Tributi nell'antica Roma

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I tributi nell'antica Roma (in latino munera) erano ispirati al principio che una parte dell'attività e del reddito del cittadino era dovuta alle istituzioni pubbliche.[1]

I munera civilia[modifica | modifica wikitesto]

Tra le attività che il cittadino doveva prestare agli enti pubblici senza nessun esborso di denaro da parte sua erano i munera civilia, dovuti al Municipium, che erano di tre tipi:

1) i munera personalia, tutte quelle attività che il cittadino doveva svolgere per la cura e la sopravvivenza della città: «la legatio (ambasciate all'Imperatore, al senato, ecc.), il cursus publicus (servizio postale), la tironum et equorum productio (l'arruolamento di reclute e la fornitura di cavalli), le varie curae cioè incarichi straordinari (esempio la cura annonae, ludorum, equorum, aquaeductus, operum publicorum, pecuniae publicae exigendae, ecc.)»[2]
2) i munera patrimonii, che prevedevano invece che oltre l'attività personale una parte del patrimonio fosse devoluta all'ente pubblico e dei quali il più gravoso era quello di riscuotere per lo Stato le imposte dovute dai cittadini con l'obbligo di versare quelle non riscosse. Vi erano poi ad esempio:

- l'hospitis recipiendi munus, l'obbligo cioè dei proprietarî di dare alloggio a proprie spese ai soldati (annona militaris), a funzionari pubblici, ecc.;
- il munus rei vehicularis, l'obbligo cioè di provvedere ai trasporti pubblici (angariae, parangariae, ecc.);
- il munus equos curules alendi, di nutrire cioè i cavalli per i giochi;
- la viarum et pontium sollicitudo, l'obbligo di manutenzione di strade e ponti;
- la munera sordida (fattura del pane, cottura della calce, ecc.).[3]

3) munera mixta erano quelli dove erano addossati ai cittadini non solo il compito di effettuare certi lavori ma anche le spese relative.

L'immunitas[modifica | modifica wikitesto]

L'esenzione dal pagamento dei tributi o dalle prestazioni di attività (immunitas) fu istituita nel Basso Impero come privilegio per le persone più vicine al potere politico e per alcune tipologie di beni come chiese, possedimenti imperiali, latifondi nobiliari.

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Fonte principale: Francesco Calasso in Enciclopedia Italiana (1934) alla voce "Munera"
  2. ^ F. Calasso, Op. cit
  3. ^ Adolf Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Volume 43, American Philosophical Society, 1968 p.589 alla voce "Munera sordida"

Bibliografia[modifica | modifica wikitesto]

  • E. Kuhn, Die städtische und bürgerliche Verfassung des röm. Reichs, Lipsia 1864-65;
  • P. Willems, Le droit public romain, 3ª ed., Parigi-Lovanio 1874;
  • A. R. J. Houdoy, Le droit municipal, Parigi 1876;
  • J. B. Mispoulet, Les institutions politiques des Romains, II, Parigi 1883;
  • Mommsen-Marquardt, Organisation de l'Empire ROmain, I, Parigi 1889;
  • W. Liebenam, Städtverwaltung im römischen Kaiserreiche, Lipsia 1900;
  • O. Seeck, Geschichte des Untergangs der antiken Welt, II, Berlino 1901;
  • Daremberg e Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, s. v. Munus
  • Giovanni Gera, Stefano Giglio, La tassazione dei senatori nel tardo impero romano, Bulzoni, 1984