Farmaco da banco
Un farmaco da banco, anche detto OTC (Over The Counter = sopra il banco) è un farmaco da automedicazione preconfezionato che viene venduto senza ricetta medica.
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Disciplina normativa [modifica]
Italia [modifica]
Lo si trova normalmente in farmacia ma - dopo la liberalizzazione del 2006[1] (decreto Bersani del 2007) che interessa la vendita dei farmaci di automedicazione - anche all’interno degli esercizi commerciali al dettaglio, alimentare e non alimentare (gli esercizi commerciali previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), principalmente i cosiddetti "angoli della salute" negli ipermercati e supermercati della grande distribuzione organizzata (GDO).
Si differenzia dai farmaci SOP (senza obbligo di prescrizione), pure interessati dalla liberalizzazione del 2006, in quanto gli OTC possono essere oggetto di pubblicità, mentre questa è vietata per i SOP.
Sia i farmaci da banco che i SOP sono farmaci che appartengono prevalentemente alla fascia C, in quanto a totale carico del cittadino (nel 2006 solo 64 SOP erano di fascia A). In Italia OTC e SOP sono in totale 2.220 (secondo dati dell'Agenzia italiana del farmaco), e per essi viene spesa annualmente l'equivalente del 10% del totale dei farmaci a pagamento (dato da Farmaci da banco + SOP + Farmaci con obbligo di prescrizione).[senza fonte]
Anche alcuni rimedi fitoterapici possono essere ritenuti prodotti da banco in quanto farmaci vegetali, nonostante molti di essi portino a corredo la dicitura di integratori naturali.
Questa fitoterapia comunque necessita sempre di conoscenze specifiche e di consiglio appropriato anche in farmacia dietro il banco.[2]
Pubblicità dei farmaci da banco [modifica]
La pubblicità dei farmaci da banco è consentita, ma deve rispettare una serie di condizioni, al fine di tutelare il consumatore da messaggi ingannevoli:[3]
- il messaggio deve comprendere le informazioni indispensabili per un uso corretto del farmaco e un invito esplicito a «leggere attentamente le avvertenze»
- non deve indurre all'autodiagnosi e quindi non deve far apparire superflua la consultazione con il medico, in particolare se il farmaco è venduto per corrispondenza
- non deve far ritenere che il farmaco sia privo di effetti collaterali
- l'efficacia del farmaco non deve essere paragonata a quella di altri trattamenti e non deve essere ritenuta migliorativa dello stato di buona salute dell'utilizzatore
- non devono essere presentate dichiarazioni o raccomandazioni di scienziati o personaggi noti
- il prodotto deve essere presentato chiaramente come "medicinale" e non deve essere equiparato a una sostanza "naturale"
- il messaggio pubblicitario non può contenere rappresentazioni visive impressionanti o ingannevoli di parti del corpo alterate da malattie o da lesioni
- non deve rivolgersi ai bambini.
Note [modifica]
- ^ decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con la legge n. 248 del 4 agosto 2006
- ^ P.Campagna: Farmaci vegetali - Minerva Medica ed, 2008
- ^ Anna Bartolini: I diritti dei consumatori e l'Europa. BUR Rizzoli, 2003. ISBN 8817000264.