Cesanese di Olevano Romano

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Cesanese di Olevano Romano
Dettagli
StatoBandiera dell'Italia Italia
RegioneLazio
Resa (uva/ettaro)12,0 t
Resa massima dell'uva65%
Titolo alcolometrico
naturale dell'uva
11,5%
Titolo alcolometrico
minimo del vino
12,0%
Estratto secco
netto minimo
24,0 g/l
Riconoscimento
TipoDOC
Istituito con
decreto del
30 novembre 2011  
Gazzetta Ufficiale delnº 295 del 20 dicembre 2011
Vitigni con cui è consentito produrlo

da soli o insieme minimo 85%

MiPAAF - Disciplinari di produzione vini[1]

Cesanese di Olevano Romano o Olevano Romano è un vino a DOC istituita con decreto del 30 novembre 2011 pubblicato sulla gazzetta ufficiale nº 295 del 20 dicembre 2011[1] prodotto nel comune di Olevano Romano e Genazzano in provincia di Roma

Vitigni con cui è consentito produrlo[modifica | modifica wikitesto]

Tecniche di produzione[modifica | modifica wikitesto]

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3 000 ceppi per ettaro È vietata ogni pratica di forzatura.

Caratteristiche organolettiche[modifica | modifica wikitesto]

  • colore: rosso rubino con riflessi violacei;
  • profumo: delicato, caratteristico;
  • sapore: secco corposo, morbido, armonico;

Informazioni sulla zona geografica[modifica | modifica wikitesto]

Vedi: Cesanese di Olevano Romano DOC

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Vedi: Cesanese di Olevano Romano DOC

Disciplinari precedenti[modifica | modifica wikitesto]

Un precedente disciplinare approvato con decreto del 29/05/1973, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 221 del 28/08/1973, prevedeva:

  • resa in uva = 12,5 t/ha
  • resa in vino = 65,0%
  • titolo alcolometrico naturale dell'uva = 11,5%
  • titolo alcolometrico totale del vino = 12,0%
  • estratto secco = 22,0 g/l
  • vitigni consentiti:
    • Cesanese comune 0,0% – 100,0%
    • Cesanese d'Affile 0,0% – 100,0%
  • Caratteristiche organolettiche:
  • colore: rosso rubino tendente al granato con l'invecchiamento.
  • odore: delicato, caratteristico del vitigno di base.
  • sapore: morbido, leggermente amarognolo.

Un altro disciplinare approvato con decreto del 25/10/2010, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 262 del 9/11/2010,[2] prevedeva:

  • resa_uva=12,0 t/ha
  • resa_vino=65%
  • titolo_uva=11,5%
  • titolo_vino=12,0%
  • estratto_secco=24,0 g/l
  • vitigni consentiti:
  • Caratteristiche organolettiche
    • colore: rosso rubino con riflessi violacei;
    • profumo: delicato, caratteristico;
    • sapore: asciutto, corposo, morbido, armonico;

Abbinamenti consigliati[modifica | modifica wikitesto]

Produzione[modifica | modifica wikitesto]

Provincia, stagione, volume in ettolitri

  • Roma (1990/91) 1640,0
  • Roma (1991/92) 568,59
  • Roma (1992/93) 1595,83
  • Roma (1994/95) 54,21
  • Roma (1995/96) 634,47

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ a b [1] Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Disciplinari di produzione vini
  2. ^ [2] Archiviato il 24 settembre 2015 in Internet Archive. www.stradedeivini.it

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]