Langhe (vino)

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Disciplinare DOC
Stato Bandiera dell'Italia Italia
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Langhe è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella provincia di Cuneo.

Zona di produzione

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La zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di Alba, Albaretto della Torre, Arguello, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Barolo, Bastia Mondovì, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Bra, Briaglia, Camo, Canale, Carrù, Castagnito, Castellinaldo d'Alba, Castellino Tanaro, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Cerretto Langhe, Cherasco, Cigliè, Cissone, Clavesana, Corneliano d'Alba, Cortemilia, Cossano Belbo, Cravanzana, Diano d'Alba, Dogliani, Farigliano, Feisoglio, Gorzegno, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Igliano, La Morra, Lequio Berria, Levice, Magliano Alfieri, Mango, Marsaglia, Mombarcaro, Monchiero, Mondovì, Monforte d'Alba, Montà, Montaldo Roero, Montelupo Albese, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Murazzano, Narzole, Neive, Neviglie, Niella Belbo, Niella Tanaro, Novello, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Priocca, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, San Benedetto Belbo, San Michele Mondovì, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Belbo, Santo Stefano Roero, Serralunga d'Alba, Serravalle Langhe, Sinio, Somano, Sommariva Perno, Torre Bormida, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba, Vicoforte.

La zona di produzione delle tipologie Arneis e Arneis passito è limitata all'intero territorio dei comuni di: Alba, Baldissero d'Alba, Barbaresco, Canale, Castagnito, Castellinaldo d'Alba, Corneliano d'Alba, Diano d'Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Neive, Neviglie, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Roddi, Rodello, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Sommariva Perno, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d'Alba.

La zona di produzione della sottozona Nascetta del comune di Novello o Nas-cëtta del comune di Novello è limitata all'intero territorio del comune di Novello e a parte dei comuni di Barolo e Monforte d'Alba.[1]

La storia del vino nelle Langhe può collocarsi ai tempi dell'insediamento dei Liguri Statielli; con l'arrivo dei Celti vennero migliorate la viticoltura e la vinificazione. Giulio Cesare, al ritorno dalle guerre galliche, si rifornì di vino locale ad Alba Pompeia.[2]

La Favorita è un'uva con origini documentate nel 1676: i documenti dei Conti Roero di Vezza e di Guarene riportano già il nome “favurie” e parlano di vinificazione in purezza.[3] Si trattava del vitigno ligure Vermentino arrivato in Piemonte attraverso l'Appennino, lungo le antiche strade del sale e dell'olio, rotte commerciali attive dall'età preromana e sviluppatesi per tutto l'arco del medioevo, fino a tempi recenti attraverso il commercio delle acciughe sotto sale.[4][5]

Questo vitigno conosce uno sviluppo importante tra XIX e XX secolo ed era anche molto apprezzata come uva da tavola[6], per poi cadere nell'oblio, fino alla sua riscoperta negli anni settanta. È l'unico caso di Vermentino coltivato lontano dal mare, in un clima di tipo continentale che lo caratterizza rispetto al suo omologo ligure. La Favorita, infatti, coltivata nei terreni sabbiosi del Roero, conferisce al vino una fragranza peculiare, delicata ma dal retrogusto amarognolo. In piemontese l'uva Favorita è detta Furmentin, a causa del suo colore paglierino la cui tonalità ricorda il grano maturo.[7]

La prima citazione dell'uva Nebbiolo risale al 1268, data di alcuni documenti redatti nel castello di Rivoli che citano il vino "Nibiol". La produzione di Nabbiolo crebbe sensibilmente durante il Rinascimento, sino a raggiungere la notorietà quando nel 1751 venne spedita a Londra una partita di "Barol"', assaggiata anche da Thomas Jefferson, che ne cita le qualità, descrivendolo «quasi amabile come il Bordeaux e vivace come lo Champagne».[2]

Aspetti pedoclimatici

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Tecniche di produzione

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I vigneti devono essere su terreni collinari, di altitudine inferiore a 800 metri s.l.m. e portare almeno 3.300 ceppi/ha.

Rispetto alle altre denominazioni presenti nella stessa area, è vietato classificare "Langhe DOC" gli esuberi di produzione delle DOCG ed è invece consentito declassare a "Langhe DOC" le normali produzioni destinate a DOCG e DOC.

La DOC Langhe è stata istituita con D.M. 22.11.1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 03.12.1994.

Successivamente è stato modificato con:

  • D.M. 21.02.1996, G.U. 56 del 07.03.1996
  • D.M. 22.08.2001, G.U. 209 del 08.09.2001
  • D.M. 21.01.2010, G.U. 23 del 29.01.2010
  • D.M. 14.12.2010, G.U. 301 del 27.12.2010
  • D.M. 30.11.2011, G.U. 295 del 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • La versione in vigore è stata approvata con D.M. 07.03.2014 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[8]

Per tutte le tipologie, esclusa la Freisa frizzante, è obbligatorio indicare l'annata di produzione delle uve.

uvaggio tutti i vitigni a bacca nera non aromatici, iscritti nel registro nazionale come idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.
colore rubino, tendente al granato
odore caratteristico, vinoso, intenso
sapore asciutto, di buon corpo, talvolta vivace
titolo alcolometrico minimo 11,00 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 19,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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uvaggio Barbera minimo 85%
colore rosso rubino
odore fruttato e caratteristico
sapore asciutto, sapido, armonico, eventualmente vivace
titolo alcolometrico minimo 11,00 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 22,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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Cabernet Sauvignon

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È consentita la menzione vigna, purché la produzione massima di uva non sia superiore a 80 q.li/ha, le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto e il toponimo sia registrato nell'apposito elenco regionale.

uvaggio Cabernet-sauvignon minimo 85%
colore rosso rubino
odore caratteristico, tenue e delicato
sapore secco, di buon corpo, vellutato
titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 23,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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uvaggio Dolcetto
colore rosso rubino
odore vinoso, caratteristico, gradevole
sapore asciutto, gradevolmente amarognolo, di discreto corpo armonico, talvolta vivace
titolo alcolometrico minimo 11,00 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 19,0 g/l
resa massima di uva per ettaro q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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Dolcetto novello

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uvaggio Dolcetto
colore rosso rubino
odore fruttato, caratteristico, gradevole
sapore asciutto, talvolta vivace
titolo alcolometrico minimo 11,00 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 19,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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È consentita la menzione vigna, purché la produzione massima di uva non sia superiore a 80 q.li/ha, le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto e il toponimo sia registrato nell'apposito elenco regionale.

uvaggio Freisa
colore rosso rubino o rosso cerasuolo
odore caratteristico delicato
sapore amabile, fresco, secco, morbido, oppure vivace
titolo alcolometrico minimo 11,00 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 19,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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Freisa frizzante

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uvaggio Freisa
colore rosso rubino o rosso cerasuolo
odore caratteristico delicato
sapore amabile, fresco, secco e morbido
spuma fine ed evanescente
titolo alcolometrico minimo 11,00 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 19,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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È consentita la menzione vigna, purché la produzione massima di uva non sia superiore a 80 q.li/ha, le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto e il toponimo sia registrato nell'apposito elenco regionale.

uvaggio Merlot
colore rosso rubino
odore caratteristico, tenue e delicato
sapore secco, di buon corpo, vellutato
titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 23,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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uvaggio Nebbiolo
colore rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati
odore caratteristico, tenue e delicato
sapore secco o amabile di buon corpo, vellutato, oppure vivace
titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 19,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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uvaggio Barbera o Dolcetto o Nebbiolo minimo 60%
colore rosato o rosso rubino chiaro
odore caratteristico, tenue e delicato
sapore secco o amabile, vellutato e armonico
titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 16,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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Rosso passito

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È previsto un periodo di invecchiamento di 10 mesi.

uvaggio Barbera o Dolcetto o Nebbiolo minimo 85%
colore rosso rubino intenso con riflessi granati
odore intenso, complesso, caratteristico
sapore dolce, vellutato e armonico
titolo alcolometrico minimo 16,00 % vol. di cui almeno 11,50 % svolti
acidità totale minima 3,5 g/l.
estratto secco minimo 27,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 30 %

Abbinamenti consigliati

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È consentita la menzione vigna, purché la produzione massima di uva non sia superiore a 80 q.li/ha, le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto e il toponimo sia registrato nell'apposito elenco regionale.

uvaggio Pinot nero
colore rosso rubino, talvolta con riflessi aranciati
odore caratteristico, tenue e delicato
sapore secco, di buon corpo, vellutato
titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 22,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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uvaggio tutti i vitigni a bacca bianca non aromatici, iscritti nel registro nazionale come idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.
colore giallo paglierino più o meno intenso
odore delicato, fine, intenso con eventuali sentori di legno
sapore delicato, armonico, talvolta vivace
titolo alcolometrico minimo 10,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 14,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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uvaggio Arneis per almeno l'85%
colore giallo paglierino
odore caratteristico, fine, intenso con eventuali sentori di legno
sapore asciutto, fresco, delicato, talvolta vivace
titolo alcolometrico minimo 10,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 15,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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Arneis passito

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È previsto un periodo di invecchiamento di 10 mesi.

uvaggio Arneis per almeno l'85%[9]
colore dal giallo dorato all'ambrato più o meno intenso
odore intenso, complesso, con eventuali sentori di legno
sapore dolce, vellutato, armonico
titolo alcolometrico minimo 15,50 % vol. di cui almeno 11,00 % svolti
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 25,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 30 %

Abbinamenti consigliati

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Bianco passito

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È previsto un periodo di invecchiamento di 10 mesi.

uvaggio Arneis o Chardonnay o Nascetta o Riesling
colore dal giallo dorato all’ambrato più o meno intenso
odore intenso, complesso, con eventuali sentori di legno
sapore dolce, vellutato, armonico
titolo alcolometrico minimo 15,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 25,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 30 %

Abbinamenti consigliati

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È consentita la menzione vigna, purché la produzione massima di uva non sia superiore a 80 q.li/ha, le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto e il toponimo sia registrato nell'apposito elenco regionale.

uvaggio Chardonnay
colore giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole
odore profumo caratteristico con eventuali sentori di legno
sapore secco, vellutato, morbido, armonico, talvolta vivace
titolo alcolometrico minimo 10,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 14,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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È consentita la menzione vigna, purché la produzione massima di uva non sia superiore a 80 q.li/ha, le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto e il toponimo sia registrato nell'apposito elenco regionale.

uvaggio Favorita
colore giallo paglierino
odore caratteristico, delicato con eventuali sentori di legno
sapore secco con retrogusto amarognolo, talvolta vivace
titolo alcolometrico minimo 10,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 14,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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È consentita la menzione vigna, purché la produzione massima di uva non sia superiore a 80 q.li/ha, le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto e il toponimo sia registrato nell'apposito elenco regionale.

uvaggio Nascetta
colore giallo paglierino chiaro con eventuali sfumature verdognole
odore profumo caratteristico con eventuali sentori di legno
sapore secco, vellutato, morbido, armonico, eventualmente tannico, talvolta vivace
titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 16,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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È consentita la menzione vigna, purché la produzione massima di uva non sia superiore a 80 q.li/ha, le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto e il toponimo sia registrato nell'apposito elenco regionale.

uvaggio Riesling
colore giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole
odore leggero, profumo caratteristico con eventuali sentori di legno
sapore secco, abboccato, vellutato, morbido, armonico, eventualmente tannico, talvolta vivace
titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 16,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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Rossese bianco

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È consentita la menzione vigna, purché la produzione massima di uva non sia superiore a 80 q.li/ha, le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto e il toponimo sia registrato nell'apposito elenco regionale.

uvaggio Rossese bianco
colore paglierino chiaro con sfumature verdognole
odore profumo caratteristico con eventuali sentori di legno
sapore secco, vellutato, morbido, armonico talvolta vivace
titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 14,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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È consentita la menzione vigna, purché la produzione massima di uva non sia superiore a 80 q.li/ha, le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto e il toponimo sia registrato nell'apposito elenco regionale.

uvaggio Sauvignon
colore giallo paglierino chiaro con sfumature verdognole
odore leggero, profumo caratteristico con eventuali sentori di legno
sapore secco, vellutato, morbido, armonico, talvolta vivace
titolo alcolometrico minimo 11,50 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 14,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 100 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Abbinamenti consigliati

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Sottozona "Nascetta del comune di Novello" o "Nas-cëtta del comune di Novello"

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La produzione è regolamentata tramite un allegato in calce al disciplinare.

È consentita la menzione vigna purché le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto, il toponimo sia registrato nell'apposito elenco regionale e il vino abbia titolo alcolometrico minimo del 12,50 %.

È obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve e le bottiglie devono essere di forma albeisa; sono da preferire i terreni collinari, marnosi, in altitudini tra i 200 e i 500 metri s.l.m. ed è consentita la correzione del mosto o del vino più giovane con analogo mosto o vino più vecchio e viceversa, nella misura massima del 15%.

Denominazione vino fermo vino passito
uvaggio Nascetta Nascetta
colore giallo paglierino anche leggermente carico, con eventuali riflessi verdognoli dal giallo dorato all’ambrato, più o meno intenso
odore mediamente aromatico, fruttato, delicato e fresco con eventuali sentori di agrumi, fiori di acacia e legno intenso, di vino passito, con eventuali note aromatiche e legnose
sapore elegante, armonico, di buona struttura,con eventuale retrogusto amarognolo, caratteristico strutturato, dolce, pieno, armonico, eventualmente tannico, caratteristico
titolo alcolometrico minimo 12,00% % vol. 16,00% vol., di cui svolto almeno 12,00% vol.
zuccheri residui minimo 50 g/l.
acidità totale minima 4,5 g/l. 4,5 g/l.
estratto secco minimo 16,0 g/l. 25,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q. 90 q.
resa massima di uva in vino 70 % 30 %
invecchiamento minimo 5 mesi 10 mesi

Abbinamenti consigliati

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