Piemonte (vino)

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Piemonte
Disciplinare DOC
StatoItalia (bandiera) Italia
Regione  Piemonte
Data decreto22 novembre 1994
Tipi regolamentati
Fonte: catalogoviti.politicheagricole.it[1]

Piemonte è una DOC riservata a numerosi vini la cui produzione è consentita nella Regione Piemonte.

Zona di produzione

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La zona di produzione comprende l'intero territorio viticolo di numerosissimi comuni nelle provincie di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.[1]

Tecniche di produzione

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L'estrema complessità del disciplinare offre per numerose tipologie la possibilità di produrre differenti versioni; oltre a vini bianco, rosso, rosato e quelli prodotti con uve specifiche, sono previsti vini spumanti e frizzanti ottenuti dall'abbinamento di due uve.

Una restrittiva interpretazione della normativa inerente l'Erbaluce di Caluso DOCG impedisce di produrre la tipologia "Piemonte Erbaluce".

È possibile destinare alla DOC Piemonte gli esuberi di produzione delle DOC e DOCG insistenti nella stessa area di produzione, con specifica autorizzazione regionale.

I vini rossi non aromatici prodotti con la tecnica della macerazione carbonica possono essere etichettati con la dicitura aggiuntiva “Novello”.

Per i vini rosso, rosato, bianco, rosso frizzante, rosato frizzante e bianco frizzante è consentita la descrizione della base ampelografica.

Per tutte le tipologie e menzioni riferite a vino "fermo" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Vini di montagna

I vini prodotti in comuni montani possono riportare in etichetta la qualificazione specifica "vigneti di montagna" se questi sono ad altitudine pari o superiore ai 500 m s.l.m. e hanno pendenza minima del 30% o sono sistemati a gradoni o terrazze. Anche per i vini di montagna è consentita la descrizione della base ampelografica.

La DOC Piemonte è stata istituita con DM 22.11.1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 02.12.1994.

Successivamente è stato modificato con:

  • DM 13.05.1995 GU 125 - 31.05.1995
  • DM 22.12.1995 GU 13 - 17.01.1996
  • DM 02.04.1996 GU 85 - 11.04.1996
  • DM 24.08.2001 GU 209 - 08.09.2001
  • DM 30.07.2007 GU 186 - 11.08.2007
  • DM 29.07.2009 GU 186 - 12.08.2009
  • DM 21.01.2010 GU 24 - 30.01.2010
  • DM 17.09.2010 GU 233 - 05.10.2010
  • DM 21.09.2011 GU 231 - 04.10.2011 (rettifica)
  • DM 30.11.2011 GU 295 - 20.12.2011
  • DM 07.03.2014 Sito ufficiale Mipaaf
  • Reg. UE 2019/548 del 02.04.2019 G.U.U.E. n. L 96 - 05.04.2019
  • DM 08.08.2019 e DM 12 settembre 2019 - 26.08.2019 Sito ufficiale Mipaaf, GU n.223 del 23.09.2019, G.U.U.E. n. C/91 - 20.03.2020

Sono previste le versioni bianco, frizzante, spumante e passito (in tre versioni)

versione bianco bianco frizzante bianco spumante bianco passito
uvaggio Cortese, Chardonnay, Favorita, Erbaluce da soli o congiuntamente per almeno il 60% Cortese, Chardonnay, Favorita, Erbaluce da soli o congiuntamente per almeno il 60% Cortese, Chardonnay, Favorita, Erbaluce Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot Nero da soli o congiuntamente per almeno il 60% Cortese, Chardonnay, Favorita, Erbaluce Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot Nero da soli o congiuntamente per almeno il 60%[2]
titolo alcolico minimo 10,00% vol. 10,00 vol. 10,50 vol. da 13,00 a 16,00 vol.
acidità totale minima 4,5 g/l 4,5 g/l. 5,0 g/l. 4,5 g/l.
estratto secco minimo 15,0 g/l. 15,0 g/l. 17,0 da 20,0 g/l. a 22,0 g/l.
resa massima di uva/ha 140 q. 140 q. 140 q. 140 q.
resa massima di uva in vino % 75 % 75 % 50 %
invecchiamento minimo - - - 3 mesi

Sono previste le versioni rosso, frizzante, spumante e passito[2] (in tre versioni).

versione rosso rosso frizzante rosso spumante rosso passito
uvaggio Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Croatina da soli o congiuntamente per almeno il 60%. Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Croatina da soli o congiuntamente per almeno il 60%. Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Croatina da soli o congiuntamente per almeno il 60%. Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa, Croatina da soli o congiuntamente per almeno il 60%.
titolo alcolico minimo 11,00 vol. 11,00 vol. 11,00 vol. da 13,00 a 16,00 vol.
acidità totale minima 4,5 g/l. 4,5 g/l. 4,5 g/l. 4,5 g/l.
estratto secco minimo 20,0 g/l. 20,0 g/l. 20,0 g/l. da 23,0 a 25,0 g/l.
resa massima di uva/ha 130 q. 130 q. 130 q. 130 q.
resa massima di uva in vino 70 % 70 % 70 % 50 %
invecchiamento minimo - - - 3 mesi

Sono previste le versioni rosato, rosato spumante e rosato frizzante.

versione rosato rosato spumante rosato frizzante
uvaggio Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa,
Croatina, Cortese, Chardonnay da soli o congiuntamente per almeno l'85%
Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa,
Croatina, Cortese, Chardonnay da soli o congiuntamente per almeno l'85%
Barbera, Nebbiolo, Dolcetto, Freisa,
Croatina, Cortese, Chardonnay da soli o congiuntamente per almeno l'85%
titolo alcolico minimo 10,5 vol. 10,5 vol. 10,5 vol.
acidità totale minima 4,5 g/l. 4,5 g/l. 4,5 g/l.
estratto secco minimo 17,0 g/l. 17,0 g/l. 17,0
resa massima di uva/ha 130 q. 130 q. 130 q.
resa massima di uva in vino 70 % 70 % 70 %

Sono previste le versioni Albarossa e Albarossa rosato spumante.

versione Albarossa Albarossa rosato spumante
uvaggio Albarossa per almeno l'85% Albarossa per almeno l'85
titolo alcolico minimo 12,50 vol. 11,50 vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.[3] 5,0 g/l.
estratto secco minimo 26,0 g/l. 15,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q. 110 q.
resa massima di uva in vino 70 % 70 %
invecchiamento minimo 12 mesi -

Sono previste le versioni Barbrea, Barbera frizzante e Barbera passito[2]

versione fermo frizzante passito
uvaggio Barbera per almeno l'85% Barbera per almeno l'85% Barbera per almeno l'85%
titolo alcolico minimo 11,0 vol. 11,0 vol. da 13,0 vol. a 16,0 vol.
acidità totale minima 4,5 g/l. 4,5 g/l. 4,5
estratto secco minimo 21,0 g/l. 21,0 g/l. da 24,0 g/l. a 26 g/l.
resa massima di uva per ettaro 120 q. 120 q. 120 q.
resa massima di uva in vino 70% 70 % 50%
invecchiamento minimo - - 3 mesi

Sono previste le versioni Bonarda e Bonarda frizzante.

versione Bonarda Bonarda frizzante
uvaggio Bonarda per almeno l'85% Bonarda per almeno l'85%
titolo alcolico minimo 11,00% vol. 11,00% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l. 4,5 g/l.
estratto secco minimo 22,0 g/l. 22,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q. 110 q.
resa massima di uva in vino 70 % 70 %

Sono previste le versioni Brachetto, Brachetto spumante e Brachetto passito[2] (in due versioni). È obbligatoria l'indicazione del tenore di zucchero.

versione Brachetto Brachetto spumante Brachetto passito
uvaggio Brachetto per almeno l'85% Brachetto per almeno l'85% Brachetto per almeno l'85%
titolo alcolico minimo 11,0 vol. 11,0 vol. da 15,0 vol. a 16,0 vol.
acidità totale minima 4,5 g/l. 4,5 g/l. 4,5 g/l.
estratto secco minimo 20,0 g/l. 20,0 g/l. 22,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 90 q. 90 q. 90 q.
resa massima di uva in vino 70 % 70 % 50 %
invecchiamento minimo - - 12 mesi
uvaggio Bussanello per almeno l'85%
titolo alcolico minimo 10,5 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 15,0 g/l
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Sono previste le versioni Cabernet, Cabernet frizzante,Cabernet spumante.

versione Cabernet Cabernet frizzante Cabernet spumante
uvaggio Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère da soli o congiuntamente Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère da soli o congiuntamente Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère da soli o congiuntamente
titolo alcolico minimo 11,5 vol. [4] [4]
acidità totale minima 4,5 g/l. [4] [4]
estratto secco minimo 20,0 g/l. [4] [4]
resa massima di uva per ettaro 110 q. 110 q. 110 q.
resa massima di uva in vino 70 % 70 % 70 %

Cabernet franc

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uvaggio Cabernet franc per almeno l'85%
titolo alcolico minimo 11,5 vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 20,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Cabernet Sauvignon

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uvaggio Cabernet sauvignon per almeno l'85%
titolo alcolico minimo 11,5 vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 20,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Sono previste le versioni Chardonnay, Chardonnay spumante e Chardonnay frizzante.

versione Chardonnay Chardonnay spumante Chardonnay frizzante
uvaggio Chardonnay per almeno l'85% Chardonnay per almeno l'85% Chardonnay per almeno l'85%
titolo alcolico minimo 10,50% vol. 10,50% vol. 10,50% vol.
acidità totale minima 5,0 g/l. 5,0 g/l. 5,0 g/l.
estratto secco minimo 17 g/l. 17 g/l. 17 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q. 110 q. 110 q.
resa massima di uva in vino 70 % 70 % 70 %

Sono previste le versioni Cortese, Cortese spumante e Cortese frizzante.

La menzione "Marengo" è riservata al vino Cortese spumante e frizzante le cui uve sono prodotte nei comuni dell'omonimo Dipartimento napoleonico. In etichetta può essere denominato Cortese Marengo o Piemonte Marengo; per la versione spumante si può inoltre aggiungere la dicitura storico.

versione Cortese Cortese spumante Cortese frizzante
uvaggio Cortese per almeno l'85%
Moscato Bianco fino al 3%
Cortese per almeno l'85%
Moscato Bianco fino al 3%
Cortese per almeno l'85%
Moscato Bianco fino al 3%
titolo alcolico minimo 10& vol. 10& vol. 10% vol.
acidità totale minima 5 g/l. 5 g/l. 5 g/l.
estratto secco minimo 15 g/l. 15 g/l. 15 g/l.
resa massima di uva per ettaro 140 q. 140 q. 140 q.
resa massima di uva in vino 75 % 75 % 75 %
uvaggio Croatina per almeno l'85%
titolo alcolico minimo 11 % vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 22 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Sono previste le versioni Dolcetto e Dolcetto frizzante.

versioni Dolcetto Dolcetto frizzante
uvaggio Dolcetto per almeno l'85% Dolcetto per almeno l'85%
titolo alcolico minimo 11% vol. 11% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l. 4,5 g/l.
estratto secco minimo 20 g/l. 20 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q. 110 q.
resa massima di uva in vino 70 % 70 %
uvaggio Freisa per almeno l'85%
titolo alcolico minimo 11% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 23 g/l.
resa massima di uva per ettaro 95 q.
resa massima di uva in vino 70 %
uvaggio Grignolino per almeno l'85%
titolo alcolico minimo 11% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 19 g/l.
resa massima di uva per ettaro 95 q.
resa massima di uva in vino 70 %
uvaggio Merlot per almeno l'85 %
titolo alcolico minimo 11,5% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 20 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Sono previste le versioni Moscato e Moscato passito.

È obbligatoria l'indicazione del tenore di zucchero.

tipologia Moscato Moscato passito
uvaggio Moscato bianco per almeno l'85% Moscato bianco per il 100%
titolo alcolico minimo 10,5% vol. da 15% vol. a 16% vol.
acidità totale minima 5,0% g/l. 4,5% g/l.
estratto secco minimo 15,0 g/l. 22,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 115 q. 115 q.
resa massima di uva in vino 75 % 50 %
invecchiamento minimo - 12 mesi

Pinot spumante

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Sono previste la menzioni Pinot spumante e Pinot spumante rosato; per quest'ultimo sono consentiti i sinonimi Pinot rosé e Pinot rosa.

uvaggio[5] Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero Pinot bianco, Pinot grigio e Pinot nero
titolo alcolico minimo 10,5% vol. 10,5% vol.
acidità totale minima 5,0 g/l. 5,0 g/l.
estratto secco minimo 17,0 g/l. 15,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q. 110 q.
resa massima di uva in vino 70 % 70%

Pinot bianco spumante

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È ammesso il sinonimo Pinot spumante.

uvaggio Pinot bianco per almeno l'85%; Pinot grigio, Pinot nero,
Chardonnay da soli o congiuntamente fino al 15%
titolo alcolico minimo 10,5% vol.
acidità totale minima 5,0 g/l.
estratto secco minimo 17,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Sono previste le versioni Pinot grigio e Pinot grigio spumante.

Per lo spumante è consentito il sinonimo Pinot spumante

versione Pinot grigio Pinot grigio spumante
uvaggio Pinot grigio per almeno l'85% Pinot grigio per almeno l'85%; Pinot bianco,Pinot nero,
Chardonnay da soli o congiuntamente fino al 15%
titolo alcolico minimo 10,5% vol. 10,5% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l. 5,0 g/l.
estratto secco minimo 15,0% g/l. 17,0% g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q. 110 q.
resa massima di uva in vino 70 % 70 %

Sono previste le versioni Pinot nero, Pinot nero spumante e Pinot nero spumante rosato.

versione Pinot nero Pinot nero spumante Pinot nero spumante rosato
uvaggio Pinot nero per almeno l'85% Pinot nero vinificato in bianco per almeno l'85%;
Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay da soli o congiunti fino al 15%
Pinot nero vinificato in bianco per almeno l'85%;
Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay da soli o congiunti fino al 15%
sinonimo Pinot noir Pinot spumante Pinot nero rosa, Pinot nero rosé,
Pinot noir rosa, Pinot noir rosé
titolo alcolico minimo 11,50% vol. 10,5% vol. 10,5% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l. 5,0 g/l. 5,0 g/l.
estratto secco minimo 19,0 g/l. 17,0 g/l. 15,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q. 110 q. 110 q.
resa massima di uva in vino 70 % 70 % 70 %
uvaggio Riesling, Riesling italico, Riesling renano da soli o congiuntamente
titolo alcolico minimo 10,5% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 15,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70 %
uvaggio Sauvignon per almeno l'85%
titolo alcolico minimo 11,00% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 15,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70 %
uvaggio Syrah per almeno l'85%
titolo alcolico minimo 11,5% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 19 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70 %
uvaggio Viognier per almeno l'85%
titolo alcolico minimo 10,5% vol.
acidità totale minima 4,5 g/l.
estratto secco minimo 15,0 g/l.
resa massima di uva per ettaro 110 q.
resa massima di uva in vino 70 %

Uvaggi da due vitigni

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Nel disciplinare sono previste numerose tipologie con uvaggio composto da due vitigni.

Il vino deve derivare integralmente dai due vitigni indicati. La varietà che concorre in misura minore deve rappresentare almeno il 15% del totale e nella designazione deve seguire il nome della varietà prevalente.

Per la produzione di vino bianco fermo e spumante si possono utilizzare uve di tredici cultivar: Cortese, Chardonnay, Sauvignon, Bussanello, Favorita, Moscato, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Riesling renano, Viognier, Pinot Nero (vinificato in bianco o in rosato).

Per la produzione di vino frizzante si possono utilizzare le uve dei medesimi vitigni, con esclusione del Pinot nero vinificato in rosato.

Il disciplinare elenca le caratteristiche organolettiche solamente del Pinot-Chardonnay e dello Chardonnay-Pinot.

Per la produzione di vino rosso fermo, spumante e frizzante si possono utilizzare uve di sedici cultivar: Albarossa, Barbera, Bonarda, Brachetto, Cabernet, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Croatina, Dolcetto, Freisa, Grignolino, Merlot, Nebbiolo, Pinot nero, Syrah.

  1. ^ a b Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Piemonte”, su catalogoviti.politicheagricole.it. URL consultato il 3 settembre 2021.
  2. ^ a b c d Il disciplinare non evidenzia variazioni nell'uvaggio rispetto alle altre versioni della tipologia
  3. ^ Per l'Albarossa è prevista anche un'acidità massima di 7,5 g/l
  4. ^ a b c d e f Nel disciplinare le caratteristiche organoletiche non vengono definite
  5. ^ Il disciplinare non evidenzia le percentuali minime e massime delle uve utilizzabili.