Tossicodipendenza
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La tossicodipendenza, quasi sinonimo di tossicomania, è la condizione di chi avverta la necessità irrefrenabile e frequente di assumere una sostanza (in genere una droga) malgrado il danno fisico, psicologico, affettivo, emotivo o sociale che tale assunzione possa comportargli come conseguenza. È una sindrome generata dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, molte delle quali letali, che colpisce tutte le categorie sociali nella maggioranza dei Paesi del Mondo, anche se interessa maggiormente le fasce giovanili.
La tossicodipendenza è anche un problema sociale, in ispecie per le conseguenze indirette sull'ordine pubblico e sulla spesa pubblica e in quanto tale è oggetto di interventi generici e specifici dello Stato.
Molte sostanze causano dipendenza, fra le più diffuse vi sono la cocaina, l'eroina, il tabacco e l'alcol, sebbene l'elenco sia molto lungo.
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[modifica] Studio delle cause
La ricerca delle cause della dipendenza impegna studiosi di varie specialità e privati cittadini (fra questi molti volontari), che si interrogano sulle basi biologiche, psicologiche e sociologiche della dipendenza. Va detto che, data la drammatica importanza del fenomeno, le analisi sono generalmente effettuate con metodi non esenti da una certa interdisciplinarità, e non va dimenticato che vi sono ovvie e note implicazioni di carattere etico, religioso, ideologico, economico e politico, il ché può talvolta condurre ad abbassamenti del grado di oggettività dei dati e dei risultati.
In più, quantunque paia ormai acclarato che vi sono effettivamente blocchi parziali di motivazioni individuali comuni, o almeno simili, nell'accesso alle sostanze tossiche, si deve notare che in realtà le tossicodipendenze sono fra loro diverse per sostanza, e che quindi quanto vale per la dipendenza da una sostanza non è detto sia immediatamente e completamente applicabile alle dipendenze da altre sostanze.
Come detto, in materia di cause vi sono interpretazioni focalizzate sull'aspetto psicologico (individualistico), altre su quello sociologico, altre ancora su quello biologico. Non sempre resta netta la separazione fra l'analisi dell'accesso all'assunzione di droga e l'analisi della dipendenza, anche perché la prima causa della dipendenza è l'assunzione, che pertanto non può omettersi dalla disamina.
Vi sono sovente contrasti fra i sostenitori delle diverse teorie.
[modifica] Ragioni individuali della dipendenza
Risultato di un incontro tra una persona, una sostanza e una situazione (e dunque prodotto del caso, più che di grandi cause), la condizione sociale del tossicodipendente è in genere contraddistinta dalla tendenza all'isolamento, dalla propensione al "lasciarsi andare", dalla rinuncia progressiva alle posizioni personali e familiari acquisite, a vantaggio della strada, dell'indistinzione del gruppo, dell'avventura.
La condizione esistenziale è per lo più segnata dall'incapacità di sopportare la frustrazione, dalla ricerca dell'indipendenza assoluta e dalla conseguente difficoltà di accettare la dipendenza relativa in cui tutti viviamo, dall'assolutizzazione del piacere a scapito della realtà, dalla difficoltà di accesso al simbolico, da mancata individuazione.
Il quadro variegato delle "posizioni" occupate dai singoli e la vasta gamma delle esperienze personali non impediscono ad alcuni analisti, tuttavia, di rilevare quanto spesso sia devastante, per i soggetti coinvolti, l'azione delle sostanze sulla vita affettiva, quanto modificati ne escano emozioni, sentimenti, passioni.
Riportano quasi univocamente gli operatori dei servizi pubblici o privati di assistenza, che chi riesce a raccontare il vuoto emotivo generato da anni di permanenza in quella condizione - una volta conquistata la condizione drug free (cioè, una volta disintossicato) - riferisce frequentemente anche di una violenza della scoperta delle emozioni suscitate dalle persone, da ciascuna persona, la bellezza delle infinite emozioni che ogni persona riserva quotidianamente, se si è in grado di vivere l'incontro con l'umanità altrui.
Molto spesso, andando alla ricerca delle cause che hanno portato un ragazzo all'uso della droga, si rischia di non trovare nulla nella sua biografia. Per questo, non avrebbe molto senso presumere che ci debba essere una causa grande, ad esempio un trauma o una violenza subito magari tanto tempo prima. Le vite dei ragazzi si rivelerebbero tutte alquanto comuni e simili.
C'è chi parla di una 'ferita originaria', ma per altri si tratta solo di una forte suggestione, indimostrabile se da riferire a tutti i ragazzi. Interpellati nei momenti in cui la dipendenza è attiva, i ragazzi potrebbero concedere anche che la causa sia da cercare nella famiglia, in un padre particolare o in una madre particolare, ma ad una riflessione più profonda, ad un ascolto più attento, subito seguirebbe una smentita. Il lavoro dell'ascolto, a dire di chi lo pratica, rivelerebbe infatti l'inconsistenza delle accuse, delle recriminazioni e delle spiegazioni drammatiche della condizione personale attuale. Quasi tutti i ragazzi che si avviano ai programmi di recupero riconoscono che la responsabilità della loro condizione non deve esser cercata fuori di loro.
Disturbo dall'eziologia multifattoriale, la tossicodipendenza non sarebbe, per alcuni, né 'piaga sociale' né 'tunnel': per comprendere questo fenomeno sociale, occorrerebbe fare riferimento alle discipline che se ne occupano, a partire dalla Medicina delle tossicodipendenze.
[modifica] Ragioni sociali della dipendenza
Alcune correnti di pensiero, di impostazione prettamente sociologica, pongono l'indice su alcune condizioni "ambientali" che sarebbero causa della caduta in dipendenza dell'assuntore di droga. Si vorrebbe, per queste, che fattori di disagio (e disadattamento) siano motivazione negativa che distoglie dalla sospensione dell'assunzione, conducendo alla dipendenza.
Se infatti, si sottolinea, già il primo accesso all'uso delle sostanze, in sé una forma di autolesionismo quasi sempre sufficientemente percepita per tale, è spesso effetto di bisogno di affermazione in un gruppo di individui di riferimento, anche la dipendenza subisce gli effetti di condizionamenti esterni avvertiti come impulsi suggestivi o come carenza di riflessioni deterrenti.
In pratica, si sostiene che la lotta alla dipendenza non venga confortata dall'ausilio di elementi che la società dovrebbe fornire, e cioè condizioni generali di vita appaganti, modelli morali corroboranti, ragioni esistenziali valide. Sull'ultimo punto, si ha una curiosa vicinanza fra queste teorie e quelle di alcune comunità religiose. Il "tossico", si dice, non ha una vera e propria ragione per vivere, non essendo soddisfatto della vita che conduce (e che la società gli consente di condurre): in taluni casi può decidere di lasciarsi morire volendo vivere "lucidamente" solo i momenti dell'assunzione della sostanza, in altri può decidere di voler combattere la sua guerra personale contro "il sistema" assumendo il ruolo del "cattivo", del rinnegato, del reietto, e preferisce consapevolmente restare un drogato poiché questo stato - in qualche maniera - finalmente gli dà un ruolo.
A questo si aggiunga che lunghissima è la lista dei personaggi famosi, molti dei quali artisti di successo, che fanno uso di droghe leggere e pesanti, circostanza che anche quando non esibita dall'interessato, comunque riesce a valicare la sua privacy ed a presto divenire di dominio pubblico. La fama dei soggetti, unitamente alla considerazione che chiunque sia famoso "deve" avere doti speciali imitabili (come prova il seguito almeno epistolare riscosso da taluni criminali autori di fatti clamorosi), conduce l'individuo che non ha ricevuto dalla società valori sufficienti a riprendere un cammino più consueto, a prendere a modello quelle celebrità, magari anche nella convinzione che "se la prende Tizio, non può far male, perché Tizio è famoso, dunque non è uno scemo". Il risultato è appunto, non solo la carenza di motivi per smettere, ma talvolta anche la speranza che la dipendenza sia una soluzione.
Una sintesi che spesso sconfina ai limiti dell'ideologia è quella che riassume che la società, dunque, non fornirebbe agli individui condizioni di vita accettabili anche dai più deboli, né modelli morali sufficienti per fronteggiare le difficoltà, né infine ragioni per vivere una vita "normale" ed astenersi dal recarsi danno per propria mano.
[modifica] Il problema sociale e di polizia
Il problema sociale riguarda i punti in cui la collettività nel suo complesso patisce un danno dalla diffusione dell'uso di droghe.
Un risvolto di aspetto assai crudo, ma di cui non si può evitare la considerazione, è che la tossicodipendenza ha dei costi per la collettività.
Si parla in stretti termini di denaro pubblico da impiegarsi per l'assistenza sanitaria alle persone che ne sono affette e di costi di polizia per sostenere la lotta in armi contro i trafficanti e gli spacciatori e contro i tossicodipendenti che delinquono.
Per il controverso caso del tabacco, ad esempio, è opinione diffusa, ma non unanimistica, che esso sia responsabile di un novero di patologie letali, in primis quelle cardiologiche, pneumologiche ed oncologiche. Si sostiene da alcuni, dunque, che le cure da prestare ai fumatori nel quadro delle garanzie fornite dal sistema sanitario pubblico, siano costi direttamente legati al tabagismo e dunque grosso modo indebiti. Gli oppositori denunciano invece che anche i non fumatori non vanno indenni da patologie, ed anch'essi muoiono, a volte anche senza ricorrere alla sanità pubblica.
Gli assuntori delle cosiddette "pasticche" sono indicati come possibili vittime di gravi incidenti stradali (c.dd. "stragi del sabato sera") di ritorno dalle discoteche, insieme agli assuntori di alcool. Il soccorso e le cure per i sopravvissuti costituirebbero pertanto un altro costo sociale indebito.
Gli effetti della tossicodipendenza innegabilmente attingono poi lo svolgimento della quotidianità nelle comunità che ne sono interessate. Al crescere, per esempio, del consumo di eroina in una data entità territoriale, fa quasi sempre riscontro una regolare crescita dei tassi delinquenziali, per lo più riferiti ad una microcriminalità di scippi, furti e rapine operati per ottenere rapidamente il denaro necessario per la dose.
Il problema non è però limitato ai consumatori di eroina. Anche i consumatori di altre droghe possono commettere reati sotto l'uso di sostanze. Deve inoltre essere tenuto presente che il fenomeno sociale della tossicodipendenza incrementa il potere economico delle organizzazioni dedite al narcotraffico e comporta notevoli ripercussioni per alcuni Paesi del mondo in ordine a questioni politiche, economiche e militari.
ART.75 - SANZIONI AMMINISTRATIVE 1 - Chi importa, acquista o detiene per farne uso personale le seguenti sostanze: - a) oppio e suoi derivati - b) cocaina e sostanze ad azione analoga - c) allucinogeni - d) anfetamine - e) sostanze ad effetto ipnotico-sedativo - f) ogni altra sostanza capace di determinare dipendenza fisica o psichica è punito con la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, del passaporto, e di ogni altro documento equivalente, e, se si tratta di straniero, del permesso di soggiorno per motivi di turismo, ovvero del divieto di conseguire tali documenti, per un periodo DA DUE A QUATTRO MESI; 2 - se si tratta di: - a) cannabis indica e prodotti da essa ottenuti - b) sostanze di impiego terapeutico che inducano dipendenza fisica o psichica lieve la sanzione amministrativa di cui sopra va DA UNO A TRE MESI.
PROCEDURA Una volta accertati i fatti e contestata la violazione di legge, gli organi della polizia possono avvisare direttamente il Prefetto del luogo ove è stato commesso il fatto, oppure invitare la persona a presentarsi immediatamente innanzi a lui. Entro cinque giorni il Prefetto convoca la persona segnalata per sentirla. L'interessato può chiedere di essere sottoposto al programma terapeutico presso la A.S.L. della propria circoscrizione, in tal caso il Prefetto se lo ritiene opportuno può sospendere il procedimento. Il Prefetto comunque cura l'acquisizione dei dati necessari per valutare il comportamento durante il programma e se risulta che l'interessato ha attuato il programma, archivia il procedimento. Se l'interessato non si presenta alla struttura sanitaria entro il termine stabilito dal Prefetto ovvero se lo interrompe senza un giustificato motivo, viene di nuovo convocato innanzi al Prefetto che lo invita a rispettare il programma. Se i fatti riguardano la cannabis e altre sostanze leggere e il Prefetto valuta che la persona si asterrà per il futuro dal commetterli nuovamente, il procedimento verrà definito, anzichè con la sanzione, con un formale invito a non farne più uso. L'interessato può prendere visione e chiedere copia degli atti di cui sopra.
MINORI Se si tratta di persona minore di età e il Prefetto non ritiene necessario applicare la sanzione di cui sopra, il procedimento verrà definito con un formale invito a non farne più uso. Il Prefetto se lo ritiene opportuno può convocare i familiari per dar loro notizia dei fatti.
ART. 73 - SANZIONI PENALI 1) Chi detiene, coltiva, produce, fabbrica, vende, acquista, offre o mette in vendita, cede, riceve, importa, esporta, trasporta, procura ad altri, fuori dai casi previsti all'art. 75, le seguenti sostanze: - a) oppio e suoi derivati - b) cocaina e sostanze ad azione analoga - c) allucinogeni - d) anfetamine - e) sostanze ad effetto ipnotico-sedativo - f) ogni altra sostanza capace di determinare dipendenza fisica o psichica è punito con LA RECLUSIONE DA 8 A 20 ANNI E CON LA MULTA DA LIRE 50 MILIONI A LIRE 500 MILIONI.
2) se si tratta di: - a) cannabis indica e prodotti da essa ottenuti - b) sostanze di impiego terapeutico che inducano dipendenza fisica o psichica lieve è punito con LA RECLUSIONE DA 2 A 6 ANNI E CON LA MULTA DA LIRE 10 MILIONI A LIRE 150 MILIONI.
CONCORSO - Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.
FATTO DI LIEVE ENTITA'- Quando, per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della RECLUSIONE DA 1 A 6 ANNI E DELLA MULTA DA LIRE 5 MILIONI A LIRE 50 MILIONI PER LE DROGHE C.D. PESANTI; DA 6 MESI A 4 ANNI E MULTA DA LIRE 2 MILIONI A LIRE 20 MILIONI PER LE DROGHE C.D. LEGGERE.
COLLABORAZIONE - Per chi collabora con l'autorità di polizia e giudiziaria al fine di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, le pene previste sono diminuite dalla metà a due terzi.
INDICI RIVELATORI DELLA DESTINAZIONE A TERZI Come precisato sopra, a seguito del referendum del 1993, che ha depenalizzato l'uso personale di sostanze stupefacenti, si ha illecito penale soltanto quando la sostanza stupefacente è destinata a terzi; pertanto spetterà all'accusa dimostrare concretamente la destinazione a terzi della sostanza; a tal fine il Pubblico Ministero farà riferimento ai seguenti indici: - elemento quantitativo: la presenza di quantitativi esorbitanti di sostanza stupefacente, può dimostrare che la stessa non era destinata soltanto all'uso personale del detentore, ma anche in parte, era destinata a terzi; - qualità soggettiva del detentore (tossicodipendente o meno): la circostanza che la droga sia in possesso di un soggetto non tossicodipendente, può far ritenere che la stessa sia destinata allo spaccio; - condizioni economiche del detentore: l'assenza di un'attività lavorativa o di altra fonte di reddito può far ritenere, che il detentore attraverso lo spaccio, si procuri i mezzi di sussistenza; - modalità di custodia, frazionamento in dosi, ritrovamento di sostanze stupefacenti di diversa natura, ritrovamento di strumenti idonei al taglio, modalità spazio-temporali in cui è stato eseguito il sequestro, grado di purezza della sostanza detenuta. La suddetta ricostruzione interpretativa circa l'utilizzazione dei vari indici probatori, è stata recepita dalla prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione.
L'ORIENTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA IN ORDINE ALLA ILLICEITÀ PENALE DELLA COLTIVAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI FINALIZZATA ALL'USO PERSONALE L'art. 75 d.p.r. 309/90 (sanzioni amministrative) individua un numero limitato di condotte se rapportato all'elenco delle attività penalmente sanzionabili previsto dall'art. 73 dello stesso d.p.r.. Ne deriva che tutte le condotte non ricomprese nella previsione normativa di cui all'art. 75 risultano penalmente sanzionabili anche nell'ipotesi in cui la sostanza stupefacente oggetto dell'attività fosse finalizzata all'uso personale. Con riferimento a tali condotte è stata pertanto valutata la possibilità di interpretare estensivamente il disposto di cui all'all'art.75 al fine di applicare la sanzione amministrativa anche ad attività non letteralmente indicate in esso (ovviamente nell'ipotesi in cui la sostanza sia destinata all'uso personale). Il problema si pone soprattutto con riferimento a quelle condotte rispetto alle quali appare particolarmente irragionevole l'applicazione di una sanzione penale oltre che in senso assoluto anche in relazione ad ipotesi di condotta del tutto simili e punite "soltanto" sul piano amministrativo; si pensi all'ipotesi di chi coltivi qualche pianta di marijuana per farne uso personale, a costui si applica la sanzione penale mentre si applicherà la sanzione amministrativa a chi acquisti la stessa sostanza o "addirittura" un quantitativo maggiore per farne uso personale ovvero si pensi all'ipotesi di chi esporti un quantitativo minimo di sostanza stupefacente per farne uso personale, costui sarà assoggettato al regime sanzionatorio penale di cui all'art. 73 poiché l'art. 75 fa riferimento alla sola attività di importazione e non anche a quella di esportazione. Con specifico riferimento all'attività di coltivazione di sostanza stupefacente la giurisprudenza prevalente esclude, in ogni caso, che l'attività in questione possa essere ricompresa nell'ambito del disposto di cui all'art. 75, anche estensivamente interpretato; al riguardo si afferma che le abrogazioni referendarie non hanno riguardato le norme del d.p.r. 309/90 relative al divieto di coltivazione e fabbricazione e che l'art. 75 non fa riferimento a tale attività. Tale orientamento trova sostegno in una pronuncia della Corte Costituzionale che, chiamata a valutare la costituzionalità della disparità di trattamento rispetto ad attività finalizzate dal medesimo fine (l'uso personale), ha ritenuto infondata la questione valutando la coltivazione una "condotta oggettivamente idonea ad attentare al bene della salute dei singoli per il solo fatto di arricchire la provvista esistente di materia prima e di accrescere ulteriormente, in maniera indiscriminata, i quantitativi coltivabili" (sentenza 24.7.95 n.360). In ordine al trattamento sanzionatorio della coltivazione esiste peraltro un diverso orientamento giurisprudenziale (che però è precedente alla sentenza della Corte Costituzionale) secondo il quale è necessario operare una distinzione tra l'attività di coltivazione in senso tecnico-agrario e l'attività di coltivazione cosiddetta "domestica" con la conseguenza che quando ci si trovi in presenza di una condotta modesta e rudimentale (messa a dimora di poche piantine idonee a produrre quantitativi scarsamente apprezzabili di sostanza stupefacente) l'attività di coltivazione potrebbe essere ricompresa nella formula "comunque detiene" contenuta nell'art. 75 del d.p.r. (Cassazione, Sez. IV penale, sent. 3.5.94, Polisena).
ULTIMI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA IN MERITO ALLA PROBLEMATICA RELATIVA ALL'USO DI GRUPPO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Dopo il referendum del 1993, si è riproposta la problematica relativa alla sanzione da applicare al cosiddetto "USO DI GRUPPO" di sostanze stupefacenti, che si verifica nell'ipotesi in cui una persona acquista della sostanza stupefacente per poi cederla e farne contestualmente uso di gruppo, insieme agli altri componenti del gruppo che hanno dato il loro mandato per l'acquisto. Ossia: un gruppo di persone decide di fare uso di una sostanza stupefacente e uno di essi si assume l'incarico di acquistarla per tutti, cedendola poi agli altri per farne uso di gruppo. Tale problematica, è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, e inizialmente sono stati elaborati due orientamenti: Una parte della Cassazione, (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. VI 2.10.1996) ha ritenuto che l'uso di gruppo dovesse essere sanzionato penalmente ai sensi dell'art. 73 del DPR 309/90; la motivazione di questa scelta così rigorosa è da ricercarsi nella considerazione secondo la quale, la destinazione all'uso personale, che segnerebbe il discrimine tra l'illecito penale e l'illecito amministrativo, deve essere intesa come destinazione a uso individuale, cioè alla sola persona che acquista la sostanza stupefacente. Un secondo orientamento più liberale, ritiene che l'uso di gruppo debba essere sanzionato ai sensi dell'art. 75 del DPR. 309/90, ossia con una sanzione solo amministrativa. La Cassazione (in tal senso, Cass. Sez. IV, 4.05.1994; 14.07.1995; 23.11.1995) motiva tale orientamento nel senso di ritenere che, l'acquisto da parte di una persona, debba essere inteso come se ciascuno dei soggetti, avesse fin dall'inizio acquistato una porzione di sostanza stupefacente, così che l'atto successivo di divisione non implicherebbe cessione dall'uno agli altri; in pratica è come se ciascuna quota sia riferibile fin dall'inizio a ogni soggetto. All'interno di questo orientamento, si fanno rientrare situazioni diverse tra loro, e cioè: sia il caso dellacquisto comune di sostanza stupefacente con denaro anticipato da tutti, effettuato da tossicodipendenti per farne uso personale comune; sia il caso invece dell'acquisto da parte di alcuni soltanto, che si assumono l'onere di procurare la sostanza, acquistandola con il denaro comune; sia ancora il caso di un soggetto che su incarico di altri e per il consumo personale di questi, ricevuto il denaro da questi ultimi, acquista la sostanza che poi consegnerà agli stessi; il corrispettivo per l'attività di acquisto, rischiosa, compiuta per altre persone, sarà rappresentato da una porzione della sostanza acquistata. Di recente, sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 28.05.1997, e affrontando la problematica in questione, hanno aderito all'orientamento favorevole, ossia quello di far rientrare il fatto nell'art. 75, da punire quindi con sanzione amministrativa. Secondo le Sezioni Unite, ricorrerebbe l'illecito amministrativo, sia nel caso in cui tutti i componenti del gruppo acquistano la sostanza, sia nel caso in cui l'acquisto è compiuto da alcuni soltanto per conto di tutti, e poi avviene la suddivisione. Al contrario ricorrerebbe l'illecito penale previsto dall'art. 73, quando gli acquirenti della sostanza stupefacente, destinata a tutto il gruppo, non risultino anche assuntori della sostanza, oppure quando non abbiano alcun mandato all'acquisto. Tale mandato, secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione del 15.07.1999 n. 9075, che peraltro segue all'orientamento delle Sezioni Unite, non deve essere necessariamente espresso; può infatti anche essere tacito, o conforme a una prassi instauratasi tra gli appartenenti al gruppo. Né è rilevante il fatto che il denaro venga anticipato da tutti mediante una "colletta", o invece venga anticipato da coloro che l'acquistano.
[modifica] Strategie di cura
Anche se oggi prevale l'interesse per le componenti sociali della tossicodipendenza (disagio sociale, devianza, sociopatia), il supporto farmacologico e i trattamenti sanitari in genere non vanno sottovalutati: la sofferenza cerebrale è reale e va osservata non solo durante le cosiddette crisi d'astinenza ma lungo tutta la 'carriera' del tossicomane. Il carattere reversibile del meccanismo d'azione di quasi tutte le sostanze non tragga in inganno: solo apparentemente la persona è quella di prima, dopo la caduta in una condotta d'abuso. L'instaurazione della dipendenza non si riduce, infatti, al condizionamento del comportamento ad opera delle sostanze: la stessa personalità subisce trasformazioni spesso irreversibili, a causa della durata della 'carriera' del tossicomane.
Che si possa uscire dall'assuefazione con uno sforzo della volontà è la grande speranza (taluni però parlano di illusione), ripetutamente esibita dal tossicodipendente nei suoi rapporti con i Servizi - SER.T., Servizio sociale dei Comuni, Comunità di recupero, Centri di ascolto - e negli scambi con la famiglia. Questa convinzione è tenacemente difesa, a dispetto del chiaro contenuto di malafede che rivela.
Le varie forme di disintossicazione e di svezzamento sperimentate non bastano a liberare la persona dalle catene generate nell'anima dalle condotte d'abuso. L'intervento terapeutico e quello educativo soltanto costituiscono la risposta adeguata ai bisogni della persona in cerca di sé e delle proprie ragioni di vita smarrite.
La battaglia contro le sostanze, allora, andrà combattuta su tutti i fronti, a partire da un'assistenza alla persona che può raggiungere le forme deludenti della sola 'riduzione del danno', ma che non si ferma alla pura e semplice offerta farmacologica.
La natura complessa del disturbo, per cui intervengono elementi biologici, psicologici e sociali, postula l'intervento di diverse discipline - è quello che viene chiamato approccio multimodale - rappresentate dai relativi specialisti: l'équipe socio-sanitaria del SER.T. (medico, psicologo-psicoterapeuta, assistente sociale, infermiere), l'équipe socio-sanitaria dei Dipartimenti di salute mentale (psichiatra, psicologo-psicoterapeuta, assistente sociale), gli Educatori e gli Operatori di Comunità, gli Operatori sociali dei Centri di ascolto.
L'approccio multimodale dovrà essere integrato dal metodo a rete, cioè dal coinvolgimento di tutti i 'soggetti' interessati: la famiglia del tossicodipendente, il SER.T., il Servizio sociale del Comune, i Centri di ascolto del Volontariato, gli altri Presidi sociali e sanitari.
Dopo dieci o venti anni di abusi il lavoro riparativo e ricostruttivo deve fare i conti con la dimensione del tempo vissuto: una crescita naturale interrotta tanto tempo prima non viene semplicemente 'ripresa' al punto in cui era stata interrotta. La costruzione della dimensione di un personale progetto di vita, come meta di tutte le azioni di 'recupero', è orientata necessariamente al futuro più che alla restaurazione impossibile di un passato che non c'è più! Al di là e oltre il 'recupero', si richiede un'azione di reinserimento lavorativo e sociale e controlli di tipo epidemiologico che osservino e valutino gli esiti nel tempo dei tentativi fatti di fuoriuscita dalla dipendenza (followup).
Il cammino di salvezza del tossicodipendente è scandito da ripetuti tentativi nel tempo che possono durare anche venti anni. Il percorso più significativo è quello che conduce a un Centro di ascolto, dove il ragazzo viene motivato al cambiamento, grazie al coinvolgimento parallelo della famiglia, poi alla Comunità di recupero, senza omettere la collaborazione sistematica con i medici del SER.T., perché il lavoro sociale promosso e sostenuto dai Volontari non prescinde mai dal ricorso ai medici, tutte le volte che si verifica una ricaduta e fino a quando non si registra la totale emancipazione da tutte le sostanze: il supporto farmacologico è il minore dei mali e serve ad evitare più rovinose cadute.
L'esito della 'carriera' del tossicodipendente è la morte, la definitiva emarginazione sociale o il pieno reinserimento sociale, che sarà valutato sulla base dell'indipendenza (ri)conquistata e della capacità di valorizzazione di tutte le figure di riferimento che vanno a costituire il personale paesaggio affettivo. Il dibattito attuale su che cosa si debba considerare come meta verso la quale indirizzare l'intervento riabilitativo e occasione di verifica del risultato raggiunto propone l'alternativa tra ristabilimento della persona e inserimento lavorativo: c'è chi ritiene che il risultato da conseguire sia soprattutto e preliminarmente la 'liberazione' della persona da ogni forma di schiavitù e c'è chi ritiene che la libertà riconquistata si misuri soltanto a partire dalla riconquistata capacità lavorativa della persona, che così cessa di farsi assistere dalla società e impara a provvedere a sé stessa.
L'esperienza di volontariato, che si traduce oggi nelle forme avanzate in lavoro sociale, è sostenuta da motivazioni orientate ai valori della giustizia e della solidarietà, come nelle altre esperienze di volontariato, ma si arricchisce di una caratteristica spirituale in più: la virtù della pazienza. Questo esercizio, infatti, è l'arma che consente di durare nel tempo più del ragazzo, che può 'sostare' nella sua condizione di dipendenza anche per venti anni. Gli stessi genitori del ragazzo vengono formati dal Volontariato all'idea che bisogna durare più del proprio figlio. Durare nel tempo è la forma che assume l'amore in questo campo.
Il cuore dell'azione di volontariato, nel campo delle tossicodipendenze, è dato dall'aiuto alla famiglia. Lo sguardo rivolto ad essa non nasce da una propensione religiosa o etica - queste componenti possono essere presenti nell'Operatore, ma non sono quelle determinanti - ma da una scelta di metodo. Nel lavoro sociale si affermano oggi due grandi tendenze: il metodo sistemico e il metodo relazionale. Il primo ci aiuta a pensare il ragazzo nella famiglia come sistema; il secondo ci aiuta a pensare il concreto come relazione: più che gli individui e la loro somma, il loro stare negli stessi luoghi, conta la natura delle loro relazioni. È come se fosse impossibile pensare un ragazzo fuori della sua condizione di figlio e non legato a nessuno.
Allora, la tossicodipendenza apparirà subito come una patologia della famiglia, nel senso che essa fa ammalare tutta la famiglia. La prospettiva relazionale guiderà l'azione, nel senso che, più che guardare agli aspetti clinici della condizione tossicomanica, che sono di competenza degli psicoterapeuti, favorirà la percezione di persone sempre da pensare in relazione a qualcuno. Allora, la tossicodipendenza apparirà subito come una patologia della relazione. Per questa via, ci avviciniamo al vero significato della tossicodipendenza. Se consideriamo il fatto che una visione sistemica è possibile assumere dentro la stessa prospettiva relazionale, assumere la patologia della relazione come l'oggetto più proprio della tossicodipendenza e come campo d'azione non significa escludere l'interesse per la famiglia o mettere in alternativa i due sguardi e i due metodi.
[modifica] La lotta alla dipendenza
Se la lotta alla droga è più propriamente quanto componenti dello stato e della società pongono in essere per contrastare la diffusione ed il mercimonio delle sostanze, e per prevenire il primo contatto, la prima assunzione, la lotta alla dipendenza è invece il tentativo di interrompere l'assunzione, e non può ipotizzarsi al momento scollegata da azioni di supporto psico-fisiologico e di recupero sociale.
Come assai diverse sono le impostazioni ideologiche in argomento, altrettanto diverse sono le teorie su quali siano le migliori tecniche per raggiungere il pieno recupero alla normalità dei tossicodipendenti. Vi sono teorie che prediligono metodologie forzose ed altre che preferiscono un approccio più colloquiale, con tutte le estremizzazioni di effetti per le une e per le altre. Al momento, però, non si individua una linea assolutamente da prediligere, poiché per tutte le metodologie oggi in uso la vasta casistica presenta numeri sconfortanti in termini di "ricaduta", il ché è secondo alcuni un segnale di remota distanza dall'aver trovato un metodo efficace.
In ogni caso si deve partire dall'avere "a disposizione" il soggetto, ciò che non è affatto frequente in assenza di una forma in qualche modo coercitiva. Il tossicodipendente in realtà non sempre avverte il bisogno di essere "curato", anzi spesso considera i tentativi di assistenza delle vere e proprie intrusioni nella sua espressione di libero arbitrio. Ed anche quando lo desiderasse, non sempre si riesce a far prevalere subito questo desiderio sull'astinenza.
Per questo, molto spesso il c.d. "percorso terapeutico" non comincia se non per conversione di un provvedimento giudiziario detentivo in un obbligo di frequentazione (o di soggiorno) in una struttura specializzata, ad esempio una Comunità terapeutica. E l'aspetto della coercizione, necessaria in buona parte dei casi per poter cominiare il recupero, solleva questioni delicatissime di natura giuridica in ordine alla libertà dell'individuo, alla sua sottoposizione a determinate azioni sanitarie (includendovi le azioni psicologiche). Si pensi, ad esempio, al tossicodipendente che, per ventura, non abbia commesso alcun reato (o di cui non si sappia che ne ha commesso): a quale titolo lo stato può emanare un provvedimento restrittivo della sua libertà personale, se non fondandolo su un esiguo, labile, evanescente principio di tutela sociale preventiva? E se pure lo stato lo facesse, vien di domandarsi se possa essere ammissibile, cioè si entra in un ambito di riflessioni circa il metodo di perseguimento del bene comune.
L'argomento perciò ritorna ancora una volta ad essere un problema politico, con tutte le inconcludenze di cui si è detto.
[modifica] Film sulla tossicodipendenza
- More, di Barbet Schroeder 1969
- Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, film/documentario del 1981, regia di Ulrich Edel, basato sul libro di Christiane F.
- Amore tossico film/documentario del 1983, regia di Claudio Caligari, prodotto da Marco Ferreri,con gli attori/tossicodipendenti: Cesare Ferretti, Michela Mioni, Enzo Di Benedetto.
- Cocaina film del 1988, regia di Harold Becker.
- Drugstore Cowboy di Gus Van Sant (1989) con Matt Dillon
- Il pasto nudo (The naked lunch) di David Cronenberg (1991)
- Pulp Fiction film del 1994, regia di Quentin Tarantino, con John Travolta, Samuel L. Jackson e Tim Roth. Premi: Palma d'Oro e Oscar.
- Ritorno dal nulla (The Basketball diares) (1995) di Scott Kalvert con Leonardo Di Caprio
- Trainspotting, film del 1996, regia di Danny Boyle, tratto dal libro omonimo di Irvine Welsh, del 1993.
- Radiofreccia, film del 1998 diretto da Luciano Ligabue e prodotto da Domenico Procacci
- Paura e delirio a Las Vegas, film del 1998, diretto da Terry Gilliam, con Johnny Depp e Benicio Del Toro.
- 28 giorni, film del 2000, di Betty Thomas, con Sandra Bullock.
- Requiem for a Dream, film del 2000, regia di Darren Aronofsky, tratto dal racconto omonimo di Hubert Selby Jr., 1978.
- Buffalo Soldiers, film del 2001, con Joaquin Phoenix.
- Spun, film del 2002, con Mickey Rourke e Mena Suvari
Potete trovare una lista di Films e di Documentari qui:Intorno Al Drago La Droga e il Suo Spettacolo Sociale
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
- Abuso di sostanze stupefacenti su Open Directory Project (Segnala su DMoz un collegamento pertinente all'argomento "Abuso di sostanze stupefacenti")
- La definizione di Disturbo mentale proposta dal DSM IV-R .
- Sito della Federazione Italiana Comunità Terapeutiche
- "Osservatoriodroga.it", rivista telematica di informazione e approfondimento.
- La Tossicodipendenza e le case di cura
- jord.it - Sito che affronta il fenomeno droga dal punto di vista culturale e antropologico.

