Diritto romano

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Con l'espressione Diritto romano si indica l'insieme delle norme che hanno costituito l'ordinamento giuridico romano per circa tredici secoli, dalla data della Fondazione di Roma (753 a.C.) fino alla fine dell'Impero di Giustiniano (565 d.C.). Infatti, tre anni dopo la morte di Giustiniano l’Italia fu invasa dai Longobardi: l’impero d’Occidente si dissolse definitivamente e Bisanzio – formalmente imperiale e romana – si allontanò sempre più dall’eredità dell’antica Roma e della sua civiltà (anche giuridica).

Indice

[modifica] Suddivisione

Il diritto romano si suddivide in:

  • ius Quiritium; il nome deriva da "Quirites", sinonimo di "Romani". Era costituito da un insieme di consuetudini ancestrali, non scritte, talmente remote che i Romani stessi non ne conoscevano l'origine. Riguardava gli ambiti di diritto di famiglia, matrimonio, patria potestas e proprietà privata, e non comprendeva le obbligazioni, che in età arcaica non esistevano. Costituisce il nucleo più arcaico del ius civile.

D.1.1.7 «Ius autem civile est quod ex legibus, plebis scitis, senatus consultis, decretis principum, auctoritate prudentium venit».

Il ius civile è il diritto che promana dalle leggi, dai plebisciti, dai senatoconsulti, dai decreti degli imperatori e dai responsi dei giurisperiti.

«Ius praetorium est quod praetores introduxerunt adiuvandi vel supllendi vel corrigendi gratia propter utilitatem publicam; quod et honorarium dicitur ab honore praetorum».

Il ius pretorium è il diritto introdotto dai praetores al fine di aiutare, aggiungere, emendare lo ius civile per la pubblica utilità; ciò che viene anche chiamato honorarium dall'onore dei pretori

  • Ius legitimum, il cui nome deriva da lex è il diritto prodotto in sede assembleare attraverso la votazione e approvazione di una legge comiziale; lo ius legitimum ha particolare vita in età repubblicana e fiorisce particolarmente con Augusto per poi scomparire dopo la sua morte e la trasformazione dello stato in impero; con il venir meno delle assemblee a favore del duopolio Senato-imperatore e del successivo monopolio imperiale del potere la lex perde il suo carattere di comizialità e viene ad identificarsi con la statuizione di norme da parte dell'imperatore stesso, nella forma della "costituzione imperiale". Da questo momento lo ius legitimum si estingue, confluendo nello ius civile. Durante la repubblica le principali assemblee produttrici di ius legitimum erano i comitia centuriata e i concilia plebis, in minore parte le altre assemblee.
  • ius gentium, cioè tutti gli istituti che trovano tutela, oltre che nell'ordinamento statuale romano, anche presso altri popoli.

[modifica] Fasi storiche del diritto romano

La periodizzazione più diffusa del diritto romano è quella che distingue 4 differenti stadi evolutivi:

  1. Periodo arcaico: dalla fondazione di Roma (753 a.C.) all'emanazione delle leges Liciniae-Sextiae (367 a.C.); storicamente, corrisponde al periodo monarchico;
  2. Periodo preclassico: dall'emanazione delle leges Liciniae-Sextiae fino all'avvento del principato (27 a.C.); storicamente corrisponde al periodo della Repubblica Romana;
  3. Periodo classico: da Augusto (27 a.C.) fino all'avvento dell'imperatore Diocleziano (284);
  4. Periodo postclassico: dal regno di Diocleziano al regno di Giustiniano (568); storicamente comprende il periodo dell'Impero Romano d'Occidente.

[modifica] Fonti giuridiche

La ricostruzione dell'intero sistema di diritto romano è basata sul ritrovamento di fonti giuridiche e storiche più o meno complete. Di seguito, un elenco (certamente non esaustivo) delle principali fonti di produzione del diritto romano che ci sono pervenute:

[modifica] La reintroduzione del Diritto romano in occidente

In seguito alle invasioni barbariche il diritto romano scomparve, come principale fonte del diritto in gran parte dell'Europa occidentale.

Nel 533, l'imperatore d'Oriente Giustiniano I promulgò il Corpus iuris civilis che nel futuro sarebbe diventato la base per la reintroduzione del Diritto romano nell'Occidente. Nel Corpus, Giustiniano fece confluire tutte le antiche leggi di Roma cercando di armonizzarle con le nuove che nel frattempo erano state promulgate. Il Codice di Giustiniano fu applicato nei territori italiani sottoposti all'autorità di Bisanzio, ma le seguenti invasioni barbariche le cancellarono dall'Occidente, riducendo il diritto romano a mero diritto comune[1]

In seguito l'insistenza degli imperatori romano-germanici di proclamarsi diretti successori dell'Impero romano, in particolarte della Dinastia ottoniana di Sassonia favorì, grazie anche in seguito alle università, la reintroduzione del Diritto romano in Occidente, andando a rimpiazzare le tradizioni giuridiche degli invasori germanici.[2]

Nel Regno di Sicilia il Diritto romano fu reintrodotto per volontà dell'imperatore Federico II con le due assise di Capua e Messina (1220-1221).[3]

[modifica] Note

  1. ^ Franco Cardini e Marina Montesano, Storia Medievale, Firenze, Le Monnier Università/Storia, 2006, p. 97 "È questo il famoso Corpus iuris civilis, nel quale Giustiniano dettò le sue nuove leggi preoccupandosi però di armonizzarle coerentemente con quelle antiche. Tale monumento alla sapienza giuridica di Roma sarebbe stato alla base della rinascita degli studi giuridici e delle istituzioni politiche della stessa Europa; e costituisce ancora oggi il fondamento sul quale si appoggiano i sistemi giuridici di gran parte dei paesi del mondo."
  2. ^ Franco Cardini e Marina Montesano, Storia Medievale, Firenze, Le Monnier Università/Storia, 2006, pag. 179 "La pretesa di questi re di atteggiarsi a imperatori romani non fu priva di risultati anche importanti: essa fu ad esempio uno dei motivi per cui, a partire dalla metà del XII secolo, il diritto romano rientrò nell'Europa occidentale e -anche grazie al lavoro che fu allora espletato nelle università- s'impose come nuovo diritto sostituendosi in tutto o in massima parte alle precedenti tradizioni giuridiche ereditate dai germani delle invasioni."
  3. ^ Franco Cardini e Marina Montesano, Storia Medievale, Firenze, Le Monnier Università/Storia, 2006, pag. 285 "Introdusse il diritto romano, fondò l'Università di Napoli (1224) per disporre di un ceto di funzionari fedeli istruiti all'interno dei confini (altrimenti i suoi sudditi avrebbero dovuto andare fino a Bologna per studiare) e favorì lo "Studio" medico di Salerno."

[modifica] Bibliografia

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