Friuli Colli Orientali è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella provincia di Udine, precedentemente definita "Colli Orientali del Friuli".
Nel territorio friulano la presenza della viticoltura è accertata dall'epoca preromana.[1]; nel periodo imperiale i riscontri più evidenti consistono nei testi di Erodiano, che racconta come i coloni latini inghirlandassero la campagna friulana con tralci di vite, e di Strabone, che cita l'esportazione oltralpe di vino principalmente da Forum Julii (l'attuale Cividale del Friuli).
Nell'VIII secolo i Longobardi eressero un tempietto i cui fregi richiamano la viticoltura.[1]
Agli inizi del XX secolo Giacomo Meneghini da Nimis (meglio conosciuto come Jacun Pitor) dipinge a Cividale del Friuli un affresco raffigurante Bacco che troneggia con brocca e bicchiere in mano, seduto su una botte e affiancato dalla scritta: «Viva Bacco, il vino e la legria, ogni onesto scherzo vale fatto in buona compagnia».[1]
Vitigno autoctono del Friuli-Venezia Giulia, viene citato per la prima volta nel 1282. Il nome deriva dal termine "scopp", forse riferito agli acini croccanti, forse al fatto che può subire la fermentazione malolattica in bottiglia, facendo esplodere il tappo. All'inizio degli anni ’70 era quasi scomparso, ma agli inizi del XXI secolo è stato reimpiantato, soprattutto nella zona di Prepotto, tanto da ottenere il riconoscimento nella sottozona di coltivazione tipica.[3]
Invecchiamento in botti di legno sempre consentito.
Menzione Riserva concessa ai vini invecchiati almeno due anni, esclusa la tipologia "Pignolo" per la quale ne sono richiesti tre.
I vini monovarietali devono provenire da vigneti in cui il vitigno principale sia presente almeno per l'85%; la parte restante deve essere presente nei vigneti. L'indicazione del vitigno in etichetta deve trovarsi immediatamente sottostante alle indicazioni Friuli Colli Orientali e denominazione di origine controllata, in caratteri non superiori ad esse.
La DOC Friuli Colli Orientali è stata istituita con DM 20.07.1970 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 30.09.1970 Successivamente è stata modificata con
La zona di produzione consiste in parte del territorio di Faedis, Nimis, Attimis, Torreano, Povoletto e Tarcento.
I vini monovarietali devono provenire da vigneti in cui il vitigno principale sia presente almeno per l'85% per i vigneti esistenti; per i nuovi impianti tale limite sale al 95. La parte restante deve essere presente nei vigneti.
L'indicazione del vitigno in etichetta deve trovarsi immediatamente sottostante alle indicazioni Friuli Colli Orientali e denominazione di origine controllata, in caratteri non superiori ad esse.
Operazioni di vinificazione all'interno della zona di produzione e nel comune di Prepotto (limitatamente ai residenti che abbiano i vigneti all'interno della sottozona).
La menzione Riserva spetta ai vini con invecchiamento di almeno quattro anni.
L'area della sottozona consiste in una parte del comune di Prepotto, con l'esclusione dei territori già compresi nella sottozona «Cialla».
La raccolta dell'uva deve essere eseguita manualmente.
Le operazioni di vinificazione possono essere effettuate a Prepotto e nei comuni confinanti, purché siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione di «Schioppettino di Prepotto».
È obbligatorio l'affinamento in botti di legno per almeno 12 mesi.
La menzione riserva' è riservata a vini invecchiati almeno quattro anni.
La sottozona è compresa nei comuni di Faedis, Torreano, Attimis, Nimis, Povoletto e Tarcento.
Le uve devono provenire da vigneti in cui il vitigno principale sia presente almeno per l'85% per i vigneti esistenti; per i nuovi impianti tale limite sale al 95%. La parte restante deve essere presente nei vigneti.
La menzione Riserva spetta al vino con invecchiamento di almeno tre anni.