[2]:

  1. Affari costituzionali
  2. Giustizia
  3. Affari esteri, emigrazione
  4. Difesa
  5. Bilancio
  6. Finanze e tesoro
  7. Istruzione pubblica, beni culturali
  8. Lavori pubblici, comunicazioni
  9. Agricoltura e produzione agroalimentare
  10. Industria, commercio, turismo
  11. Lavoro, previdenza sociale
  12. Igiene e sanità
  13. Territorio, ambiente, beni ambientali
  14. Politiche dell'Unione europea

Presso la Camera dei deputati[3]:

  1. Affari costituzionali
  2. Giustizia
  3. Affari esteri
  4. Difesa
  5. Bilancio e tesoro
  6. Finanze
  7. Cultura
  8. Ambiente
  9. Trasporti
  10. Attività produttive
  11. Lavoro
  12. Affari sociali
  13. Agricoltura
  14. Politiche dell'Unione europea

[modifica] Commissioni bicamerali e d'inchiesta

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Commissione parlamentare d'inchiesta.

Secondo l'art. 82 della Costituzione della Repubblica Italiana:

« Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria. »

[modifica] Note

  1. ^ Costituzione italiana, articolo 72.
  2. ^ Elenco delle giunte e commissioni parlamentari sul sito del Senato.
  3. ^ Elenco delle commissioni permanenti sul sito della Camera dei deputati.

[modifica] Voci correlate

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