Trentino (vino)

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Trentino
Disciplinare DOC
StatoItalia (bandiera) Italia
Regione  Trentino-Alto Adige
Data decreto04.08.1971
Tipi regolamentati
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Trentino è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella provincia autonoma di Trento.

Zone di produzione

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La zona di produzione comprende l'intero territorio dei seguenti comuni:[1] Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castel Ivano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra Lisignago, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Fiavè, Garniga, Giovo, Isera, Ivano Fracena, Lavis, Ledro, Levico, Madruzzo, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, S. Michele all’Adige, Scurelle, Segonzano, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Telve, Telve di sopra, Tenna, Tenno, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valdaone, Vallarsa, Vallelaghi, Villa Lagarina, Volano, Zambana e parte dei comuni di Altavalle, Altopiano della Vigolana, Borgo Chiese, Comano Terme, Lona-Lases, San Lorenzo Dorsino.

Trentino Vino Santo

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Lo stesso argomento in dettaglio: Vino Santo Trentino.

La zona di produzione è limitata all'intero territorio dei comuni di Arco, Cavedine, Drena, Dro, Madruzzo, Nago-Torbole, Riva del Garda, Tenno, e parte del comune di Vallelaghi. La zona di produzione del Vino Santo con menzione Superiore è limitata a parte dei comuni di Cavedine, Madruzzo e Vallelaghi.

Trentino Marzemino

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La zona di produzione è limitata all'intero territorio dei comuni di Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villa Lagarina, Volano.

La sottozona è limitata a parte dei comuni di Lavis, Giovo e San Michele all'Adige.

La sottozona è limitata a parte dei comuni di Isera, Mori, Nogaredo e Villa Lagarina.

La sottozona è limitata a parte del comune di Volano.

Castel Beseno

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La sottozona è limitata a parte dei comuni di Besenello e Calliano.

Valle di Cembra

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La sottozona è limitata a parte dei comuni di Albiano, Altavalle, Cembra Lisignago, Giovo, Lona-Lases e Segonzano.

I vinaccioli rinvenuti nell'insediamento palafitticolo di Ledro certificano che la coltivazione della vite in Trentino risale all'età del Bronzo antico (1800-1600 a.C.). Tra i numerosissimi ritrovamenti più recenti risalta la situla reto-etrusca del IV secolo a.C. scoperta a Cembra, cu cui è incisa un'iscrizione etrusca che esalta il consumo simposiale del vino. Nel III secolo a.C. era già fiorente il commercio enologico, come risulta dalla stele funeraria rivenuta a Passau e dedicata al commerciante di vini trentino P. Tenatius Essimnus. Intorno al 1.100 si iniziò a regolamentare la produzione: negli statuti di Trento vennero inserite norme protezioniste per ostacolare l'importazione.

Lo storico Michelangelo Mariani nel 1670 evidenziò l'importanza economica delle produzioni vinicole locali[2]:

«... tutto o quasi il territorio del Trentino (toltone alcune montagne e le valli che non hanno vigne) produce vini stimabili, sì li bianchi come li rossi, con effetto però costante, vino che venendo quasi tutto in pendici, fa credere veramente che: “Baccus amat Colles” e maturando per lo più a riverbero di suolo non men che di Sole, ha qualità di non offendere, chi non l'abusa a forza di quantità [...] insomma, per quanto veggo, questo è il paese del vino naturalmente, tanto che corre il detto: "grano per tre mesi e vino per tre anni"»

La modernizzazione della viticoltura trentina iniziò nel 1874, con la costituzione dell’Istituto Agrario di S. Michele all'Adige.

Tecniche di produzione

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La menzione Superiore è prevista espressamente al titolo II del disciplinare; viene concessa per vini di maggiore qualità organolettica.

La menzione Riserva è prevista per vini con titolo alcolico maggiore dello 0,5%, invecchiati almeno un anno (bianchi) e due anni (rossi).

La menzione Vigna può essere utilizzata a condizione che il toponimo o nome tradizionale risulti nella documentazione burocratica.

La menzione Vendemmia tardiva è riservata a vini prodotti con uve appassite sul tralcio.

L'indicazione dell'anno di produzione è sempre obbligatoria.

I vini vanno immessi al consumo in bottiglie di forma bordolese, renana o borgognotta; il Moscato giallo e il Moscato rosa anche nella tradizionale Bocksbeutel.

La DOC Trentino è stata istituita con DPR 04.08.1971 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 02.09.1971.

Successivamente è stato modificato con:

  • DPR 07.07.1979, G.U. 324 del 28.11.1979
  • DPR 12.02.1985, G.U. 225 del 24.09.1985
  • DM 08.08.1996, G.U. 203 del 30.08.1996
  • DM 16.03.2000, G.U. 79 del 04.04.2000
  • DM 06.09.2002, G.U. 221 del 20.09.2002
  • DM 05.10.2005, G.U. 238 del 12.10.2005
  • DM 08.06.2010, G.U. 146 del 25.06.2010
  • DM 30.11.2011, G.U. 295 del 20.12.2011
  • DM 07.03.2014, Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
  • La versione in vigore è stata approvata con Provvedimento Ministeriale 28/02/2018[1]

Sono previste le menzioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva.

DOC Superiore Superiore vendemmia tardiva
uvaggio Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon e/o Müller Thurgau e/o Manzoni bianco massimo 20% Chardonnay, Kerner, Manzoni bianco, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Müller Thurgau, Sauvignon, Traminer aromatico, Nosiola, Moscato giallo, anche congiuntamente. Chardonnay, Kerner, Manzoni bianco, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling renano, Müller Thurgau, Sauvignon, Traminer aromatico, Nosiola, Moscato giallo, anche congiuntamente.
titolo alcolometrico minimo 11,0% vol. 12,5% vol. 15,0% vol. di cui 11,0% svolti
acidità totale minima 4,5 g/l 4,5 g/l 5,0 g/l
estratto secco minimo 16 g/l 20 g/l 23 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q. 100 q. 120 q.
resa massima di uva in vino 70% 70% 50%

Sono previste le menzioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva.

DOC Superiore Superiore vendemmia tardiva
uvaggio Chardonnay minimo 85%[3] idem idem
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 12,50% vol. 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti
acidità totale minima 4,5 g/l 4,5 g/l 5,0 g/l
estratto secco minimo 16,0 g/l 19,0 g/l 23,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q. 100 q. 100 q.
resa massima di uva in vino 70% 70% 50%

Sono previste le menzioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva.

DOC Superiore Vendemmia tardiva
uvaggio Kerner minimo 85%[3] idem idem
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 12,50% vol. 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti
acidità totale minima 4,5 g/l 4,5 g/l 5,0 g/l
estratto secco minimo 17,0 g/l 19,0 g/l 23,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q. 100 q. 100 q.
resa massima di uva in vino 70% 70% 50%

Manzoni bianco

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Sono previste le menzioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva.

DOC Superiore Vendemmia tardiva
uvaggio Manzoni bianco minimo 85%[3] idem idem
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 12,50% vol. 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti
acidità totale minima 4,5 g/l 4,5 g/l 5,0 g/l
estratto secco minimo 17,0 g/l 19,0 g/l 23,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q. 100 q. 100 q.
resa massima di uva in vino 70% 70% 50%

Moscato giallo

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Sono previste le menzioni Superiore, Superiore vendemmia tardiva e Liquoroso.

DOC Superiore Vendemmia tardiva Liquoroso
uvaggio Moscato giallo minimo 85%[3] idem idem idem
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 12,00% vol. 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti 15,00% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l 4,5 g/l 5,0 g/l 4,5 g/l
estratto secco minimo 17,0 g/l 19,0 g/l 23,0 g/l 17,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q. 100 q. 100 q. non dichiarata
resa massima di uva in vino 70% 70% 50% non dichiarata

Müller Thurgau

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Sono previste le menzioni Superiore e Superiore vendemmia tardiva.

DOC Superiore Superiore vendemmia tardiva
uvaggio Müller Thurgau minimo 85%[3] idem idem
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 12,00% vol. 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti
acidità totale minima 4,5 g/l 4,5 g/l 5,0 g/l
estratto secco minimo 16,0 g/l 18,0 g/l 23,0 g/l
140 q. 120 q. 120 q. 120 q.
resa massima di uva in vino 70% 70% 50%

Sono previste le menzioni Superiore e Superiore vendemmia tardiva.

DOC Superiore Vendemmia tardiva
uvaggio Nosiola minimo 85%[3] idem idem
titolo alcolometrico minimo 10,50% vol. 12,00% vol. 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti
acidità totale minima 4,5 g/l 4,5 g/l 5,0 g/l
estratto secco minimo 16,0 g/l 19,0 g/l 23,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q. 120 q. 120 q.
resa massima di uva in vino 70% 70% 50%

Sono previste le menzioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva.

DOC Superiore Vendemmia tardiva
uvaggio Pinot bianco minimo 85%[3] idem idem
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 12,50% vol. 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti
acidità totale minima 4,5 g/l 4,5 g/l 5,0 g/l
estratto secco minimo 16,0 g/l 19,0 g/l 23,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q. 100 q. 100 q.
resa massima di uva in vino 70% 70% 50%

Sono previste le menzioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva.

DOC Superiore Vendemmia tardiva
uvaggio Pinot grigio minimo 85% [3] idem idem
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 12,50% vol. 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti
acidità totale minima 4,0 g/l 4,5 g/l 5,0 g/l
estratto secco minimo 16,0 g/l .19,0 g/l 23,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q.[4] 100 q. 100 q.
resa massima di uva in vino 70% 70% 50%

Riesling italico

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uvaggio Riesling italico minimo 85%[3]
titolo alcolometrico minimo 10,50% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l
estratto secco minimo 16,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q.
resa massima di uva in vino 70%

Riesling renano

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Sono previste le menzioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva.

DOC Superiore Vendemmia tardiva
uvaggio Riesling renano minimo 85%[3] idem idem
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 12,00% vol. 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti
acidità totale minima 4,5 g/l 4,5 g/l 5,0 g/l
estratto secco minimo 17,0 g/l 19,0 g/l 23,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q. 100 q. 100 q.
resa massima di uva in vino 70% 70% 50%

Sono previste le menzioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva.

DOC Superiore Superiore vendemmia tardiva
uvaggio Sauvignon minimo 85%[3] idem idem
titolo alcolometrico minimo 11,0% vol. 12,50% vol. 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti
acidità totale minima 4,5 g/l 4,5 g/l 5,0 g/l
estratto secco minimo 17,0 g/l 19,0 g/l 23,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q. 100 q. 100 q.
resa massima di uva in vino 70% 70% 50%

Traminer aromatico

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Sono previste le menzioni Superiore e Superiore vendemmia tardiva.

DOC Superiore Superiore vendemmia tardiva
uvaggio Traminer aromatico minimo 85% idem idem
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol. 12,50% vol. 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti
acidità totale minima 4,0 g/l 4,0 g/l 5,0 g/l
estratto secco minimo 17,0 g/l 19,0 g/l 23,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q. 100 q. 100 q.
resa massima di uva in vino 70% 70% 50%

Sono previste le menzioni Riserva, Superiore e Superiore vendemmia tardiva.

DOC Superiore Superiore vendemmia tardiva
uvaggio Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère e/o Merlot Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon e/o Carmenère e/o Merlot per almeno l’85%;
Lagrein e Rebo anche congiuntamente massimo 15%
Moscato rosa minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol. 12,50% vol. 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti
acidità totale minima 4,0 g/l 4,5 g/l 5,0 g/l
estratto secco minimo 22,0 g/l 25,0 g/l 23,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q. 90 q. 60 q.
resa massima di uva in vino 70% 70% 50%
uvaggio Almeno due vitigni tra Enantio, Schiava, Teroldego e Lagrein, ognuno massimo 70%.
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l.
estratto secco minimo 17,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q.
resa massima di uva in vino 70%

Autorizzata anche la definizione Moscato delle rose.

Sono previste le menzioni Superiore, Superiore vendemmia tardiva e Liquoroso.

DOC Superiore Superiore vendemmia tardiva Liquoroso
uvaggio Moscato rosa minimo 85% idem idem idem
titolo alcolometrico minimo 15,00% vol. 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti 15,00% vol. di cui almeno 11,00% vol. svolti 15,00% vol.
acidità totale minima 5,0 g/l 5,0 g/l 5,0 g/l 5,0 g/l
estratto secco minimo 23,0 g/l 23,0 g/l 23,0 g/l 23,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 80 q. 60 q. 60 q. non dichiarato
resa massima di uva in vino 60% 60% 50% non dichiarato

Sono previste le menzioni Riserva e Superiore.

DOC Superiore
uvaggio Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère anche congiuntamente.[3] idem
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 12,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l 4,50 g/l
estratto secco minimo 22,0 g/l 25,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q. 90 q.
resa massima di uva in vino 70% 70%

Cabernet franc

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Sono previste le menzioni Riserva e Superiore.

DOC Superiore
uvaggio Cabernet franc minimo 85%[3] idem
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 12,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l 4,5 g/l
estratto secco minimo 22,0 g/l 25,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q. 90 q.
resa massima di uva in vino 70% 70%

Cabernet Sauvignon

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Sono previste le menzioni Riserva e Superiore.

DOC Superiore
uvaggio Cabernet Sauvignon minimo 85%[3] idem
titolo alcolometrico minimo 11% vol. 12,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l 4,5 g/l
estratto secco minimo 22,0 g/l 25,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q. 90 q.
resa massima di uva in vino 70% 70%

È consentito etichettarlo con le indicazioni Rubino (o Dunkel) e Rosato (o Kretzer)

Sono previste le menzioni Riserva e Superiore.

DOC Superiore
uvaggio Lagrein minimo 85%[3] idem
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 12,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l 4,5 g/l
estratto secco minimo 20,0 g/l rubino, 19,0 g/l rosato 25,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q. 90 q.
resa massima di uva in vino 70% 70%

Sono previste le menzioni Riserva e Superiore.

DOC Superiore
uvaggio Marzemino minimo 85%[3] idem
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 12,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l 4,5 g/l
estratto secco minimo 20,0 g/l 24,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 130 q. 100 q.
resa massima di uva in vino 70% 70%

Sono previste le menzioni Riserva e Superiore.

DOC Superiore
uvaggio Merlot minimo 85%[3] idem
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 12,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l 4,5 g/l
estratto secco minimo 22,0 g/l 25,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q. 90 q.
resa massima di uva in vino 70% 70%

Sono previste le menzioni Riserva e Superiore.

DOC Superiore
uvaggio Pinot nero minimo 85%[3] idem
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol. 12,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l 4,5 g/l
estratto secco minimo 21,0 g/l 22,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q. 80 q.
resa massima di uva in vino 70% 70%

Sono previste le menzioni Riserva e Superiore.

DOC Superiore
uvaggio Rebo minimo 85%[3] idem
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 12,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l 4,5 g/l
estratto secco minimo 20,0 g/l 25,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q. 90 q.
resa massima di uva in vino 70% 70%

Schiava gentile

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È prevista la menzione Superiore.

DOC Superiore
uvaggio Schiava gentile minimo 85%[3] idem
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l 4,0 g/l
estratto secco minimo 17,0 g/l 17,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q. 120 q.
resa massima di uva in vino 70% 70%

È prevista la menzione Superiore.

DOC Superiore
uvaggio Schiava (gentile, grigia, grossa) anche congiuntamente. idem
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol. 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l 4,0 g/l
estratto secco minimo 17,0 g/l 17,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 150 q. 120 q.
resa massima di uva in vino 70% 70%
Lo stesso argomento in dettaglio: Vino Santo Trentino.

È prevista la menzione Superiore.

DOC Superiore
uvaggio Nosiola per almeno l'85%[3] idem
titolo alcolometrico minimo 16,00% vol. di cui almeno 10,00% vol. svolti 18,00% vol di cui almeno 11,00% vol. svolti
acidità totale minima 6,0 g/l 6,0 g/l
estratto secco minimo 22,5 g/l 26,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q. 120 q.
resa massima di uva in vino 30% 30%

Bianco da due vitigni

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uvaggio interamente da due vitigni tra Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Sauvignon.
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l
estratto secco minimo 17,0 g/l
resa massima di uva per ettaro q.
resa massima di uva in vino 70%

Rosso da due vitigni

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uvaggio interamente da due vitigni tra Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot e Lagrein.
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l
estratto secco minimo 22,0 g/l
resa massima di uva per ettaro q.
resa massima di uva in vino 70%

Sottozona Sorni

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uvaggio Nosiola, Müller Thurgau, Sylvaner verde, Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, anche congiuntamente
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 17,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q.
resa massima di uva in vino 70%
uvaggio Teroldego, Schiava e Lagrein, anche congiuntamente.
titolo alcolometrico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l
estratto secco minimo 20,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 140 q.
resa massima di uva in vino 70%

Sottozona Isera

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Definizioni autorizzate: Isera o d'Isera.

Superiore Marzemino

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uvaggio Marzemino gentile[5]
titolo alcolometrico minimo 12,50% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l
estratto secco minimo 24,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70%

Sottozona Ziresi

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Definizioni autorizzate: Ziresi o dei Ziresi.

Superiore Marzemino

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uvaggio Marzemino gentile[5]
titolo alcolometrico minimo 12,50% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l
estratto secco minimo 24,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 90 q.
resa massima di uva in vino 70%

Sottozona Castel Beseno

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Definizioni autorizzate: Castel Beseno o Beseno.

Superiore Superiore vendemmia tardiva Superiore passito
uvaggio Moscato giallo minimo 85% idem idem
titolo alcolometrico minimo 12,00% vol. 15,00% vol. di cui 11,00% svolti 15,00% vol. di cui 11,00% svolti
acidità totale minima 4,5 g/l 5,0 g/l 5,0 g/l
estratto secco minimo 19,0 g/l 23,0 g/l 23,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q. 90 q. 90 q.
resa massima di uva in vino 70% 70% 70%

Sottozona Valle di Cembra

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Definizioni autorizzate: Valle di Cembra o Cembra.

Superiore Müller Thurgau

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uvaggio Müller Thurgau minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 12,00% vol.
acidità totale minima 5,0 g/l
estratto secco minimo 18,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.
resa massima di uva in vino 70%

Superiore Pinot nero

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uvaggio Pinot nero minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 12,50% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l
estratto secco minimo 22,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 70 q.
resa massima di uva in vino 70%

Superiore Riesling renano

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uvaggio Riesling renano minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 12,00% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l
estratto secco minimo 19,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 80 q.
resa massima di uva in vino 70%

Superiore Schiava gentile

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uvaggio Schiava gentile minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l
estratto secco minimo 17,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.
resa massima di uva in vino 70%

Superiore Schiava

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uvaggio Gruppo Schiava (gentile, grossa, grigia) minimo 85%
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol.
acidità totale minima 4,0 g/l
estratto secco minimo 17,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 120 q.
resa massima di uva in vino 70%
  1. ^ a b c Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Trentino” consolidato (PDF), su vinideltrentino.com. URL consultato il 21 maggio 2022.
  2. ^ Cronache del Concilio di Trento, Michelangelo Mariani, Trento con il Sacro Concilio et altri notabili.
  3. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Sono vietate le varietà Moscato rosa, Moscato giallo e Traminer aromatico.
  4. ^ Provvedimento MIPAAF n. 70166 del 19.10.2015
  5. ^ a b Sinonimo di Marzemino