Segreto professionale
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[modifica] Area del lavoro subordinato
Nell'ambito del lavoro subordinato il segreto professionale sottende a un divieto gravante sul lavoratore subordinato a tutela dell'interesse del datore di lavoro a mantenere la capacità competitiva della propria attività economica organizzata (impresa). L'obbligo di segreto è un obbligo cosiddetto di protezione fondato sul Dovere di fedeltà del lavoratore previsto dall'art. 2105 del Codice Civile. Per obbligo di segreto si intende il divieto per ciascun lavoratore di divulgare o utilizzare notizie e informazioni attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa da cui dipende. Il "segreto" può essere di due tipi: segreto aziendale e segreto professionale o industriale. Quest'ultimo riguarda quelle notizie e informazioni dell'impresa che possono essere conosciute soltanto da alcuni dei dipendenti, in virtù delle specifiche funzioni e mansioni che sono state assegnate loro dal datore di lavoro. L'eventuale violazione del segreto professionale o industriale" ha conseguenze sanzionatorie sia sul piano civile, sia sul piano penale.
[modifica] Area del lavoro autonomo e delle attività professionali
In quest'area il segreto professionale è l'obbligo, per un professionista, di mantenere la riservatezza su dati sensibili di cui viene a conoscenza in virtù della propria attività professionale. Per esempio, il segreto professionale vincola i medici e gli operatori sanitari a non divulgare informazioni sulla salute dei propri pazienti.
Le conseguenze in ambito civile della violazione del segreto professionale possono includere la radiazione da un albo professionale. In più, il segreto professionale è spesso tanto un obbligo deontologico quanto giuridico. Per esempio, il codice di deontologia medica, all'articolo 9, recita:
| « il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che è affidato a lui e può conoscere in virtù della sua attività » |
La legislazione italiana definisce il concetto di segreto professionale e indica la violazione di tale segreto come reato nell'articolo 622 del codice penale. La pena prevista per questo reato può variare da una sanzione pecuniaria a un anno di reclusione. Il reato si applica a chiunque riveli un segreto professionale senza giusta causa, ed è punibile solo se questa violazione avviene per dolo, per trarne un profitto illecito, o anche semplicemente se questa violazione è tale da causare potenzialmente danno al titolare del segreto rivelato.
La normativa prevede anche una serie di giuste cause che possono giustificare la divulgazione di informazioni coperte da segreto professionale (per esempio denunce obbligatorie, perizie, consulenze, referti).
In ambito medico il segreto professionale può essere infranto quando:
- Il paziente autorizza
- Per giusta causa:
- Sotto autorità giudiziaria
- Comunicazioni al medico curante

