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Freisa d'Asti

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Freisa d'Asti
Disciplinare DOC
StatoItalia (bandiera) Italia
Regione  Piemonte
Data decreto1 settembre 1972
Tipi regolamentati
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Freisa d'Asti è la denominazione di origine controllata di un vino prodotto in provincia di Asti.

Zona di produzione

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La zona di produzione delle uve comprende le aree vitate presenti nel territorio collinare di tutti i comuni della provincia di Asti, esclusi Cellarengo e Villanova d'Asti.

Le prime documentazioni sulla Freisa risalgono all'inizio del Cinquecento nei documenti di pedaggio della dogana di Pancalieri, dove appare che la "freise" sono stimate il doppio del vino comune.

La prima descrizione risale alla fine del Settecento, quando Giuseppe Nuvolone Pergamo, direttore dell'Orto Sperimentale della Reale Società di Agricoltura di Torino, inserisce il vitigno fra le uve nere piemontesi di prima qualità.

Alla fine dell'Ottocento ne venne promossa la coltivazione, in quanto il vitigno aveva una buona resistenza alla peronospora; ciò lo fece diventare il vitigno predominante nel circondario di Torino.

Storicamente si riscontra l'uso casalingo di vinificazione in dolce.

Tecniche di produzione

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Le operazioni di cantina devono venire effettuate all'interno della zona delimitata, ma tenuto conto di diritti precedenti sono consentite nell'intero territorio delle province di Asti, Alessandria, Cuneo e Torino.

L'indicazione dell’annata di produzione delle uve è obbligatoria, escluse le versioni "spumante" e "frizzante".

In virtù dell'alta componente tannica, la Freisa viene vinificata soprattutto in versione spumante o frizzante, per ottenere un vino fresco paragonabile ai lambruschi mantovani e reggiani o alla bonarda dell'oltre Po.

La DOC è stata approvata con DPR 01.09.1972 GU 311
Successivamente il disciplinare ha subito le seguenti modifiche:

  • DM 28.02.1995 GU 62
  • DM 30.11.2011 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • DM 12.07.2013 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

La versione in vigore è stata approvata con DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]

base, superiore, spumante, frizzante.

Sono previste le varianti "spumante", "frizzante" e "superiore"; quest'ultima prevede l'invecchiamento di almeno un anno.

uvaggioFreisa 100%
titolo alcolometrico minimo11,00% vol. (superiore 11,50%)
acidità totale minima5,50 g/l
estratto secco minimo19,00 g/l (superiore 20,0 g/l)
resa massima di uva per ettaro80 q.
resa massima di uva in vino70%

Caratteristiche organolettiche

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Abbinamenti consigliati

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  1. 1 2 Disciplinare di produzione, su catalogoviti.politicheagricole.it.

Collegamenti esterni

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