Consiglio superiore della magistratura
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Il Consiglio superiore della magistratura[1] (CSM) è un organo di rilievo costituzionale dell'ordinamento italiano. Esso è l'organo di autogoverno della Magistratura ordinaria, ovvero civile e penale. Ha lo scopo di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato, in particolare da quello esecutivo.
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Storia [modifica]
Viene nominato per la prima volta all'articolo 4 della legge 511 del 1907[1], che lo istituisce presso il Ministero della giustizia, sostanzialmente come organo consultivo, e amministrativo greve riguardo alle nomine di alcune cariche entro la magistratura. Pochi mesi dopo, il governo Giolitti III firma la legge 689[2] dello stesso anno nel quale definisce e inquadra il nuovo organo, anche se ovviamente, agendo la magistratura in nome del Re, i suoi componenti si configuravano come dipendenti del governo. Le sue funzioni rimasero grossomodo invariate fino alla costituzione Repubblicana, che ne trasformava radicalmente i poteri da organo consultivo-amministrativo presso un ministero, ad organo di auto-governo della Magistratura. Oggi ha sede a Palazzo dei Marescialli, a Roma, in Piazza dell'Indipendenza 6.
Rango istituzionale e funzioni [modifica]
Il Consiglio superiore della magistratura è un "Organo di rilievo Costituzionale" (come ha sancito la corte costituzionale), si fa riferimento ad esso nella Costituzione italiana agli articoli 104, 105, 106 e 107.
La dottrina s’è per anni divisa sulla natura di organo costituzionale oppure meramente di rilievo costituzionale del Consiglio; ma, soprattutto, è stata problematica l'individuazione delle specifiche disfunzioni del Consiglio. Infatti, l'esercizio di alcuni poteri e funzioni da parte del Consiglio, non esplicitamente menzionati in Costituzione, ha più volte causato tensioni con settori del mondo politico. È questo il caso di quelle che autorevole dottrina definisce "funzioni di rappresentanza del potere giudiziario nei rapporti con gli altri poteri" (Pizzorusso), come, ad esempio, fare proposte al ministro sulle materie di sua competenza, dare pareri sui disegni di legge in qualsiasi modo attinenti all'organizzazione della giustizia (v. l'art. 10 della legge 24 marzo 1958 n. 195) e, più in generale, il potere di pronunciarsi manifestando la propria opinione su qualsiasi vicenda possa interessare il funzionamento della giustizia. In particolare forti tensioni si sono, più volte, generate in occasione di interventi consiliari a tutela dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura di fronte ad attacchi provenienti dall'esterno di essa, specialmente dal mondo politico; è anche questo il caso dell'adozione di atti normativi (o paranormativi) da parte del Consiglio. Nel campo politico si è assistito, invece, a tentativi di circoscrivere questa attività consiliare di produzione normativa: a questo tendeva il progetto di legge costituzionale adottato dalla Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (Commissione "D'Alema" della XIII legislatura, mai approvato), che peraltro prevedeva che il Consiglio superiore della magistratura ordinaria fosse composto di una sezione per i giudici e di una sezione per i pubblici ministeri.
La Costituzione, all'art. 110, assegna al Ministro della Giustizia il compito di curare "l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”, ferme restando le competenze del CSM; l'art. 101, comma 2, inoltre, garantisce la piena autonomia e indipendenza dei giudici da ogni altro potere dichiarando che essi "sono soggetti soltanto alla legge." L'organo che assicura l'autonomia dell'ordine giudiziario è il Consiglio superiore della magistratura (C.S.M.), cui compete l’autogoverno dei magistrati ordinari, civili e penali. Ad esso spettano, infatti, le competenze in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari (i magistrati amministrativi, contabili e militari hanno propri organi di governo). Le funzioni di autogoverno del Consiglio superiore della magistratura quindi in materia di stato giuridico dei Magistrati, con riguardo a:
- assunzione (sempre tramite concorso pubblico);
- assegnazione ad un incarico;
- promozione;
- trasferimento;
- attribuzione di sussidi ai magistrati e alle loro famiglie;
- procedimento disciplinare;
- nomina dei magistrati di Cassazione
- nomina e revoca i magistrati onorari.
Contro tali provvedimenti è ammesso il ricorso al TAR Lazio ed in secondo grado al Consiglio di Stato. Fa eccezione l'assegnazione di sanzioni disciplinari. In questo caso il procedimento è strutturato come un processo, e prevede l'eventuale ricorso in cassazione contro i provvedimenti così emessi dal Csm.
Composizione del CSM [modifica]
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto.
Con uguale diritto ne fanno parte anche il Primo Presidente e il Procuratore generale della Corte Suprema di Cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (membri togati) e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (membri laici). Con la presenza di questi ultimi i costituenti vollero impedire che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura si trasformasse nella creazione di una specie di casta separata da tutti i poteri dello Stato e gelosa dei suoi privilegi. La stessa ragione ha spinto ad attribuire la presidenza del collegio al Capo dello Stato, anche se bisogna aggiungere che tale presidenza ha prevalente carattere formale e simbolico, visto che il CSM elegge, tra i membri laici, un vicepresidente che svolge concretamente tutti i compiti connessi alla presidenza del collegio.
La costituzione non stabilisce direttamente quanti devono essere i componenti del CSM ma si limita a stabilirne la composizione percentuale. Nel 2002 è stata approvata una riforma della composizione del CSM e delle modalità di elezione (legge 44/2002). Attualmente i membri togati sono 16 (2 sono giudici di Cassazione, 4 sono magistrati requirenti, 10 sono giudici di merito) e quelli laici sono 8. Il CSM è complessivamente composto da 27 membri, senza possibilità di rielezione immediata, ed è incompatibile con quella di parlamentare o di consigliere regionale.
La Costituzione (art. 104) prevede che il Presidente della Repubblica, il primo Presidente ed il Procuratore generale della Corte di cassazione siano componenti «di diritto» del Consiglio, limitandosi per il resto a disporre che gli altri componenti siano eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge, inoltre, un vicepresidente tra i membri designati dal parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Spetta, dunque, alla legge ordinaria determinare quanti sono i componenti e come sono eletti.
La materia è regolata dalla legge 24 marzo 1958, n. 195, più volte modificata, da ultimo con la l. 28 marzo 2002, n. 44. Con essa, novellando il testo della l. 24 marzo 1958, n. 195, si introducono importanti riforme riguardanti l'organo di autogoverno della magistratura, destinate ad avere una non secondaria influenza sulla sua attività e forse anche sul suo ruolo. Da un lato, si è ridotto il numero dei membri elettivi del Consiglio da trenta a ventiquattro. Dall'altro lato, si è radicalmente modificato il meccanismo elettorale della componente togata, prevedendo la candidatura dei magistrati a titolo individuale e non più nell'ambito di liste contrassegnate da un logo ed istituendo tre collegi nazionali distinti, rispettivamente, per l'elezione di due magistrati di legittimità, dieci giudici di merito e quattro pubblici ministeri presso uffici di merito.
Membri in carica (2010-2014) [modifica]
Del Csm fanno parte 24 consiglieri, 8 laici e 16 togati, a cui vanno aggiunti i tre membri di diritto: il capo dello Stato e il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione.
I membri togati sono stati eletti direttamente dai circa novemila magistrati chiamati alle urne il 4 e il 5 luglio 2010.
I membri laici sono stati nominati dal Parlamento in seduta comune il 29 luglio 2010.
L'assemblea è composta quindi da[3]:
Membri di diritto: Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Primo Presidente della Corte di Cassazione Ernesto Lupo, Procuratore Generale della Corte di Cassazione Gianfranco Ciani.
Componenti togati: magistrati di Cassazione: Aniello Nappi (Movimento per la giustizia) e Riccardo Fuzio (Unità per la Costituzione); magistrati con funzioni di merito: Vittorio Borraccetti, Tommaso Virga, Paolo Enrico Carfì, Francesco Cassano, Francesco Vigorito, Paolo Corder, Paolo Auriemma, Giuseppina Casella, Giovanna Di Rosa, Roberto Rossi, Alberto Liguori, Angelantonio Racanelli, Alessandro Pepe, Mariano Sciacca.
Componenti laici: Annibale Marini, Filiberto Palumbo, Niccolò Zanon, Bartolomeo Romano (indicati dal Pdl), Ettore Adalberto Albertoni (Lega Nord subentrato al decaduto Matteo Brigandì), Michele Vietti (Udc), Guido Calvi e Glauco Giostra (indicati dal Pd).
Ruolo politico [modifica]
Il Consiglio superiore della magistratura non è titolare di funzioni di indirizzo politico e quindi non svolge alcun ruolo politico, propriamente inteso. Ed invero, il CSM non fissa e non persegue obiettivi politici, ma è titolare, per Costituzione, della funzione di governare l'ordine giudiziario, di cui tutela l'autonomia e l'indipendenza. Tuttavia, il CSM è stato accusato da alcuni esponenti politici di esercitare un ruolo che la Costituzione non gli assegnerebbe, estendendo i propri poteri fino a farli entrare in conflitto con quelli di Parlamento e Governo.
La critica si indirizza soprattutto su due tipologie di atti del CSM:
Le cosiddette pratiche a tutela con cui il CSM interviene per difendere taluni magistrati sottoposti a critiche, considerate ingiuste, per la loro attività giudiziaria.
I pareri, formulati anche senza richiesta, relativi a progetti di legge al vaglio delle assemblee legislative. Soprattutto quando questi esprimono valutazioni di sostanziale bocciatura dell'attività legislativa, suscitando le vive reazioni del governo e dei parlamentari. In particolare sì sostiene che tale attività sarebbe contraria alle previsioni della Costituzione e costituirebbe prova della volontà del CSM di imporsi come una "terza camera".
Singoli componenti del CSM e l'Associazione Nazionale Magistrati sono più volte intervenuti a difesa delle attribuzioni del Consiglio.
Ed invero, quanto alle cd. pratiche a tutela, altri osservano che, nel nostro ordinamento, se ogni cittadino è titolare del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero e, quindi, anche di sottoporre a critica i provvedimenti giudiziari, non è tuttavia ammissibile che tale critica trasmodi nella delegittimazione del singolo magistrato che ha emesso il provvedimento. In tale contesto, pertanto, pienamente legittimo, oltre che opportuno, appare l'intervento dell'organo di autogoverno che, ed al di là della pur doverosa tutela dell'onorabilità del singolo magistrato oggetto della censura, tende a riaffermare il principio costituzionale dell'autonomia e dell'indipendenza della Magistratura nel suo insieme. Al riguardo, inoltre, va detto che il regolamento interno del CSM, che porta la firma del Presidente della Repubblica, prevede esplicitamente le pratiche a tutela.
Quanto poi alla critica concernente la facoltà per il CSM di esprimere pareri in ordine all'attività legislativa del Parlamento, bisogna notare che la legge istitutiva del Consiglio superiore della magistratura (L. 24 marzo 1958, n.195) prevede espressamente che il Consiglio dà pareri al Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie. E del resto, si tratterebbe di un'attività doverosa del C.S.M., il quale, secondo detta tesi, è tenuto ad esprimere il parere al Ministro della Giustizia perché questi, qualora lo ritenga, ne tenga conto nella sua interlocuzione con il Parlamento. Le critiche all'uso della prassi dei "pareri" come strumento di autodifesa, sostengono che in tal modo si formerebbe un organismo senza nessun controllo da parte del Parlamento. La legge che regola il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura prevede la facoltà del Ministro della Giustizia di formulare richieste e osservazioni sulle materie di competenza propria del Consiglio superiore della magistratura; egli può partecipare alle sedute del Consiglio quando ne è richiesto dal Presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o dare chiarimenti. Inoltre il Ministro ha facoltà di chiedere ai Capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia ed esprime il concerto sulla nomina dei Capi degli uffici giudiziari. Se il Ministro della Giustizia ha la facoltà di promuovere l'azione disciplinare, compete però al Consiglio superiore della magistratura pronunciarsi sulle azioni promosse dal Ministro. La revisione dell’ordinamento giudiziario, che ha dato luogo nel 2006 ai cosiddetti "decreti Castelli", intendeva tra l’altro disciplinare puntualmente gli illeciti disciplinari, oltre a realizzare un decentramento delle funzioni del C.S.M. nei confronti dei Consigli Giudiziari, per consentire un più proficuo rapporto tra organi di autogoverno e singoli uffici, in particolare nell’ambito dell’organizzazione tabellare. I consigli giudiziari ed il Consiglio superiore della magistratura già ora esercitano un controllo sulle modalità di distribuzione del lavoro fra i magistrati componenti di un medesimo ufficio e sulle modalità di organizzazione del lavoro all'interno dei diversi uffici giudiziari, sanzionando eventualmente scelte di privilegio o di favore; per questa via è anche possibile impedire che l'assegnazione della trattazione di un singolo affare giudiziario o di un determinato procedimento avvenga in maniera arbitraria a singoli magistrati. Al Consiglio superiore della magistratura spetta anche, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, il compito di individuare l'elenco delle sedi disagiate per le quali provvederà a deliberare il trasferimento dei magistrati in quelle sedi. Per trasferimento e destinazione d'ufficio si intende il cambiamento della sede di servizio che non sia stata chiesta dal magistrato, anche se quest'ultimo ha manifestato il consenso o la disponibilità, e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate. Il trasferimento deve comportare il cambiamento di Regione ed una distanza superiore a centocinquanta chilometri dal posto in cui l'uditore giudiziario abbia svolto il tirocinio o il magistrato abbia prestato servizio. Gli uffici giudiziari considerati sedi disagiate sono quelli della Basilicata, della Calabria, della Sicilia e della Sardegna, dove si sia verificata la mancata copertura dei posti messi a concorso. Devono ricorrere almeno due di questi requisiti: vacanze superiori al 50% dell'organico, elevato numero di affari penali soprattutto relativi alla criminalità organizzata ed elevato numero di affari civili in rapporto alla consistenza del distretto e alla consistenza degli organici.
Vicepresidenti del CSM [modifica]
- 1959-1963 Michele De Pietro
- 1963-1967 Ercole Rocchetti
- 1967-1968 Adolfo Salminci
- 1968-1972 Alfredo Amatucci
- 1972-1976 Giacinto Bosco
- 1976-1980 Vittorio Bachelet
- 1980-1981 Ugo Zilletti
- 1981 Giovanni Conso
- 1981-1986 Giancarlo De Carolis
- 1986-1990 Cesare Mirabelli
- 1990-1994 Giovanni Galloni
- 1994-1996 Piero Alberto Capotosti
- 1996-1998 Carlo Federico Grosso
- 1998-2002 Giovanni Verde
- 2002-2006 Virginio Rognoni
- 2006-2010 Nicola Mancino
- 2010- Michele Vietti
Riferimenti normativi [modifica]
Note [modifica]
- ^ a b Cfr. l'art. 4 e segg. della legge 14 luglio 1907, n. 511, detta anche legge Orlando.
- ^ Cfr. il regio decreto 10 ottobre 1907, n. 689.
- ^ Composizione del Consiglio superiore della magistratura 2010-2014. URL consultato in data 20 agosto 2012.
Bibliografia [modifica]
- "Istituzioni di diritto pubblico", di Paolo Caretti e Ugo De Siervo (Giappichelli Editore, 1996)
- Edmondo Bruti Liberati, Livio Pepino, Autogoverno o controllo della magistratura? Il modello italiano di Consiglio superiore, Feltrinelli, Milano, 1998
- Elena Paciotti, Sui magistrati. La questione della giustizia in Italia, Laterza, Roma-Bari, 1999
- "Magistrati. L'ultracasta" di Stefano Livadiotti (Bompiani editore, 2009)
- "La palude" di Massimo Martinelli (Gremese Editore, 2008)
- Giancarlo Caselli, Assalto alla giustizia, Melampo, Milano, 2011
- Sergio Bartole, Il potere giudiziario, Il mulino, Bologna, 2012
- Giuseppe Di Federico (a cura di), Ordinamento giudiziario: uffici giudiziari, CSM e governo della magistratura, Cedam, Padova, 2012
- Livia Pomodoro, Manuale di ordinamento giudiziario, Giappichelli, Torino, 2012
Voci correlate [modifica]
- Referendum abrogativi del 1987
- Referendum abrogativi del 2000
- Consiglio della magistratura militare
- Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
- Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
- Consiglio di presidenza della Corte dei conti
- Magistratura italiana
Altri progetti [modifica]
Articolo su Wikinotizie: Devoluzione e riforma Costituzionale 18 novembre 2005
Articolo su Wikinotizie: Napolitano: "Ripensare sistema sanzioni e pene" 31 luglio 2006
Articolo su Wikinotizie: Nicola Mancino è il nuovo Vicepresidente del Csm 1 agosto 2006
Collegamenti esterni [modifica]
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