Ricetta medica del SSN

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Esempio di ricetta medica a rimborso del Sistema Sanitario Nazionale

La ricetta medica del SSN è un documento rilasciato da un medico permette alle farmacie di erogare i farmaci, nei limiti previsti dai livelli di assistenza e dalla classificazione dei farmaci stessi. La ricetta medica è altresì utilizzata per la richiesta di prestazioni sanitarie sia in strutture pubbliche che private, queste ultime solo se accreditate al Servizio Sanitario Nazionale. Il nuovo disciplinare tecnico che regola le caratteristiche dei nuovi ricettari e le nuove ricette a lettura ottica è entrato in vigore il 1 gennaio 2005.

Indice

[modifica] Prelievo dei medicinali

Il prelievo dei medicinali da parte degli assistiti è liberamente effettuabile, nell'ambito del territorio regionale, presso qualsiasi farmacia aperta al pubblico.

È consentito agli assistiti il prelievo di medicinali presso le farmacie ubicate in zone di confine regionale ed inserite in apposito elenco concordato tra le regioni interessate e le ASL e recepito con un protocollo d'intesa.

[modifica] Redazione ricetta

La ricetta, redatta a cura del medico, è spedibile dalla farmacia, quando risultino in essa i seguenti elementi:

[modifica] Area intestazione

In tale area sono riportati:

  • Denominazione dell’ente di competenza; es. “Servizio sanitario Nazionale Regione Lombardia"
  • Codici identificativi della ricetta (rappresentati sia in formato numerico che a barre)
  • Per ricette SSN: numero progressivo regionale

[modifica] Area generalità del paziente

In quest’area vanno riportati il cognome e nome dell’assistito ed il domicilio dello stesso nei casi previsti dalla legge. La ricetta è comprensiva del tagliando adesivo, conseguenza della normativa sulla privacy, destinato a coprire le generalità e l'indirizzo dell'assistito. L'applicazione del tagliando è prevista solo a seguito di richiesta da parte dell'interessato, al fine di garantire l'anonimato dell'intestatario della ricetta. Il tagliando è temporaneamente rimovibile da parte del farmacista, in caso di necessità, con contestuale apposizione della propria sigla.

[modifica] Area codice dell’assistito

È prevista l’introduzione del codice fiscale, 16 caratteri alfanumerici.

[modifica] Area sigla provincia ed ASL competente

Tale area è costituita da 5 caselle contigue che servono ad indicare la sigla della provincia ed il codice ASL di appartenenza dell’assistito.

[modifica] Area prescrizione

Tale area è costituita da 8 righe da utilizzarsi per la descrizione della prescrizione.

[modifica] Area note AIFA

Tale area contiene due gruppi di tre caselle destinate all’eventuale indicazione delle note AIFA. Il medico deve barrare le caselle non utilizzate.

[modifica] Area esenzione

Serve ad identificare il diritto all’esenzione da parte dell’assistito alla spesa sanitaria. Il medico è tenuto a biffare la casella contrassegnata dalla lettera N in mancanza di qualsiasi tipo di esenzione (es. per patologia o per reddito).

[modifica] Area "tipo ricetta"

Serve per evidenziare la tipologia del soggetto assistito: UE = turisti europei; NA= naviganti; ST= stranieri temporaneamente presenti.

[modifica] Area numero prescrizioni farmaceutiche

Per le prescrizioni farmaceutiche il medico deve indicare il numero complessivo di pezzi prescritti.

[modifica] Area data della ricetta

Viene apposta la data di emissione della ricetta

[modifica] Validità

Ai fini della spedizione, la validità della ricetta è di 30 giorni, escluso quello di emissione.

La stessa, munita della data di spedizione e del timbro (ubicazione e numero distintivo) della farmacia, è ritenuta valida, ai fini del rimborso a carico del S.S.N., se contiene gli elementi precedenti ed è corredata dal bollino o fustellato.

Le eventuali quote di partecipazione a carico dell'assistito debbono essere percepite dalla farmacia all'atto della spedizione della ricetta e riportate sulla stessa.

[modifica] Sostituzione farmaco prescritto

È prevista la possibilità di sostituzione di un medicinale prescritto dal medico quando esista in commercio un corrispondente generico. In questi casi, viene preso come prezzo di riferimento del rimborso al farmacista il prezzo minimo del generico disponibile nel ciclo distributivo regionale. Il farmacista può sostituire il farmaco prescritto dal medico con l'equivalente generico a prezzo più basso, a condizione che il medico non abbia escluso esplicitamente tale diritto o che il paziente non accetti la sostituzione proposta. In questi casi la differenza tra il prezzo minimo del generico e il prezzo del farmaco prescritto è posta a carico del cittadino.

Il medico può comunque escludere la sostituibilità da parte del farmacista apponendo sulla prescrizione la dizione "non sostituibile".

[modifica] Riferimenti normativi

30 settembre 2003. La Finanziaria 2004 (art. 50 del Decreto Legge 30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni con Legge 326 del 24 novembre 2003) stabilisce la revisione dei ricettari medici a lettura ottica, sia per adeguarli alla normativa sulla privacy, che per consentire la loro elaborazione informatizzata.

14 maggio 2008. Con apposito Decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze congiuntamente al Ministero della Salute, viene definito il modello di ricetta a lettura ottica per quanto concerne la compilazione da parte dei MMG e dei PLS.

[modifica] Collegamenti esterni

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