Cesanese di Olevano Romano amabile

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Cesanese di Olevano Romano amabile
Dettagli
StatoBandiera dell'Italia Italia
RegioneLazio
Resa (uva/ettaro)12,0 t
Resa massima dell'uva65%
Titolo alcolometrico
naturale dell'uva
11,5%
Titolo alcolometrico
minimo del vino
11,0%
Estratto secco
netto minimo
22,0 g/l
Riconoscimento
TipoDOC
Istituito con
decreto del
30 novembre 2011  
Gazzetta Ufficiale delnº 295 del 20 dicembre 2011
Vitigni con cui è consentito produrlo

da soli o insieme minimo 85%

MiPAAF - Disciplinari di produzione vini[1]

Cesanese di Olevano Romano amabile o Olevano Romano amabile è un vino a DOC istituita con decreto del 30 novembre 2011 pubblicato sulla gazzetta ufficiale nº 295 del 20 dicembre 2011[1] prodotto nel comune di Olevano Romano e Genazzano in provincia di Roma

Vitigni con cui è consentito produrlo[modifica | modifica wikitesto]

Tecniche di produzione[modifica | modifica wikitesto]

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3 000 ceppi per ettaro

È vietata ogni pratica di forzatura.

Caratteristiche organolettiche[modifica | modifica wikitesto]

  • colore: rosso rubino con riflessi porpora;
  • profumo: delicato, caratteristico;
  • sapore: amabile e caratteristico;
  • acidità totale minima: 5,0 g/l;
  • zuccheri residui: da 18 g/l a 30 g/l.

Informazioni sulla zona geografica[modifica | modifica wikitesto]

Vedi: Cesanese di Olevano Romano DOC

Storia[modifica | modifica wikitesto]

Vedi: Cesanese di Olevano Romano DOC

Disciplinari precedenti[modifica | modifica wikitesto]

Un precedente disciplinare approvato con decreto del 25/10/2010, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 262 del 9/11/2010,[2] prevedeva:

  • resa_uva=12,0 t/ha
  • resa_vino=65%
  • titolo_uva=11,5%
  • titolo_vino=11,0%
  • estratto_secco=22,0 g/l
  • vitigni consentiti:
  • Caratteristiche organolettiche
    • colore: rosso rubino con riflessi porpora;
    • profumo: delicato, caratteristico;
    • sapore: amabile e caratteristico;
    • zuccheri residui: da 18,00 g/l a 30,00 g/l
  • tecniche di produzione:
  • Per i nuovi impianti e reimpianti la densità non può essere inferiore a 3.000 ceppi per ettaro
  • Vietata ogni pratica di forzatura.

Abbinamenti consigliati[modifica | modifica wikitesto]

Produzione[modifica | modifica wikitesto]

Provincia, stagione, volume in ettolitri

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ a b [1] Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Disciplinari di produzione vini
  2. ^ [2] Archiviato il 24 settembre 2015 in Internet Archive. www.stradedeivini.it

Voci correlate[modifica | modifica wikitesto]