Farmacista
Il farmacista è il professionista che si occupa della corretta dispensazione dei farmaci (compresi presidi medico-chirurgici ed alimenti destinati a fini medici speciali) e che, disponendo di una specifica preparazione scientifica, è addetto alla preparazione, alla fabbricazione ed al controllo dei medicinali (secondo Farmacopea); è autorizzato a consigliare in materia di farmaci nonché a svolgere educazione sanitaria presso la popolazione. In sostanza è il vero esperto del farmaco.
Cenni storici [modifica]
La figura del farmacista vanta antiche origini: nel Giappone vi erano uomini che si potevano raffrontare ai moderni farmacisti, essi venivano rispettati per il loro lavoro. Nell'antica Grecia i rhizotomoi ricercavano e curavano con erbe e radici così come nell'antica Roma dove nascevano le prime vere e proprie farmacie (Tabernae medicinae) nelle quali la figura del Pharmacotriba non esercitava più la medicina ma vendeva rimedi medicamentosi e realizzava medicamenti composti prescritti da medici.
In Italia la figura del farmacista (lo speziale o rizotomo), fino al XII secolo considerato un semplice artigiano al servizio del medico, iniziò ad affermarsi dal XIII secolo come professionista autonomo grazie soprattutto alla volontà dell'imperatore Federico II di Svevia. Quest'ultimo, imperatore e sovrano colto ed illuminato del Regno di Sicilia, fondatore dell'Università di Napoli che ancora oggi porta il suo nome, promosse fortemente la cultura araba e stimolò gli studiosi ad occuparsi di matematica, scienze naturali ed alchimia. Fu Federico II che separò e regolamentò l'esercizio della professione medica e quella dello speziale, definendone i rapporti e vietando loro ogni forma di associazione (Scuola Medica Salernitana). Ben presto anche in altre zone d'Italia, come in Toscana (a Firenze e Siena), in Veneto (a Padova e Venezia), nonché a Roma, Genova, etc., furono fissati i principi fondamentali che regolamentavano la professione (statuti delle Arti degli Speziali). Nel 1400 la "Corporazione degli Speziali" era già considerata una fra le più importanti nella società dell'epoca ed era compresa tra le sette Arti Maggiori. Solo a partire dalla seconda metà del Settecento la chimica iniziò ad influenzare la terapia e pertanto nacquero i primi trattati di farmacia e le prime farmacopee, inizialmente tutte in latino; l'antica nomenclatura alchimistica iniziò così ad essere sostituita da quella chimica. Nella farmacopea Sarda del 1853, ad esempio, accanto ad alcaloidi all'epoca recentemente scoperti come atropina, morfina, codeina, etc., era ancora annoverata la "carne di vipera", considerata per secoli una vera panacea. Nascono così le prime vere scuole di Farmacia ed è in questo periodo che inizia a tramontare l'antico nome di speziale ed inizia ad imporsi quello di farmacista (cioè colui che esercita l'arte della farmacopea, ovvero della preparazione dei farmaci).
Formazione professionale [modifica]
In Italia [modifica]
In Italia per poter diventare farmacista occorre frequentare la facoltà di Farmacia (o di Chimica Farmaceutica); è una laurea magistrale a ciclo unico della durata di 5 anni e a frequenza obbligatoria (l'accesso è a numero programmato), e comprende sia insegnamenti di carattere chimico che insegnamenti di tipo biomedico; sono altresì compresi esami teorico-pratici (come le analisi dei medicinali e le tecnologie farmaceutiche, che prevedono esercitazioni di laboratorio ed il successivo superamento di una prova pratica per poter accedere all'orale) nonché un periodo semestrale di tirocinio (da svolgere presso una farmacia pubblica, privata od ospedaliera). Dopo il conseguimento della laurea, per poter esercitare, occorre conseguire l'abilitazione professionale tramite il superamento dell'esame di stato (in base al principio stabilito per tutte le professioni riconosciute dall'art. 33, quinto comma, della Costituzione), che consente di iscriversi al relativo ordine. Anche i laureati in CTF (Chimica e Tecnologia Farmaceutiche), sempre dopo superamento dell'esame di stato, possono esercitare la professione di farmacista.
Attività professionali [modifica]
Con il conseguimento della Laurea in Farmacia o in CTF e successivamente della relativa abilitazione professionale, il/la laureato/a può svolgere, ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, la professione di farmacista, ed è pertanto autorizzato a svolgere le seguenti attività professionali (in Italia ed in tutta la Comunità Europea):
- preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
- fabbricazione e controllo dei medicinali;
- controllo dei medicinali in laboratorio di controllo dei medicinali;
- immagazzinamento, conservazione e distribuzione dei medicinali nella fase di commercio all'ingrosso;
- preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico;
- preparazione, controllo, immagazzinamento e distribuzione dei medicinali negli ospedali (farmacie ospedaliere);
- diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali.
Inoltre, il farmacista iscritto all'Albo professionale nel nostro Paese per legge può ricoprire la direzione tecnica di:
- Officine di produzione dei medicamenti e di sostanze chimiche usate in medicina;
- Filiali, depositi, magazzini di prodotti chimici usati in medicina e di preparati farmaceutici;
- Officine di produzione di alimenti per la prima infanzia e dietetici, di integratori, integratori medicati per mangimi, fitofarmaci, etc.;
- Officine di produzione di dispositivi medici;
- Servizi inerenti alla produzione, custodia e manipolazione dei gas tossici;
- Rivendite autorizzate al commercio di integratori medicati per zootecnia.
Altre attività professionali che il farmacista può svolgere sono anche quelle di "farmacista ospedaliero" (dopo la relativa specializzazione), informatore scientifico del farmaco (ISF), direttore di deposito o di magazzino all'ingrosso di medicinali, direttore tecnico nelle imprese autorizzate alla produzione di medicinali (qualified person), esperto farmaceutico nel settore della produzione e commercio di medicinali per uso veterinario, attività di farmacovigilanza presso Regioni, ASL, Aziende Ospedaliere, I.R.C.C.S. e industrie farmaceutiche, professore o ricercatore universitario presso la facoltà di Farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF). I laureati in Farmacia e CTF possono sostenere l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Chimico.
In dettaglio:
Farmacie private
- titolare;
- gestore provvisorio;
- direttore;
- collaboratore;
- socio di società tra farmacisti per la gestione di farmacie;
Farmacie in cui sono titolari enti pubblici:
- direttore di farmacia comunale;
- collaboratore di farmacia comunale;
Servizio Sanitario Nazionale:
- farmacista dirigente negli uffici e servizi farmaceutici delle ASL;
- farmacista dirigente, direttore o collaboratore, nelle farmacie ospedaliere;
Produzione e commercio di medicinali per uso umano:
- informatore scientifico e farmacista che prepara la documentazione scientifica utilizzata dagli informatori (non è obbligatoria l'iscrizione all'Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007);
- persona qualificata (direttore tecnico) nelle officine di produzione di medicinali per uso umano;
- direttore del servizio scientifico nelle imprese autorizzate all'immissione in commercio di medicinali (non è obbligatoria l'iscrizione all'Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007);
- farmacista responsabile del servizio di farmacovigilanza nelle industrie farmaceutiche (non è obbligatoria l'iscrizione all'Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007);
- direttore di deposito o di magazzino all'ingrosso di medicinali per uso umano (non è obbligatoria l'iscrizione all'Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007);
Produzione e commercio di medicinali per uso veterinario:
- esperto farmaceutico nel settore della produzione e commercio di medicinali per uso veterinario (non è obbligatoria l'iscrizione all'Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007);
- persona qualificata (direttore tecnico) nelle officine di produzione di medicinali veterinari (non è obbligatoria l'iscrizione all'Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007);
- responsabile della vendita diretta al pubblico di medicinali veterinari;
- responsabile di magazzino all'ingrosso;
Altre attività attinenti all'industria farmaceutica previste o riconducibili al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007:
- preparazione della forma farmaceutica dei medicinali;
- fabbricazione e controllo dei medicinali;
- controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo dei medicinali;
- consulente professionale su brevetti chimici e farmaceutici;
Università:
- professore o ricercatore universitario presso la Facoltà di Farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF) – (è consentita l'iscrizione nell'Albo ordinario se a tempo definito, nell'elenco speciale se a tempo pieno);
- borsista nel settore del farmaco presso la Facoltà di Farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF) – (se svolge mansioni proprie della professione);
- tecnici laureati presso la Facoltà di Farmacia (corso di laurea in Farmacia o in CTF) - (se ha ottenuto l'equiparazione alla posizione di ricercatore o docente);
Forze Armate:
- ufficiale farmacista nelle forze armate (l'iscrizione all'Albo è consentita solo previa autorizzazione del Comando);
Produzione e confezionamento di prodotti cosmetici:
- direttore di officina di produzione di cosmetici;
- responsabile importazione cosmetici da paesi extraeuropei;
Produzione di prodotti fitosanitari:
- direttore tecnico;
Stabilimenti produzione di premiscele e mangimi medicati:
- farmacista negli stabilimenti di produzione di premiscele e mangimi medicati;
Istituti di pena:
- farmacista negli Istituti di pena;
Amministrazioni pubbliche:
- farmacista nelle amministrazioni pubbliche (Ministeri, AIFA, Istituto Superiore di Sanità, Regioni, Province, ecc...) (se l'ordinamento dell'amministrazione prevede l'iscrizione all'Albo);
Croce Rossa Italiana: − farmacista nella Croce Rossa (è prevista l'iscrizione all'Albo per la componente civile; per la componente militare l'iscrizione all'Albo è possibile con l'autorizzazione del Comando);
Vendita al dettaglio delle piante officinali:
- vendita di piante officinali in erboristeria (non è obbligatoria l'iscrizione all'Albo; la facoltà di vendere al minuto piante officinali spetta al farmacista in base a quanto disposto dall'art. 7 della Legge 99/1931; tuttavia il farmacista in erboristeria non può vendere piante officinali tossiche o con attività farmacologica);
- vendita di piante officinali nella farmacia (è obbligatoria l'iscrizione all'Albo; in farmacia il farmacista può vendere anche piante officinali tossiche o con attività farmacologica);
Case di cura private:
- farmacista nelle case di cura (non è obbligatoria l'iscrizione all'Albo, tranne il caso in cui sia prevista una farmacia interna: infatti, in base a quanto disposto dall'art. 378 TULS, le farmacie il cui titolare non sia un farmacista devono avere per direttore responsabile un farmacista iscritto nell'Albo professionale; si tratta comunque di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007);
Associazioni, enti, imprese, ecc. che forniscono informazioni e consigli nel settore dei medicinali:
- farmacista con il compito di diffusione di informazioni e consigli nel settore dei medicinali (non è obbligatoria l'iscrizione all'Albo; si tratta di attività riconducibile al DLgs 258/1991 e al DLgs 206/2007);
negli esercizi commerciali che vendono medicinali non soggetti a prescrizione medica:
- farmacista addetto alla vendita di medicinali SOP e OTC;
- farmacista responsabile del reparto e dell'attività di vendita di medicinali SOP e OTC e del relativo magazzino.
Altre attività, diverse da quelle sopra elencate, per le quali sia richiesta la laurea in farmacia o CTF ma non sia previsto l'obbligo di iscrizione all'Albo professionale, e che non possano essere ricondotte a quelle indicate come proprie della professione dalle direttive comunitarie (DLgs 258/1991 e DLgs 206/2007), devono ritenersi sbocchi occupazionali per i laureati ma non attività professionali del farmacista.
Codice Deontologico del Farmacista [modifica]
Oggetto e ambito di applicazione [modifica]
Art. 1
Definizioni
- L'Ordine professionale è l'ente pubblico che garantisce ai cittadini i requisiti di professionalità e la correttezza del comportamento degli iscritti.
- Il Codice deontologico è lo strumento di riferimento dell'Ordine professionale e raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività e a tutela dell'etica, della dignità e del decoro della professione del farmacista.
Art. 2
Ambito di applicazione
- Tutti i farmacisti iscritti all'Albo sono tenuti a conoscere e osservare le norme e i principi contenuti nel presente Codice deontologico ed a tenere sempre, anche al di fuori dell'esercizio della professione, una condotta consona al proprio ruolo, tale da non portare in nessun caso discredito alla professione.
Doveri generali del Farmacista [modifica]
Art. 3
Libertà, indipendenza e dignità della professione
- Il farmacista deve:
- dichiarare, al momento dell'iscrizione all'Albo, d'aver letto il Codice deontologico;
- rispettare i principi del giuramento professionale;
- operare in piena autonomia e coscienza professionale, conformemente ai principi etici e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita;
- osservare gli indirizzi di natura professionale e deontologica enunciati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall'Ordine di appartenenza.
2. Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo:
- l'esercizio abusivo della professione;
- ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all'art. 2598 del Codice Civile.
Art. 4
Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari
- Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento dei loro obiettivi istituzionali.
- Il farmacista partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria promosse o organizzate dalle competenti Autorità di concerto con la Federazione Nazionale degli Ordini dei farmacisti o con l'Ordine provinciale.
Obblighi professionali del Farmacista [modifica]
Art. 5
Distintivo professionale e camice bianco
- Nell'attività professionale al pubblico il farmacista ha l'obbligo di indossare il camice bianco e il distintivo professionale.
- Il distintivo professionale può essere utilizzato solo dagli iscritti all'Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista.
- Il distintivo professionale del farmacista è quello adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall'Ordine provinciale.
- Il titolare o il direttore di farmacia pubblica o privata deve curare che il distintivo professionale e il camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista.
Art. 6
Dispensazione e fornitura dei medicinali
- La dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell'integrità psicofisica del paziente.
- La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità.
Art. 7
Preparazione galenica di medicinali in farmacia
- La preparazione galenica di medicinali è prerogativa esclusiva del farmacista in farmacia.
- Il farmacista, nella preparazione dei medicinali in farmacia, è tenuto a osservare le procedure di allestimento previste dalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e sicurezza.
Art. 8
Farmacovigilanza
- Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza.
Art. 9
Formazione permanente e aggiornamento professionale
- La formazione permanente e l'aggiornamento sono presupposti per garantire l'appropriatezza e l'efficacia della prestazione professionale.
- Il farmacista ha il dovere della formazione permanente e dell'aggiornamento professionale al fine di adeguare costantemente le proprie conoscenze al progresso scientifico, all'evoluzione normativa, ai mutamenti dell'organizzazione sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini.
- Il farmacista partecipa alle iniziative gratuite di formazione permanente e aggiornamento professionale alle quali la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti o l'Ordine di appartenenza abbiano previsto la partecipazione.
Art. 10
Uso inappropriato, abuso e uso non terapeutico dei medicinali
- Al farmacista è vietato, in qualsiasi modo, consentire o agevolare la somministrazione, a uomini o animali, di droghe o di altre sostanze farmacologiche e, comunque, l'uso di metodi o prodotti, a fini di doping.
- Il farmacista deve vigilare affinché non si realizzi un uso inappropriato o un abuso di medicinali o di altri prodotti che possano comportare alterazioni dell'equilibrio psicofisico del paziente.
- Il farmacista promuove l'automedicazione responsabile e scoraggia l'uso di medicinali di automedicazione quando non giustificato da esigenze terapeutiche.
- Il farmacista, allorquando ne venga a conoscenza, ha il dovere di segnalare alla competente autorità i casi di abuso o uso non terapeutico di medicinali.
Rapporti con i cittadini [modifica]
Art. 11
Libera scelta della farmacia
- Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall'art. 15 della legge 475/1968.
Art. 12
Attività di consiglio e di consulenza
- Nell'attività di consiglio e consulenza professionale il farmacista garantisce una informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all'uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione.
- Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l'esistenza di farmaci equivalenti.
Rapporti con i medici, i veterinari e gli altri sanitari [modifica]
Art. 13
Rapporti con le altre professioni sanitarie
- La comunicazione tra i professionisti della sanità si ispira ai principi del rigore scientifico.
- Il farmacista, nell'esercizio della professione deve attenersi al principio del rispetto nei confronti degli altri sanitari, favorendo la collaborazione anche al fine di uno scambio di conoscenze e deve astenersi dal criticarne pubblicamente l'operato.
Art. 14
Comparaggio e altri accordi illeciti
- I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici.
- Costituisce grave abuso professionale incentivare, in qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o veterinarie, anche nell'ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio.
- Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la vendita di medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio.
Art. 15
Divieto di accaparramento di ricette
- Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.
Rapporti professionali con i colleghi e i tirocinanti [modifica]
Art. 16
Dovere di collaborazione
- Il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla correttezza e alla collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.
- Il farmacista che accoglie i tirocinanti, concorre, di concerto con l'Università e l'Ordine professionale, alla loro formazione, verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze professionali e deontologiche.
Art. 17
Controversie professionali
- Eventuali divergenze e controversie di natura professionale, per un tentativo di conciliazione, sono sottoposte alla valutazione dell'Ordine professionale, prima di adire le vie legali.
Art. 18
Comportamenti non corretti
- È deontologicamente sanzionabile:
- porre in essere o favorire forme di sfruttamento dell'attività professionale dei colleghi;
- indurre i colleghi, anche propri collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alle disposizioni che disciplinano l'esercizio della professione o in modo non conforme alla deontologia professionale;
- porre in essere qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di colleghi o altri lavoratori.
Rapporti con l'Ordine professionale [modifica]
Art. 19
Dovere di collaborazione e comunicazione
- Il farmacista ha l'obbligo di prestare la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con l'Ordine professionale.
- Il farmacista ha l'obbligo di segnalare all'Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti contrari alle disposizioni che disciplinano l'esercizio della professione o comunque non conformi ai principi della deontologia professionale.
Pubblicità e informazione sanitaria [modifica]
Art. 20
Principi
- La pubblicità della professione di farmacista e l'informazione sanitaria sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza. Contestualmente all'attivazione della pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto all'Ordine di appartenenza.
- Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie.
- Il farmacista non può accettare né proporre l'esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia ovvero all'esercizio di cui all'art. 5 della Legge 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali.
- La pubblicità della farmacia è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e non ingannevolezza a tutela e nell'interesse dei cittadini.
- È conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati.
Attività professionale nella farmacia [modifica]
Art. 21
Principi
- Sotto il profilo deontologico, il ruolo di farmacista professionista e di farmacista imprenditore sono indissociabili.
Art. 22
Organizzazione dell'esercizio
- Il titolare o direttore della farmacia deve curare che l'esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio socio-sanitario e centro di servizi sanitari.
Art. 23
Insegna della farmacia e cartelli indicatori
- Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, l'insegna della farmacia è obbligatoria e deve riportare comunque la dicitura "farmacia".
- I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come i cartelli che indicano la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.
- I cartelli indicatori devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che la distanza della farmacia.
Art. 24
Medicinali soggetti a prescrizione medica
- Il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
- Sono fatti salvi i casi in cui ricorra, ai sensi delle leggi vigenti, lo stato di necessità per salvare, chiunque ne faccia richiesta, dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.
Art. 25
Divieto di detenere e dispensare medicinali non autorizzati
- Il farmacista non può detenere né dispensare, né promuovere medicinali industriali non autorizzati al commercio in Italia, ancorché prescritti su ricetta medica.
Art. 26
Controllo sulla ricetta
- La spedizione della ricetta medica presuppone certezza nel farmacista e sicurezza per il paziente. In caso di prescrizione dubbia, il farmacista, prima di spedire la ricetta è tenuto a prendere contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento.
- Il farmacista è tenuto a verificare che il medico nella prescrizione di preparazioni galeniche magistrali abbia rispettato i limiti previsti dall'art. 5 della legge 94/1998.
Art. 27
Violazione di norme convenzionali
- Il rispetto delle disposizioni di natura professionale contenute nelle Convenzioni che disciplinano i rapporti tra il SSN e le farmacie pubbliche e private costituisce per il farmacista preciso obbligo deontologico che, ove disatteso, forma oggetto di valutazione disciplinare.
Art. 28
Consegna a domicilio dei medicinali
- La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.
- Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve garantire che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 11, 12 e 36 e assicurare corrette condizioni di conservazione dei medicinali.
Attività professionale nell'industria farmaceutica [modifica]
Art. 29
Principi di comportamento
- Il farmacista che esercita la propria attività nell'industria farmaceutica deve tutelare la propria autonomia e indipendenza professionale.
Art. 30
Farmacista informatore tecnico scientifico
- Il farmacista informatore tecnico scientifico deve promuovere la corretta conoscenza dei farmaci sulla base di esclusive valutazioni scientifiche.
Attività professionale nelle strutture sanitarie pubbliche o private [modifica]
Art. 31
Rapporti con gli altri sanitari e colleghi
- Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private deve agire su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei reciproci ruoli.
- Nei rapporti con i colleghi di farmacie pubbliche o private deve favorire lo scambio di informazioni che possano consentire la realizzazione di un'assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei luoghi in cui si opera.
Art. 32
Controllo sulla dispensazione dei medicinali
- Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private deve vigilare scrupolosamente affinché, ove sia prevista la dispensazione diretta del farmaco al paziente, questa sia effettuata soltanto da farmacisti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11. Deve altresì curare che la dispensazione dei farmaci, su richiesta nominativa per uno specifico paziente con piano terapeutico o in "dose unitaria", avvenga, dalle strutture farmaceutiche di propria competenza alle Unità Operative, sotto il diretto controllo e la personale responsabilità di un farmacista.
Attività professionale nell'ambito della distribuzione intermedia [modifica]
Art. 33
Doveri del direttore tecnico responsabile
- Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia deve assicurare che tutti i medicinali siano conservati e trasportati nelle condizioni idonee. Egli garantisce che i medicinali siano ceduti esclusivamente a soggetti autorizzati alla distribuzione all'ingrosso o alla vendita diretta di medicinali, alle farmacie e agli esercizi di cui all'art. 5 della Legge 248/2006 autorizzati dalla legge.
Vendita di medicinali tramite internet [modifica]
Art. 34
Vendita di medicinali tramite internet
- Non è consentita al farmacista la cessione, tramite Internet o altre reti informatiche, di medicinali, sia su prescrizione, sia senza obbligo di prescrizione, anche omeopatici, in conformità alle direttive della UE e delle linee guida dell'OMS, fatte salve le specifiche normative nazionali.
Art. 35
Prodotti diversi dai medicinali
- Nell'attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali, il farmacista ha l'obbligo di agire in conformità con il ruolo sanitario svolto, nell'interesse della salute del cittadino e dell'immagine professionale del farmacista.
Riservatezza e segreto professionale [modifica]
Art. 36
Riservatezza e segreto professionale
- La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza per ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dagli incaricati del trattamento dei dati personali.
Infrazioni al codice deontologico [modifica]
Art. 37
Infrazioni al Codice Deontologico e potestà disciplinare dell'Ordine
- È fatto obbligo agli Ordini di divulgare le disposizioni contenute nel presente Codice deontologico, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il rispetto.
- Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare dal Consiglio Direttivo dell'Ordine di appartenenza.
- Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell'Ordine nel cui ambito provinciale esercita l'attività professionale.
- L'Ordine professionale può convocare i farmacisti esercenti nell'ambito della provincia di sua competenza, avendo cura di informare il presidente dell'Ordine presso cui il sanitario è iscritto.
- È sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché di provvedimenti o ordinanze legittimamente emanati dalle competenti autorità per ragioni di igiene o sanità pubblica.
- È sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell'esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino.
Giuramento del Farmacista [modifica]
DI ESERCITARE L'ARTE FARMACEUTICA IN LIBERTÀ E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E DI COMPORTAMENTO, IN SCIENZA E COSCIENZA E NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE;
DI DIFENDERE IL VALORE DELLA VITA CON LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E PSICHICA DELLE PERSONE E IL SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA COME FINI ESCLUSIVI DELLA PROFESSIONE, AD ESSI ISPIRANDO OGNI MIO ATTO PROFESSIONALE CON RESPONSABILITÀ E COSTANTE IMPEGNO SCIENTIFICO, CULTURALE E SOCIALE, AFFERMANDO IL PRINCIPIO ETICO DELL'UMANA SOLIDARIETÀ;
DI ASSISTERE TUTTI COLORO CHE RICORRERANNO ALLA MIA OPERA PROFESSIONALE CON SCRUPOLO, ATTENZIONE E DEDIZIONE, SENZA ALCUNA DISTINZIONE DI RAZZA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ, CONDIZIONE SOCIALE E IDEOLOGIA POLITICA E NEL PIÙ RIGOROSO RISPETTO DELLA LORO DIGNITÀ;
DI AFFIDARE LA MIA REPUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ALLE MIE CAPACITÀ PROFESSIONALI E ALLE DOTI MORALI DI CUI SAPRÒ DARE PROVA E DI EVITARE, ANCHE AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE, OGNI ATTO E COMPORTAMENTO CHE POSSANO LEDERE IL PRESTIGIO, LA DIGNITÀ E IL DECORO DELLA PROFESSIONE FARMACEUTICA.
LO GIURO
Note [modifica]
Riferimenti normativi e analisi [modifica]
- La regolamentazione delle farmacie in Italia, di Fabio Pammolli e Nicola C. Salerno
Voci correlate [modifica]
- Farmaco
- Farmacologia
- Chimica farmaceutica
- Farmaconomista
- Medicina
- Ricetta medica
- Farmacopea
- Farmaco galenico
- Speziale
- Farmacia
- Croce Rossa Italiana
- Corpo militare volontario della Croce Rossa Italiana
- Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana
- Forze armate italiane
- Corpo di Sanità e veterinaria dell'Esercito Italiano
- Direzione generale della sanità militare
- Farmacista militare
Altri progetti [modifica]
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Collegamenti esterni [modifica]
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