Golfo del Tigullio-Portofino

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
(Reindirizzamento da Golfo del Tigullio novello)
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Golfo del Tigullio-Portofino
Disciplinare DOC
StatoItalia (bandiera) Italia
Regione  Liguria
Data decreto1 settembre 1997
Tipi regolamentati
Fonte: catalogoviti.politicheagricole.it[1]

Golfo del Tigullio-Portofino o Portofino è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella città metropolitana di Genova.

Zona di produzione

[modifica | modifica wikitesto]

La zona di produzione comprende l'intero territorio dei comuni di Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Camogli, Carasco, Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Chiavari, Cicagna, Cogorno, Coreglia Ligure, Davagna, Favale di Malvaro, Lavagna, Leivi, Lumarzo, Mezzanego, Moneglia, Ne, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante, Sori, Tribogna, Uscio, Zoagli e parte del territorio di Genova, Lorsica e Moconesi. [1].

La sottozona Costa dei Fieschi è limitata ai comuni di Camogli, Chiavari, Lavagna, Moneglia, Portofino, Rapallo, Santa Margherita Ligure, Sestri Levante e Zoagli.

Il bottigliere papale Sante Lancerio testimoniò la presenza della viticoltura a Santa Margherita e Chiavari nel corso di un viaggio di Papa Paolo III a metà del Cinquecento.[senza fonte]

Tecniche di produzione

[modifica | modifica wikitesto]

Le operazioni di vinificazione e spumantizzazione devono essere effettuate nell'interno della regione Liguria e nelle regioni confinanti.

L'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria, eccetto per vini frizzanti e spumanti.

È consentito l'arricchimento, con esclusione dei vini passiti.

La DOC Golfo del Tigullio-Portofino è stata istituita con DM 01.09.1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10.09.1997.
Successivamente è stata modificata con

  • DM 14.10.2011 - G.U. 256 del 03.11.2011, rettificata su 271
  • DM 30.11.2011 - G.U. 295 del 20.12.2011
  • La versione in vigore è stata approvata con DM 07.03.201 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]

Sono previste anche le versioni spumante, passito e frizzante

uvaggio Vermentino e Bianchetta Genovese anche congiuntamente per almeno il 60%.
Bianco Bianco spumante Bianco passito
titolo alcolometrico minimo 10,50% vol. 11.00% vol. 16,50% vol.
alcole svolto - - 12,00%
acidità totale minima 4,50 g/l. 4,50 g/l. 4,50 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l. 16,00 g/l. 25,00 g/l.
zuccheri minimi 260 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q. 90 q. 90 q.
resa massima di uva in vino 70%. 70% 50%

Sono previste anche le versioni frizzante e novello, per la quale occorre un titolo alcolometrico minimo di 11,00% vol.

uvaggio Ciliegiolo e Dolcetto anche congiuntamente per almeno il 60%
titolo alcolometrico minimo 10,50% vol.
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 20,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70%

È prevista anche la versione frizzante

uvaggio Ciliegiolo e Dolcetto anche congiuntamente per almeno il 60%.
titolo alcolometrico minimo 10,50% vol.
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70%

Bianchetta genovese

[modifica | modifica wikitesto]
uvaggio Bianchetta genovese minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 10,50% vol.
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70%

È prevista anche la versione frizzante

uvaggio Vermentino minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 10,50% vol.
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70%

Sono previste anche le versioni frizzante e novello

uvaggio Ciliegiolo minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11.00% vol.
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 20,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70%
uvaggio Moscato bianco 100%
Moscato Moscato passito
titolo alcolometrico minimo 10,00% vol. 15,50% vol.
tenore zuccherino - 260 g/l.
titolo alcolometrico svolto da 5,50% vol a 7,00% vol. minimo 11,00% vol
acidità totale minima 5,00 g/l. 4,50 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l. 25,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q. 90 q.
resa massima di uva in vino 70% 50%
uvaggio Scimiscià minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 12,00% vol.
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 17,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70%

Sottozona Costa dei Fieschi

[modifica | modifica wikitesto]
uvaggio Vermentino e Bianchetta Genovese anche congiuntamente per almeno il 60%.
Bianco Bianco spumante Bianco passito
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 12,00% vol. 18,00% vol.
alcole svolto - - 14,00 vol.
acidità totale minima 5,00 g/l. 4,50 g/l. 4,50 g/l.
estratto secco minimo 16,00 g/l. 16,00 g/l. 25,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q. 90 q. 90 q.
resa massima di uva in vino 70%. 70% 50%
Ciliegiolo e Dolcetto anche congiuntamente per almeno il 60%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 23,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70%
Ciliegiolo e Dolcetto anche congiuntamente per almeno il 60%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,50 g/l.
estratto secco minimo 18,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70%
uvaggio Moscato bianco 100%
Moscato Moscato passito
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 18,00% vol.
alcole svolto da 5,50% vol. a 7,00% vol. minimo 14,00% vol.
acidità totale minima 5,00 g/l. 5,50 g/l.
estratto secco minimo 15,00 g/l. 25,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q. 90 q.
resa massima di uva in vino 70% 50%
  1. ^ a b c Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Golfo del Tigullio-Portofino", su catalogoviti.politicheagricole.it. URL consultato l'11 febbraio 2023.