Reclusione

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San Leo-la cella di Cagliostro.JPG

Per reclusione in Italia si intende la pena detentiva per la commissione di un delitto, ovvero un reato di particolare gravità.

Indice

[modifica] Definizione

[modifica] Codice penale italiano

La reclusione è la pena prevista dall'art. 23 del codice penale italiano, e consiste nella limitazione della libertà personale da eseguirsi in prigione o in altro istituto a ciò espressamente deputato in regime di detenzione, quando una sentenza di condanna a pena detentiva per un delitto sia passata in giudicato e non sia stato possibile ottenere l'applicazione di misure alternative. Il recluso ha l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato alla reclusione che ha scontato almeno un anno della pena tuttavia, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

[modifica] Durata

La reclusione può durare da un minimo di 15 giorni a un massimo di 24 anni (art. 23 Codice Penale).

[modifica] Distinzioni

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi le voci Arresto, Fermo di polizia e Custodia in carcere.

La reclusione si distingue dalla pena dell'ergastolo la cui durata - tendenzialmente - è per tutta la vita, pur essendo anch'esso la pena per un delitto.

La reclusione si distingue dall'arresto, che è la pena detentiva per una contravvenzione. Essa si distingue, inoltre, dalla custodia cautelare in carcere. Infatti quest'ultima è una misura cautelare, e pur consistendo in una limitazione della libertà personale in concreto identica a quella posta in essere con la reclusione, non presuppone un accertamento definitivo della responsabilità penale, ma solo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la pericolosità del soggetto sottoposto alla restrizione della libertà.

[modifica] Le donne e il carcere

Alle detenute con figli al di sotto dei tre anni, la legge fornisce la possibilità di tenere i figli con sé e di scontare la pena agli arresti domiciliari o, nel caso in cui questo non sia possibile (principalmente nei casi di plurirecidive), in reparti speciali del carcere in cui si trovano.

A questo provvedimento risalente al 1975 se ne aggiunge un altro intitolato “Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori” 40/2001 (poi modificato il 3 aprile 2007) e proposto nel 1997 dall'allora ministro per le Pari Opportunità Anna Finocchiaro. Esso fornisce l'acceso a ulteriori privilegi volti ad evitare alle donne incinte e alle madri con figli minori di 10 anni la pena detentiva all’interno delle prigioni, e a consentire loro di scontare presso il proprio domicilio o, nel caso ne fossero sprovviste, in case-famiglia la loro condanna. Le condizioni per accedere a queste alternative sono quelle di aver scontato un terzo della pena oppure i 15 anni nei casi di ergastolo, o ancora quella di dover scontare un residuo pena di quattro anni o meno. Il giudice inoltre può, ove ragionevoli motivi a tutela dello sviluppo psico-fisico del minore lo rendano raccomandabile, estendere l’applicazione della norma anche alla madre di prole con età superiore ai dieci anni.[1] Un emendamento del 30 maggio 2011 dà inoltre la possibilità di scontare ai domiciliari o in case-famiglia anche il primo terzo di pena.[2] In generale comunque le donne possono accedere, in regime di detenzione, a tutta una serie di privilegi, agevolazioni e sconti che possono variare dalla riduzione della pena a condizioni di vita più favorevoli (quali la detenzione domiciliare o l'ammissione al regime di semilibertà) e che agli uomini vengono concessi con molta meno frequenza.

Nonostante questo sistema di privilegi, una recente proposta di legge prevederebbe l'obbligo di garantire alle madri detenute la sospensione della pena o, qualora questo non sia possibile a causa del pericolo di reiterazione del reato, la detenzione domiciliare o in case famiglia anche nel caso la prole abbia un'età superiore ai dieci anni. Questo consentirebbe innanzitutto a qualunque madre incensurata di evitare il carcere indipendentemente dalla fattispecie di reato commessa, e alle altre di scontare la pena all'interno di strutture differenti dalla prigione.[3]

Tutto ciò, unito al fatto che alle donne per tradizione vengono comminate, a parità di reato, pene generalmente molto inferiori rispetto alle controparti maschili, spiega il motivo per cui la popolazione carceraria femminile costituisce solo un'esigua minoranza: in Italia, alla fine del 2006, la percentuale è stata del 4,3%, contro una media europea leggermente superiore (5%). I reati più frequentemente commessi da questa categoria sono quelli contro lo Stato (24% del totale).[4]

[modifica] Note

  1. ^ Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori
  2. ^ http://www.ansa.it/web/notizie/rubriche/cronaca/2011/03/30/visualizza_new.html_1529420472.html
  3. ^ Disegno di legge dei senatori Donatelle Poretti, Marco Perduca, Franca Chiaromonte, Leopoldo Di Girolamo, Rita Ghedini, Tamara Blazina, Maria Pia Garavaglia, Enrico Musso, Manuela Granaiola, Vincenzo Vita, Adriana Polibortone, Giovanni Legnini, Mauro Del Vecchio, Salvatore Cuffaro, Emma Bonino, Silvana Amati
  4. ^ Istat

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