Collio Goriziano

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Collio Goriziano
Disciplinare DOC
Vigneti a Dolegna del Collio
Italia (bandiera) Italia
  Friuli-Venezia Giulia
Decreto del 24 maggio 1968
Regolamenta le seguenti tipologie:
Fonte: Disciplinare di produzione[1]

Collio Goriziano o Collio è una DOC riservata ad alcuni vini la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Zona di produzione

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La zona di produzione comprende in tutto o in parte il territorio dei comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Gorizia, Mossa, San Floriano del Collio e San Lorenzo Isontino, ricalcando la fascia collinare settentrionale della provincia di Gorizia situata tra i fiumi Isonzo a est, Judrio a ovest e il confine con la Slovenia a nord.

Lo storico greco Erodiano, nel 298, citava delle viti maritate agli alberi di frutta e i vasi vinari che venivano legati assieme per formare un ponte sull'Isonzo in occasione di una visita imperiale; al tempo di Goti, Longobardi e del patriarcato aquileiese si ritrova il vino locale tra i tributi; a partire dal XIV secolo appaiono compravendite di vigne. Nel 1600 compaiono i vini Ribolla e Cividino, poco più avanti Refosco e Corvino.

Nella metà del 1700 è molto attiva la Società Agraria Teresiana nello sviluppo della viticoltura, in particolare grazie a Giacomo Fabricio, che diffuse il sistema a terrazzamenti (i "roncs").

Intorno alla metà del XIX secolo Teodoro Latour introdusse nel Collio vitigni bianchi francesi e tedeschi.

Tecniche di produzione

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Le operazioni di vinificazione e invecchiamento devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi nell'area delimitata.

È ammessa la colmatura con altri vini della stessa DOC e di colore analogo, purché i quantitativi aggiunti non superino il 15%, con un massimo del 5% per ognuno.

L'indicazione di tipologia "Rosso" è obbligatoria, mentre l'indicazione di tipologia "Bianco" è facoltativa.

Occorre obbligatoriamente riportare in etichetta l'annata di produzione delle uve.

Menzione "riserva"

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Per fregiarsi della menzione, i vini devono possedere maggiore grado alcolico e subire un invecchiamento, le operazioni di vinificazione e invecchiamento possono essere effettuate solo all'interno della zona delimitata ed è vietato qualsiasi arricchimento.

In etichetta i caratteri per il termine "riserva" non possono essere più grandi di quelli usati per l'indicazione di vitigno.

Cartina delle DOC Collio

La DOC Collio goriziano è stata istituita con DPR 24.05.1968 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. GU 178 DEL 15.07.1968
Successivamente è stata modificata con:

  • DPR 10.01.1979 - GU 153 - 06.06.1979
  • DPR 03.11.1989 - GU 85 - 11.04.1990
  • DPR 01.06.1987 - GU 144 - 23.06.1987
  • DM 28.02.1995 - GU 60 - 13.03.1995
  • DM 24.09.1997 - GU 239 - 13.10.1997
  • DM 25.03.1998 - GU 88 - 16.04.1998
  • DM 31.07.2007 - GU 186 - 11.08.2007
  • DM 31.07.2007 - GU 182 - 07.08.2007
  • DM 11.02.2008 - GU 42 - 19.02.2008
  • DM 25.09.2008 - GU 232 - 03.10.2008
  • DM 16.04.2010 - GU 95 - 24.04.2010
  • DM 30.11.2011 - GU 295 - 20.12.2011
  • La versione in vigore è stata approvata con DM 07.03.2014 pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf[1]

Per tutte le tipologie è prevista la menzione riserva

Le uve devono sempre provenire dall'ambito aziendale ed essere delle cultivar destinate alla denominazione di origine.

La tipologia Picolit deve provenire da uve Picolit al 100%;
le altre tipologie monovarietali devono provenire da uve della varietà per almeno l'85%, tenendo presente che l'uvaggio del Riesling è il Riesling renano, quello della Malvasia è la Malvasia istriana bianca, quello del Friulano è il Tocai friulano e il Cabernet è formato da Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere anche miscelati. L'eventuale rimanenza può essere formata solo da altre uve provenienti dai vitigni aziendali con bacca di colore analogo.
Il bianco e il rosso possono essere composti da una o più varietà del corrispondente colore, fatta eccezione per Muller Thurgau e Traminer aromatico, che non possono superare il 15%.

riserva
titolo alcolometrico minimo 14,00% vol.
estratto secco minimo 18,00 g/l.
acidità totale minima 4,00 g/l.
acidità volatile massima 30 meq/l
resa massima di uva per ettaro 40 q.
resa massima di uva in vino 60%
invecchiamento 20 mesi
riserva
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol. 12,00% vol.
estratto secco minimo 15,00 g/l.
acidità totale minima 4,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70%
invecchiamento 20 mesi
riserva
titolo alcolometrico minimo 11,50% vol. 12,00% vol.
estratto secco minimo 19,00 g/l.
acidità totale minima 4,00 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70%
invecchiamento 30 mesi di cui 6 in botte
  1. ^ a b catalogoviti.politicheagricole.it, http://catalogoviti.politicheagricole.it/scheda_denom.php?t=dsc&q=2101.

Collegamenti esterni

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