Mos maiorum

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Il termine mos (plurale mores, più utilizzato, che tradotto letteralmente significa costumi, in alcune opere specialmente retoriche nominati come mos maiorum che significa costumi dei padri) sono il nucleo della tradizione romana [1] parte dei quali già presenti nel periodo protostorico delle tribù stanziate nel territorio laziale e vicini. Questi erano un codice non scritto (non si trovano ne atti normativi ne elenchi)[2] da cui i romani derivavano norme sociali che dovevavano essere rispettate dall'intera comunità e dai quali tramite le rivelazioni del rex e del pontefice[3]. Oltre ciò i romani dovevano rispettare certe parole e gesti desunti dai mores per fare in modo che certi negozi giuridici fossero considerati validi[4]. Questi erano distinti dalle leggi che venivano registrate per iscritto. I mores nella storia di Roma furono parte fondamentale nei primi tre secoli[5], parte di essi furono tradotti anche in leges regiae poi alcune tradotte nel 450 a.C. circa nelle XII tavole ma ancora fenomeno in parte a se stante risulta perdurare perfino al periodo repubblicano. I mores maiorum regolavano alcuni aspetti della vita quotidiana in età romana, questi costumi tradizionali erano seguiti soprattutto poichè investiti della virtù del auctoritas maiorum ( "prestigio o il rispetto degli antenati") dal quale deriva la maggior parte del comportamento dei romani. Questa è la definizione che ci dà Festo:

(LA)
« Mos est institutum patrium, id est memoria veterum pertinens maxime ad religiones caerimoniasque antiquorum. »
(IT)
« Costume e usanza dei padri, ossia memoria degli antichi relativa soprattutto a riti e cerimonie dell'antichità. »

Indice

[modifica] Storia

I mores maiorum che identificano i mores più antichi sono derivati dai costumi delle tribù che si unirono e formarono Roma così allo stesso modo questi formarono i primi mores identificati sopprattutto come mores maiorum. In questa prima fase erano solo questi a identificarsi col diritto romano e costituivano il modo in cui gli appartenenti alla comunità dovevano comportarsi derivanti da secoli di usanze precedenti dei pagi. Erano questi a costituire il vero è proprio diritto di quell'epoca poichè era l'unico regolamento che vigesse. Se all'inizio si basava sul comportamento delle gentes e delle familiae del periodo precivico poi questi furono man mano raccolti dai sacerdoti che li tennero vivi tramandandoli oralmente (alcuni studiosi però ritengono che questi furono anche scritti da qualche parte poichè le XII Tavole opera che scaturi in maggior forza dai mores nel pre-decemvirato (451-450 a.C.), secondo i frammenti pervenutici risultano troppo elaborati per scaturire da un lavoro dal nulla secondo quello che i sacerdoti tramandavano e elaborato in soli 2 anni perciò si ritiene che i sacerdoti avessero qualche documento scritto che tenevano segreto). Alcuni di essi secondo alcuni studiosi furono rielaborati e emanati in forma scritta nella forma di lex regia alcuni pensano appunto che queste stesse funsero da memoria per i mores ancor prima delle XII Tavole. Le XII Tavole non sono altro che mores che i decemviri con l'apporto dei pontefici hanno ridotto in massime per la comunità su richiesta plebea. Siccome l'interpretatio era affidata ancora ai pontefici perciò da qui vengono creati ancora mores (anche se già rivelati l'interpretatio del loro significatop era affidato ancora ai sacerdoti) non avendo questi la preparazione tecnico-giurisprudenziale che i giuristi laici invece acquisiranno col tempo e tramite la loro interpretatio, l'interpretatio prudentium così da creare vero e proprio diritto, i mores perdureranno almeno all'incirca fino al 254 a.C. con Tiberio Coruncanio che grazie ai suoi pareri e insegnamenti pubblici da qui nascerà la giurisprudenza e i mores si esauriranno definitivamente lasciando però nel mondo romano una tavola di valori che verrà presa di esempio nel periodo repubblicano e in parte in quello imperiale.

[modifica] legislazione e esecuzione

[modifica] Dal periodo protostorico e precivico alle rivelazioni del rex

I mores non avevano una legislazione ma nella Roma precivica dovevano essere semplicemente azioni che la comunità effettuava normalmente solo all'inizio del VIII secolo a.C. (forse anche prima) i sacerdoti cominciarono a raccogliere tramite forma orale (anche se alcuni studiosi sostengono che probablmente fossero scritte in tavolette da cui nacque la legge delle XII tavole) questi usi tenendoli segreti. In questo periodo erano gli unici detentori delle conoscenze giuridiche, il loro compito era di rivelare questi usi al soggetto che li richiedesse, sempre segretamente, ma non si limitavano a rivelarli ma a interpretarli come ritennero più consono e è questa interpretazione (vedi interpretatio)che veniva rivelata al richiedente. In pratica dicevano come il soggetto, che richiedeva il loro aiuto, doveva comportarsi correttamente per conseguire il proprio interesse o come difendersi correttamente da un diritto altrui: poichè nel diritto di quel epoca c'era un forte formalismo e si dovevano rispettare certi gesti e parole se no non risultava valido il negozio che si voleva porre in essere o far valere un proprio diritto. Nell'età regia il compito di rivelazione era affidato al rex e al Pontifex Maximus sia insieme che separatamente.

[modifica] Età regia:I mores e il bisogno di un diritto certo, i mores e le leges regiae

A un certo punto però i mores non furono più sufficenti in quanto il popolo romano richiedeva un diritto più sicuro e non incerto come i mores come attesta l'Enchiridion di Pomponio:

(LA)
« Iniquae initio civitatis nostrae populus sine lege certa, sine iure certo primum agere instituit:omniaque manu a regibus gubernabantur»
(IT)
« e certamente il popolo all’inizio della nostra città (Roma) decise di agire senza legge stabile, senza diritto stabile: tutto era governato dai re con il loro potere. »

poi più avanti ci parla di leggi regie emanate dai re della tradizione:

(LA)
« Et ita lege quasdam et ipse curiatas ad populum tulit:tulerunt et sequentes reges. Quae omnes conscriptae ex stant in libro Sexti Papirii, qui fuit illis temporibus, quibus Superbus Demarati Corinthii filius ex principalibus viris. »
(IT)
« Così egli (Romolo) propose al popolo alcune leggi curiate (ovvero le leges regie secondo gli studiosi): altre ne proposero i re successivi. Tutte queste leggi si trovano scritte insieme nel libro di Sesto Papirio, che visse nella stessa epoca in cui visse il superbo figlio di Demarato di Corinto, (per citare uno) fra gli uomini più illustri. »

Siccome nell'età regia poteva rivelare i mores interpretati anche il rex sicuramente era a conoscenza dei mores, dall'altra anche il Pontifex Maximus contribuiva all'emanazione delle leges regiae alcuni studiosi ritengono che alcune di queste siano in realtà mores resi in atto normativo regio o almeno in parte, di conseguenza anche questo sarebbe da ritenere un sistema di emanazione di mores (se pur indiretto).

Per approfondire, vedi le voci lex regia e rex (Roma antica).

[modifica] Dalla fine dell'età regia a prima dell'emanazione delle XII Tavole

Con la cacciata dei Tarquini si conclude l'età regia e l'unico diritto ritorna a essere le rivelazioni e l'interpretazione dei soli Pontefici dei mores. Però in questo periodo che durerà circa 50 anni la plebe comincia già più a sospettare che i Pontefici interpretino solo per i loro gusti a discapito degli stessi plebei.

[modifica] Emanazione delle XII Tavole e conseguente interpretazione pontificale

Per approfondire, vedi le voci XII Tavole e interpretatio.

Nella prima metà del V secolo a.C. la plebe ormai sospettava che le interpretazioni della legge delle dodici tavole andasse a favore dei patrizi e a danno della plebe. Così alcune fonti ci raccontano tra cui Livio e Dionigi d'Alicarnasso che a partire dal 462 a.C. si creò un movimento il cui fine era un regolamento scritto che ottennero circa nel 450 a.C. grazie a un decemvirato legislativo durato due anni che aveva il compito di elaborare in massime il diritto esistente fino a ora perciò soprattutto di mores. Poi siccome queste non erano di facile lettura la loro interpretatio era comunque lasciata ai Pontefici tenuta ancora segreta perciò da ritenere sempre rientrante come interpretatio di mores almeno sino a quando Tiberio Coruncanio non la renderà pubblica e comincerà un'interpretazione laica creando vero e proprio diritto.

[modifica] Sviluppi dei mores

Il diritto consuetudinario può avere due forme: mos e ius. Il mos non serve ad esprimere la realtà giuridica, bensì la conformità di un comportamento ad una tradizione. Lo ius invece, secondo i galli, indicava il diritto e si intendeva qualcosa di autoritario e formale. Tuttavia alla legge si ricorreva solo eccezionalmente ed essa era considerata un mezzo per intervenire sulle tradizioni e cambiarle quando queste si rivelavano inique, dannose o inadeguate alle nuove esigenze della collettività. Il mos maiorum costituiva gli elementi fondamentali del sistema giuridico romano arcaico, almeno fino all’emanazione delle leggi delle dodici tavole. Era considerato un patrimonio di valori e di tradizioni che costituiva il fondamento della loro cultura e della loro civiltà, la base dello stato romano.

Essere fedeli al mos maiorum significava riconoscersi membri di uno stesso popolo, avvertire i vincoli di continuità col proprio passato e col proprio futuro, sentirsi parte di un tutto. I costumi e le usanze rendevano pienamente cives il romano che le seguiva con rispetto ed erano simbolo di integrità morale e fierezza dell’essere cittadino romano. Il concetto prioritario fu la particolare concezione dello Stato, inteso non come una società creata per dare benessere ai singoli cittadini, ma un patrimonio ideale e materiale che apparteneva a tutti: la res publica.

Il bene comune era più importante del bene individuale ed ogni cittadino si sentiva in dovere di contribuire personalmente alla grandezza della res publica, assolvendo ad un preciso dovere morale. Cardine fondamentale di questo sistema di valori è infatti l’assoluta preminenza dello Stato, della collettività sul singolo cittadino: questa è l’ottica dalla quale va esaminato qualunque valore e comportamento. Così, ad esempio, non era tanto il coraggio in sè ad essere apprezzato, ma il coraggio che veniva dimostrato nell’interesse e per la salvezza dello Stato. I mores riguardavano essenzialmente la fedeltà allo Stato e ai suoi principi, l’attaccamento alle tradizioni religiose e culturali, il raggiungimento delle virtù civili e personali.

Ad esempio erano considerate virtù:

  • abstinentia: disinteresse, onestà, integrità morale. Designa l’atteggiamento disinteressato, specialmente dell’amministratore nei confronti della cosa pubblica
  • consilium: saggezza, ponderazione, capacità di deliberare. La parola, ricca di implicazioni, appare come uno dei valori della più antica latinità, e indica la riflessione condotta con calma e in piena indipendenza di giudizio.
  • constantia: fermezza, costanza, tenacia, forza d’animo, coerenza. La parola in sè designa la salda perseveranza, la stabilità di un comportamento e di una virtù etico-politica tipicamente romana.
  • disciplina: disciplina, educazione, formazione civile e militare del cittadino. Disciplina è per il romano fondamento indispensabile dello Stato, che si mostra con rigidezza militare in tutti i campi della vita.
  • exemplum: esempio, modello.È il valore costituito da un’azione gloriosa compiuta da un antenato, che si ha il dovere di imitare e moltiplicare.
  • fides: lealtà, affidabilità. È un concetto complesso, che riassume l’essenza della moralità romana.
  • fortitudo: fortezza, coraggio, valore. Era la prima virtù dell’antica Roma .
  • gravitas:maestà, serietà.
  • industria: attività, operosità. Il termine designa il valore che spinge l’uomo politico alla zelante collaborazione nell’ambito dello Stato.
  • nobilitas: rappresenta in senso astratto l’aspirazione ad essere degni delle virtù degli antenati.
  • pietas: è con la virtus militaris uno dei valori fondamentali della romanità. È il rispetto per gli obblighi e i doveri che ci legano agli altri, per esempio alla patria, ai genitori, agli amici.

Sono a tal proposito illuminanti le parole dell’imperatore Marco Aurelio:

« Pensa in ogni momento che sei un romano ed un uomo e che devi eseguire ciò che hai tra le mani con dignità coscienziosa e sincera, con benevolenza e libertà e giustizia. »

Traspaiono qui gli antichi ideali romani della virtus, della gravitas e della iustitia. Marco Aurelio sentiva il dovere di mettere tutte le sue energie al servizio del tutto, di subordinare ogni suo sentimento ed azione all’interesse del tutto.

Ma nei secoli, con l’espansione territoriale, la struttura delle relazioni sociali e della cultura romana subirono profondi sconvolgimenti: il contatto con la civiltà greca generò nel popolo romano un cambiamento. Da una parte si desiderava rinnovare i costumi rurali romani (mos maiorum) introducendo usanze e conoscenze provenienti dall’Oriente (si pensi alla filosofia, alla scienza), ma questo generò anche una decadenza dei valori morali, testimoniata dalla diffusione di costumi moralmente discutibili persino oggi.

Questo provocò una forte resistenza da parte degli ambienti più conservatori, che si scagliarono contro le culture extra-romane, accusate di corruzione dei costumi, di indecenza, di immoralità e di sacrilegio. Catone il Censore lottò accanitamente contro l’ellenizzazione del modo di vivere romano , a favore del ripristino del più antico mos maiorum, che aveva permesso al popolo romano di rimanere unito di fronte alle avversità, di sconfiggere ogni sorta di nemico. Aveva paura che la cultura greca divenisse portatrice di valori che minassero le basi sociali e l’assetto raggiunto dalla repubblica. La morale tradizionale era necessaria per mantenere immutata la repubblica. Con il passare dei secoli e con l’influenza delle usanze di nuove popolazioni, le tradizioni del mos maiorum si dispersero a favore della nuova cultura cristiana e delle esotiche usanze ellenistico-orientali.

[modifica] Note

  1. ^ Mos Maiorum," Brill Online
  2. ^ vedi Istituzioni di diritto romano pag. 29
  3. ^ vedi Istituzioni di diritto romano-sintesi pag.32
  4. ^ vedi Istituzioni di diritto romano-sintesi pag. 11
  5. ^ vedi Istuzioni di diritto romano-sintesi pag. 32
  6. ^ Fest. 146 traduzione in Istituzioni di diritto romano pag 29.
  7. ^ Enchiridion, Paragrafo 1 riga 3
  8. ^ Enchiridion, Paragrafo 2 riga 10

[modifica] Voci correlate

[modifica] Collegamenti esterni

[modifica] Bibliografia

  • Adkins, L. and Adkins, R. Dictionary of Roman Religion. New York: Oxford University Press, 2000.
  • Berger, Adolph. Encyclopedic Dictionary of Roman Law. Philadelphia: The American Philosophical Society, 1991.
  • Brill’s New Pauly. Antiquity volumes edited by: Huber Cancik and Helmuth Schneider. Brill, 2008 Brill Online.
  • Oxford Classical Dictionary. 3rd Revised Ed. New York: Oxford University Press, 2003.
  • Stambaugh, John E. The Ancient Roman City. Baltimore: The John’s Hopkins University Press, 1988.
  • Ward, A., Heichelheim, F., Yeo, C. A History of the Roman People. 4th Ed. New Jersey: Prentice Hall, 2003.
  • Sesto Pomponio, Pomponii de origine juris fragmentum, recogn. et adnotatione critica instruxit F. Osannus, , 1848. ISBN
  • Talamanca Mario, Istituzioni di diritto romano, Giuffré, 1989. ISBN
  • De Francisci, Primordia civitatis, ISBN
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