Giusnaturalismo
Il giusnaturalismo (dal latino ius naturale, "diritto di natura") è il termine generale che racchiude quelle dottrine filosofico-giuridiche che affermano l'esistenza di un diritto naturale, cioè di un insieme di norme di comportamento dedotte dalla "natura" e conoscibili dall'essere umano.
Il giusnaturalismo si contrappone al cosiddetto positivismo giuridico basato sul diritto positivo, inteso quest'ultimo come corpus legislativo creato da una comunità umana nel corso della sua evoluzione storica. Questa contrapposizione è stata efficacemente definita "dualismo".
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[modifica] Evoluzione storica
[modifica] Giusnaturalismo antico
Il pensiero ha origini antichissime, e (di) sovente viene suddiviso in vari tronconi storici: un giusnaturalismo antico, fondato sul pensiero del filosofo Aristotele e dalla successiva scuola stoica che abbracciò anche l'antica Roma e coinvolse il celeberrimo retore, politico e avvocato romano Marco Tullio Cicerone. Il pensiero su cui si basa il giusnaturalismo antico è riassumibile nel pensiero del grande filosofo greco espresso nella sua Etica nicomachea.
Vanno tuttavia ricordati, prima di Aristotele, anche due filosofi che nell'ambito della Sofistica fondarono la teoria naturalistica del diritto: Ippia di Elide ed Antifonte di Atene. Per Ippia esiste un diritto naturale, universalmente valido, superiore a quello positivo che è un prodotto arbitrario e mutevole delle convenzioni umane. Egli dice infatti che gli uomini sono "tutti parenti, familiari e concittadini per natura non per legge; perché il simile è per natura parente del simile, mentre la legge, essendo tiranna degli uomini, costringe a fare molte cose contro natura".[1]
Per Antifonte le leggi umane non hanno una sanzione necessaria come le norme di natura e perciò sono ad esse inferiori, poiché "le norme di legge sono accessorie, quelle di natura essenziali; quelle di legge sono frutto di convenzione, non di creazione della natura; quelle di natura sono frutto di creazione, non di convenzione. Perciò, se uno trasgredisce le norme di legge, finché non se ne accorgono gli autori di esse va esente da biasimo e da pena... ma se violenta oltre il possibile le norme create dalla natura, se anche nessuno se ne accorge, non minore è il male, né è maggiore anche se tutti lo sanno, perché si offende non l'opinione ma la verità".[2]
[modifica] Pensiero nel periodo del principato romano
Successori del pensiero di Aristotele a Roma furono alcuni storici, filosofi e giuristi; le principali correnti si esplicano nelle riflessioni di Gaio e Ulpiano:
- Gaio propende per una bipartizione del diritto, cioè che il diritto si divida in ius civile, creazione artificiale della civitas, e in ius gentium o ius naturale, diritto comune ai popoli e che trova la sua ragion d'essere nella naturalis ratio, cioè in una ragione naturale, dunque ritenuto anche eticamente migliore poiché ispirato dalla natura: in questa visione la schiavitù è considerata come una situazione naturale già predisposta dalla stessa natura;
- Ulpiano propende per una tripartizione del diritto; come Gaio, pensa che il ius civile sia creazione artificiale, ma va oltre affermando che il ius gentium riguarda un regolamento per i soli uomini, mentre il ius naturale sarebbe quello di tutte le creature viventi: in questo caso la condizione di schiavo viene vista come una condizione predisposta dal diritto e non riconducibile alla condizione naturale dell'uomo.
[modifica] Il giusnaturalismo scolastico
Successivo a quello antico fu, nel XIII secolo, il giusnaturalismo scolastico, che ha avuto come suo massimo esponente un altro grandissimo filosofo, San Tommaso d'Aquino, dove il diritto naturale diveniva un "insieme di primi principi etici, generalissimi" che condizionano il legislatore nel diritto positivo, in quanto sigillo di Dio nella creazione delle cose.
[modifica] Giusnaturalismo moderno
L'attuale giusnaturalismo invece nacque nei secoli XVII e XVIII, in particolare a partire dalle riflessioni dei pensatori della Seconda Scolastica, come Francisco de Vitoria e Tommaso de Vio, il Cardinale Caetano, che ripresero il pensiero di Tommaso d'Aquino, attualizzandolo.
Si parla di un giusnaturalismo razionalistico moderno, divisibile in due filoni: quello derivato dal pensiero illuministico di fine '700 e quello che si sviluppa a partire dal pensiero di Thomas Hobbes (il quale per la verità considerava il diritto naturale proprio solo allo stato di natura, ovvero alla condizione in cui l'uomo si trova prima di stipulare quel contratto sociale che porta all'istituzione dello stato; pertanto Hobbes non può ritenersi autenticamente un giusnaturalista), trovando la sua compiuta formulazione nel pensiero di Ugo Grozio.
Secondo la formulazione di Grozio e dei teorici detti razionalisti del giusnaturalismo, ogni essere umano, pur in presenza dello stato e del diritto positivo ovvero civile, resta titolare di diritti naturali, quali il diritto alla vita, ecc. , diritti inalienabili che non possono essere modificati dalle leggi. Questi diritti naturali sono tali perché ‘razionalmente giusti ’, ma non sono istituiti per diritto divino; anzi, dato Dio come esistente, Dio li riconosce come diritti proprio in quanto corrispondenti alla ‘ragione’ connessa al libero arbitrio da Dio stesso donato. Grozio rappresenta il primo momento di una riflessione laica sulla politica. Secondo Grozio i diritti degli esseri umani sono tali per natura e perciò sono inalienabili. Il diritto quindi non deriva da Dio, ma dal libero arbitrio che è comune a tutti gli esseri umani che secondo le ‘convenzioni’ abbiano raggiunto l’età atta alla piena esplicazione delle funzioni della ‘ragione’. Perciò il diritto naturale è uguale per tutti e in questo modo verrebbero meno i motivi di contrasto. Comunque, poiché non tutti utilizzano ‘la ragione’ allo stesso modo, occorrerebbe un controllo, da tutti gli esseri umani che secondo le ‘convenzioni’ abbiano raggiunto l’età atta alla piena esplicazione delle funzione della ‘ragione’. Detto controllo dovrebbe essere almeno formalmente da tutti condivisibile e quindi da tutti condiviso (con leggi e sanzioni) e deve garantire il rispetto dei diritti di ogni essere umano, compreso l’essere che non abbia ancora raggiunto la possibilità di autonoma e piena esplicazione delle funzioni definite umane ivi compresa la ‘ragione’. Altro grande autore e fautore del giusnaturalismo moderno fu' senz'altro Frèdèric Bastiat,economista e filosofo liberale nato nel 1801 in Francia,e che dette alle stampe nel 1850 il volume "la legge" in cui defini' in maniera affascinante e originale la sua visione dei diritti naturali: "ciascuno di noi riceve certamente dalla natura,da Dio,il diritto di difendere la sua persona,la sua libertà,la sua proprietà,poichésono i tre elementi costitutivi o conservativi della vita,elementi che si completano l'un l'altro e che non si possono comprendere l'uno senza l'altro. poiché cosa sono le nostre facoltà se non un prolungamento della nostra personalità,e cosa è la proprietà se non un prolungamento delle nostre facoltà?
Un autore molto importante che ha approfondito il diritto naturale del '900 è stato sicuramente Murray Newton Rothbard; a differenza di molti suoi predecessori è però arrivato a conclusioni diverse: criticò fortemente la teoria del contratto sociale di Hobbes e dello stesso Jean-Jacques Rousseau; l'interpretazione del diritto naturale data dal filosofo e scrittore americano è alla base dell'anarco-capitalismo, teoria che propone la cancellazione di ogni autorità statale.
[modifica] Autori
[modifica] Antichi
- Platone.
- Aristotele.
- Stoicismo.
- Marco Tullio Cicerone.
- San Paolo.
- Lucio Anneo Seneca.
- Gaio.
- Papiniano.
- Eneo Domizio Ulpiano.
- Lattanzio.
- Sant'Agostino.
[modifica] Medievali
[modifica] Moderni
- Cardinal Cajetano.
- Francisco de Vitoria.
- Francisco Suárez.
- San Roberto Bellarmino.
- Thomas Hobbes.[3]
- Ugo Grozio.
- Johannes Althusius.
- John Selden.
- Samuel Pufendorf.
- John Locke.
- Richard Cumberland.
- Gottfried Wilhelm von Leibniz.
- Christian Wolff.
- Giambattista Vico.
- Jean-Jacques Rousseau.[3]
- Immanuel Kant.[3]
- frèdèric bastiat.
- Murray N. Rothbard.
- Jacques Maritain.
[modifica] Giusnaturalismo e diritto naturale
Per quanto normalmente intesi come sinonimi, i due termini sono stati usati anche con valenze molto diverse. Franco Cordero, ad esempio parla di regole naturali del processo ma come derivazione da principi logici come quello che un processo deve essere un atto di tre persone: un'accusa, una difesa e un giudice terzo, ma si pone tra i decisi oppositori del giusnaturalismo, come è tradizionalmente inteso.[4]
[modifica] Note
- ^ Platone, Protagora, 337 c - d
- ^ Papiro di Ossirinco 1364, frammento A, col. 1,23 - 2,23
- ^ a b c Hobbes, Rousseau e Kant non sono da considerare, per molteplici aspetti, dei veri e propri teorici del diritto naturale, ma dei contrattualisti che hanno preso le mosse dalla tradizione del giusnaturalismo per sviluppare delle forme di giuspositivismo.
- ^ Cordero Teologia e recta ratio
[modifica] Bibliografia
- Vittorio Mathieu. Luci ed ombre del giusnaturalismo. Torino, Filosofia, 1962.
- Domenico Fisichella. Giusnaturalismo e teoria della sovranità in Joseph de Maistre. Messina-Firenze, D'Anna, 1963
- Norberto Bobbio. Giusnaturalismo e positivismo giuridico. Milano, Comunità, 1965.
- Norberto Bobbio. Il giusnaturalismo moderno, a cura di T. Greco, Torino, Giappichelli, 2009.
- Raoul Muhm: Il Muro di Berlino, i processi paralleli e il diritto naturale in Germania, in: L'indice penale, No. 3, 1994, Padova http://www.larchivio.org/xoom/muhmberlino.htm
- Raoul Muhm. Germania: la rinascita del diritto naturale e i crimini contro l´umanità. Deutschland: Die Renaissance des Naturrechts und die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Germany: The renaissance of natural law and crimes against humanity. Manziana, Vecchiarelli, 2004. ISBN 88-8247-153-5.
- Fulvio Di Blasi, God and the Natural Law: A Rereading of Thomas Aquinas, St. Augustine’s Press, South Bend 2005.
- Fulvio Di Blasi, “Natural Law and Natural Rights,” in A.C. Grayling and Andrew Pyle (eds.), Encyclopedia of British Philosophy, (Thoemmes Continuum: Bristol 2006).
- Vicente de Paulo Barretto, Dicionário de Filosofia do Direito, São Leopoldo, Unisinos, 2006. ISBN 85-7431-266-5
- Hanz Welzel, " Diritto Naturale & Giustizia Materiale"
- Nicodemo Giovanni, Diritto naturale e principio di realtà in [1]
- Pietro Piovani, Giusnaturalismo ed etica moderna, Napoli, Liguori, 2000.
- Pietro Melis, Scontro tra culture e metacultura scientifica: l'occidente e il diritto naturale,Cagliari 2006.
- Bruno E.G. Fuoco, Il Codice delle leggi morali, Roma, 2011 [2]
- frèdèric bastiat, "la legge" leonardo facco editore. (treviglio 2006)