Reclusione
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Per reclusione in Italia si intende la pena detentiva per la commissione di un delitto, ovvero un reato di particolare gravità.
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[modifica] Definizione
La reclusione è la pena prevista dall'art. 23 del codice penale italiano, e consiste nella limitazione della libertà personale da eseguirsi in carcere o in altro istituto a ciò espressamente deputato in regime di detenzione, quando una sentenza di condanna a pena detentiva per un delitto sia passata in giudicato e non sia stato possibile ottenere l'applicazione di misure alternative alla detenzione. Il recluso ha l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno. Il condannato alla reclusione, tuttavia, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.
[modifica] Durata
La reclusione può durare da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 anni (art. 23 Codice Penale).
[modifica] Distinzioni
| Per approfondire, vedi le voci Misura cautelare, Arresto e Fermo di polizia. |
La reclusione si distingue dalla pena dell'ergastolo la cui durata - tendenzialmente - è per tutta la vita, pur essendo anch'esso la pena per un delitto.
La si distingue dall'arresto, che è la pena detentiva per una contravvenzione.
Essa si distingue, inoltre, dalla custodia cautelare in carcere. Infatti, quest'ultima, è una misura cautelare e pur consistendo in una limitazione della libertà personale in concreto identica a quella posta in essere con la reclusione, non presuppone un accertamento definitivo della responsabilità penale, ma solo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e la pericolosità del soggetto sottoposto alla restrizione della libertà. L'applicazione di una misura cautelare può essere conseguente all'arresto o di un fermo di un indiziato di delitto, ovvero un soggetto colto in flagranza di reato, quando la persona viene colta nell'esecuzione di un reato, arresto che viene eseguito dalle forze dell'ordine in qualità di Ufficiali di Polizia giudiziaria cioè Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato o Polizia Penitenziaria che devono comunicare l'accaduto al Pubblico ministero competente entro 48 ore. L'arresto o il fermo così effettuato è subordinato a convalida da parte del giudice per le indagini preliminari competente per territorio, e può essere seguito o dall'applicazione di una misura cautelare, o anche dalla remissione in libertà dell'arrestato.
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