Socii e foederati
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[modifica] Origine del termine
Col termine foederati o foederate civitates si indicavano i popoli o le città legate a Roma da un trattato (foedus) di alleanza. Prima della fondazione di Roma si era creata nel Lazio una confederazione di città latine con capitale Alba Longa, aventi una comunanza di lingua, religione e costumi. Il cittadino, ove si trovasse in ciascuna delle città federate, godeva degli stessi diritti e doveri:
- jus hospitalitatis: il cittadino federato aveva il diritto di essere accolto e rispettato in ogni città federata, e in generale godeva degli stessi diritti e doveri del cittadino di quella città, tranne che per casi particolari;
- jus commercii: ogni cittadino federato poteva commerciare liberamente e aveva diritto di proprietà in ciascuna città federata come se fosse la propria;
- jus connubi: ogni cittadino federato poteva sposarsi con qualunque donna della federazione e parimenti godeva della paternità della propria prole;
- jus reciperationis: qualora un cittadino federato vedeva lesi i propri diritti, poteva invocare una riparazione e una protezione per il futuro.[1]
[modifica] Evoluzione del significato
Sin dagli albori, Roma si trovò in conflitto con la confederazione dei Latini. Sconfitta da prima Alba Longa, sottomise via via tutte le città confederate, dominando alla fine l'intero Lazio. In seguito Roma continuò a rispettare i privilegi dei Latini tramite la jus Latii, mettendosi semplicemente a capo di essa.
Dopo la sconfitta dei Sanniti, di Pirro e della Gallia Cisalpina, Roma controllava l'Italia intera.
Tutti i popoli italici, con alcune eccezioni, vennero considerati socii populi romani o foederati. I latini preservavano però la loro peculiarità anche nel nome, essendo distinti quando appellati nell'insieme, come socii et nomen latinum, ossia i soci e il popolo latino. Roma stessa aveva origini latine e questa era ragione sufficiente a conservare la jus Latii. Ad alcune città latine venne concessa anche la civitas sine suffragio, ossia la cittadinanza romana ma senza la possibilità di voto.
Fra i federati non venivano considerati i galli cisalpini, che costituivano invece provincia. Di diversi privilegi godevano anche le colonie a seconda che fossero romane o latine. Il diverso grado di privilegi, concessi da Roma alle città italiche, diedero luogo a risentimenti e rivendicazioni, che sfociarono nella Guerra Sociale (90-88 a.C.).
Durante questo periodo furono emanate due leggi che concedevano cittadinanza romana a tutti coloro che accettassero di deporre le armi contro Roma: la Lex Julia De Civitate Cum Sociis Comunicanda del 90 a.C. e la Lex Plautia Papiria dell'89 a.C.
In seguito socii e foederati assunsero significati diversi: i socii Latini nominis erano gli alleati che facevano parte della Lega Latina, ben distinti dai socii italici.
Essi avevano l'obbligo di mandare, quando richiesto, truppe, soldi, grano, navi o qualsiasi altra cosa Roma domandasse. Inizialmente potevano o no mantenere le proprie leggi. Ciò dipendeva spesso dal modo in cui queste città o popoli entravano sotto il dominio di Roma. Ma con l'andar del tempo, tutte assunsero progressivamente le leggi di Roma.[2]
Il numero delle truppe che i socii dovevano inviare era stabilito dal senato tramite una formula che dipendeva dalla capacità demografica della singola città. Spettavano invece al console il luogo del raduno delle truppe, il tempo e le modalità d'impiego.
In un'armata consolare il numero di truppe schierate dai socii era pari a quello dei romani, mentre i cavalieri erano di numero triplo, anche se queste proporzioni non sempre venivano rispettate. Il console nominava dodici prefetti tra i socii, con poteri corrispondenti a quelli dei tribuni militari romani. Dall'armata fornita dai socii veniva prelevato un terzo dalla cavalleria e un quinto dalla fanteria. Questa soldati prendevano il nome di extraordinarii e venivano usati per casi particolari. Il resto veniva diviso in due e formavano le ali dello schieramento.
Il legionario proveniente dai socii prendeva lo stesso salario del romano, mentre il cavaliere un terzo in meno. Ogni città provvedeva al salario e alle forniture di armi e vestiario del proprio cittadino, nominando questori e furieri per la distribuzione. In caso di vittoria i bottini di guerra erano divisi senza distinzione, compresa la spartizione di terre.
I socii erano obbligati a mantenere l'esercito, che sostava presso di loro, con cibo e alloggi, e a fornire cibo di riserva quando partivano. Le città che rifiutavano questo obbligo potevano perdere lo status di socii, fino a vedersi revocare l'onore di servire con le armi o anche la libertà. Dopo l'emanazione della Lex Julia i rapporti con i socii italici cessarono di essere dominanti. Verso la fine della Repubblica, molti socii lo erano solo di nome, essendo ai fini pratici completamente soggetti a Roma.
Rimanevano però i rapporti con gli alleati esteri. Questi erano di due tipi:
- foedus aequum: nel caso di legami con città con cui non si era entrati in guerra, o che la guerra non avesse prodotto una vittoria;
- foedus iniquum: nel caso di alleanza dovuta a sconfitta, nel qual caso dovevano accordare ogni richiesta venisse da Roma.
I foederati avevano il diritto di dissodare e coltivare la terra incolta entro i confini dell'Impero e ne potevano godere i frutti a patto di difendere le terre dove si erano insediati. Tale trattato lasciava liberi i popoli che stipulavano l'accordo, obbligandoli solo a fornire milizie ausiliarie e a non concludere alleanze con altri popoli. I soldati provenienti dai socii esteri non facevano parte dei legionari, ma delle forze ausiliare con armi leggere.
Inizialmente, il tributo romano prendeva la forma di denaro o cibo, ma con il diminuire delle entrate fiscali nel IV e V secolo, i foederati venivano ricompensati con la proprietà del territorio locale, il che equivaleva al permesso di insediarsi sul territorio romano. La pressione sui confini era dovuta anche a ragioni climatiche, che avevano innescato un effetto "domino" a partire dalle popolazioni che vivevano più a nord-est, obbligandole a spostarsi per via del raffreddamento e l'inaridirsi dei pascoli. Nel 376 i Visigoti chiesero all'Imperatore Valente il permesso di stabilirsi sulla riva sud del Danubio e vennero accettati nell'Impero come foederati. Due anni dopo i Visigoti insorsero e sconfissero i Romani nella Battaglia di Adrianopoli. La grave sconfitta subita costrinse l'Impero Romano ad affidarsi maggiormente ai foederati. La lealtà delle tribù e dei loro capi non era assicurata e nel 395 i Visigoti, questa volta sotto la guida di Alarico, insorsero nuovamente. Uno dei più potenti generali del tardo Impero era di origine Vandala: chiamato Stilicone, nacque da madre romana e padre che apparteneva a una tribù di foederati. Nel V secolo la potenza militare romana era quasi completamente basata su unità di foederati. Nel 451 Attila l'Unno venne sconfitto solo con l'aiuto dei foederati (che comprendevano Visigoti e Alani). I foederati diedero il colpo di grazia al morente Impero romano d'Occidente nel 476, quando un loro comandante germanico Odoacre depose l'ultimo imperatore romano d'Occidente, Romolo Augusto.
[modifica] Note
- ^ Pietro Barinetti, cit., pp. 25-45.
- ^ William Smith, cit., pp. 345-346.
[modifica] Bibliografia
- Pietro Barinetti, Introduzione allo studio del diritto romano, Tipografia dei fratelli Fusi, Pavia, 1860.
- (EN) Sir William Smith, A smaller dictionary of Greek and Roman antiquities, Londra, 1865.
[modifica] Voci correlate
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