Professione
Con il termine professione si intende, generalmente, una “attività esercitata in modo continuativo a scopo di guadagno”[1] e spesso viene impropriamente utilizzato per indicare le sole attività intellettuali, contrapponendosi a “mestiere”.[2] Ma in realtà, secondo l'approccio funzionalista sociologico allo studio delle professioni, queste ultime per poter essere definite tali, debbono possedere i seguenti requisiti di specificità:
- Un corpus sistematico di conoscenze, con conseguente rapporto tra docenti e professionisti;
- Rivestire funzioni centrali per la società;
- Uno specifico profilo professionale e un albo o collegio professionale, riconosciuti dall'ordinamento giuridico;
- Un codice deontologico, volto ad abilitare il controllo e la trasparenza sociale.
Pertanto, le cosiddette “professioni intellettuali” consistono nell’espletamento di attività di natura prevalentemente, anche se non sempre esclusivamente, intellettuale il cui esercizio richiede una peculiare formazione culturale, scientifica e tecnica; esse si caratterizzano per l'autonomia decisionale nella scelta delle modalità di intervento, e per la responsabilità diretta e personale sul proprio operato.[3]
Indice |
[modifica] Normativa
[modifica] Normativa italiana
Dal punto di vista giuridico esistono in Italia due diverse tipologie di professioni: professioni regolamentate e professioni non regolamentate.
- Professioni regolamentate
Lo Stato italiano attraverso una legge o appositi regolamenti (ministeriali, regionali, etc.) definisce quali siano i criteri minimi per esercitare una professione attraverso la così detta "regolamentazione dell'accesso". Solitamente l'iter di regolamentazione si compone di:
- la definizione di un titolo di studio
- l'espletamento di un tirocinio o praticantato
- il superamento di un esame valutativo delle competenze acquisite (ad esempio l'esame di Stato)
- l'iscrizione ad un Albo o Collegio professionale
Chi esercita in assenza di questi requisiti, commette il reato di esercizio abusivo di attività professionale ai sensi dell'art. 348 del codice penale.
In altri casi alcuni soggetti istituzionali (ministeri, regioni, comuni, etc.) possono definire il possesso di particolari requisiti per l'esercizio della professione sul territorio di propria spettanza. In questo caso sono le stesse istituzioni che predispongono appositi elenchi e vigilano su di essi.
- Professioni non regolamentate
Sono tutte quelle professioni il cui esercizio non è vincolato al possesso né di alcun requisito né di specifica formazione, se non quelli stabiliti dal Codice civile.
[modifica] Note
- ^ Dizionario della lingua italiana, Devoto-Oli
- ^ Dizionario Garzanti della lingua italiana, Milano, 1965
- ^ I principi generali dell'ordinamento professionale (dal sito dell'Ordine dei Medici di Milano)
[modifica] Voci correlate
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