Eutanasia: differenze tra le versioni

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* '''[[Albania]]'''. Secondo una legge entrata in vigore nell'anno 1999, precisando che ogni forma di eutanasia volontaria era legale, secondo gli atti precisati prima nel 1995.<ref>{{Cita web |url=http://biospace.nw.ru/bioethics/bioethics3.htm |titolo=Bioethics<!-- Titolo generato automaticamente --> |accesso=1º giugno 2009 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090108214922/http://biospace.nw.ru/bioethics/bioethics3.htm |dataarchivio=8 gennaio 2009 |urlmorto=sì }}</ref>
* '''[[Albania]]'''. Secondo una legge entrata in vigore nell'anno 1999, precisando che ogni forma di eutanasia volontaria era legale, secondo gli atti precisati prima nel 1995.<ref>{{Cita web |url=http://biospace.nw.ru/bioethics/bioethics3.htm |titolo=Bioethics<!-- Titolo generato automaticamente --> |accesso=1º giugno 2009 |urlarchivio=https://web.archive.org/web/20090108214922/http://biospace.nw.ru/bioethics/bioethics3.htm |dataarchivio=8 gennaio 2009 |urlmorto=sì }}</ref>
* '''[[Austria]]'''. Esisteva una legge permissiva sull'eutanasia, ma fu abrogata nel [[1977]].
* '''[[Austria]]'''. Esisteva una legge permissiva sull'eutanasia, ma fu abrogata nel [[1977]].
* '''[[Belgio]]'''. Dal 13 febbraio [[2014]] diventa il primo stato al mondo a legalizzare l'eutanasia senza alcun limite d'età, compresi i neonati. Uno studio del 2021<ref>{{cita pubblicazione |nome=Laure |cognome=Dombrecht |etal=si |titolo=End-of-life decisions in neonates and infants: a population-level mortality follow-back study |rivista=Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed |editore= |città= |volume= |numero= |data=15 giugno 2021 |mese= |pp= |id= |pmid=34131039 |url=https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34131039/|lingua=EN |accesso= |abstract=si }}</ref> rivela che il 10% dei bambini morti fino a un anno di età ha ricevuto farmaci dai propri medici con “un’esplicita intenzione di accorciare la vita”.
* '''[[Belgio]]'''. Dal 13 febbraio [[2014]] diventa il primo stato al mondo a legalizzare l'eutanasia senza alcun limite d'età.
* '''[[Danimarca]]'''. Le cosiddette "direttive anticipate" hanno valore legale. I parenti del malato possono autorizzare l'interruzione delle cure.
* '''[[Danimarca]]'''. Le cosiddette "direttive anticipate" hanno valore legale. I parenti del malato possono autorizzare l'interruzione delle cure.
* '''[[Germania]]'''. Non è reato il suicidio assistito di un malato terminale o già in coma, purché il malato sia capace di intendere e di volere e ne faccia/abbia fatto esplicita richiesta. «L'accanimento terapeutico non può essere esercitato nemmeno su pazienti che non abbiano firmato il testamento biologico» ed è reato<ref>Corte Costituzionale tedesca,su Repubblica, 26 giugno 2010</ref>
* '''[[Germania]]'''. Non è reato il suicidio assistito di un malato terminale o già in coma, purché il malato sia capace di intendere e di volere e ne faccia/abbia fatto esplicita richiesta. «L'accanimento terapeutico non può essere esercitato nemmeno su pazienti che non abbiano firmato il testamento biologico» ed è reato<ref>Corte Costituzionale tedesca,su Repubblica, 26 giugno 2010</ref>

Versione delle 23:10, 18 nov 2021

Le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze.

L'eutanasia (letteralmente buona morte, dal greco εὐθανασία, composta da εὔ-, bene, e θάνατος, morte) è il procurare intenzionalmente e nel suo interesse la morte di un individuo la cui qualità della vita sia permanentemente compromessa da una malattia, menomazione o condizione psichica.

Definizioni

Lo stesso argomento in dettaglio: Suicidio assistito, Eutanasia infantile ed Eutanasia animale.
  • l'eutanasia è attiva diretta quando il decesso è provocato tramite la somministrazione di farmaci che inducono la morte (per esempio sostanze tossiche).
  • l'eutanasia è attiva indiretta quando l'impiego di mezzi per alleviare la sofferenza (per esempio: l'uso di morfina) causa, come effetto secondario, la diminuzione dei tempi di vita.
  • l'eutanasia è passiva quando è provocata dall'interruzione o dall'omissione di un trattamento medico necessario alla sopravvivenza dell'individuo (come nutrizione artificiale e idratazione artificiale); secondo molti studiosi, questa condizione, se ad agire è un medico (poiché in astratto anche i non-medici possono porre in essere atti eutanasici) che ha valutato nel complesso l'assenza di indicazione alla prosecuzione delle terapie, non esiste realmente poiché l'interruzione di terapie non più indicate rappresenta il "lasciar morire" secondo natura e non il procurare intenzionalmente la morte[1]
  • l'eutanasia è detta volontaria quando segue la richiesta esplicita del soggetto, espressa essendo in grado di intendere e di volere oppure mediante il cosiddetto testamento biologico.
  • l'eutanasia è detta non-volontaria nei casi in cui non sia il soggetto stesso ad esprimere tale volontà ma un soggetto terzo designato (come nei casi di eutanasia infantile o nei casi di disabilità mentale).
  • l'eutanasia è detta involontaria quando è praticata contro la volontà del paziente.
  • il suicidio assistito è invece l'aiuto medico e amministrativo portato a un soggetto che ha deciso di morire tramite suicidio, ma senza intervenire nella somministrazione delle sostanze.

Facendo riferimento in particolare al panorama legislativo italiano si distingue l'eutanasia da altre pratiche e problematiche concernenti la fine della vita:

  • la terapia del dolore attraverso la somministrazione di farmaci analgesici, che possono condurre il malato ad una morte prematura, non è considerata una forma di eutanasia in quanto l'intenzione del medico è alleviare le sofferenze del paziente e non procurarne la morte. [1].
  • non si configura come eutanasia il rifiuto dell'accanimento terapeutico. Il medico, nei casi in cui la morte è imminente e inevitabile, è legittimato (in Italia sia dalla legislazione che dal proprio codice deontologico) ad interrompere o rifiutare trattamenti gravosi per il malato e sproporzionati rispetto ai risultati che è lecito attendersi.
  • in Italia è garantita la cosiddetta libertà di cura e terapia attraverso gli articoli 13 e 32 della costituzione. In particolare l'art. 32, 2º comma, recita: “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. In base a tale principio nessuna persona capace di intendere e di volere può essere costretta ad un trattamento sanitario anche se indispensabile alla sopravvivenza. Anche da un punto di vista etico la rinuncia ad un intervento necessario alla sopravvivenza si configura come suicidio[senza fonte] e non come eutanasia.
  • infine non si può definire eutanasia la cessazione delle cure dopo la diagnosi di morte, in particolare dopo la diagnosi di morte cerebrale.

La definizione di eutanasia in passato

«...se qualcuno non solo è incurabile ma anche oppresso da continue sofferenze, i sacerdoti e i magistrati, poiché non è più in grado di rendersi utile e la sua esistenza, gravosa per gli altri, è per lui solo fonte di dolore (e quindi non fa che sopravvivere alla propria morte), lo esortano a non prolungare quel male pestilenziale... In questo modo li convincono a porre fine alla propria vita digiunando o facendosi addormentare, così da non accorgersi nemmeno di morire. Ma non obbligano comunque nessuno ad uccidersi contro la propria volontà, né gli rivolgono meno cure... Chi invece si toglie la vita senza aver ricevuto prima il permesso dei magistrati e dei sacerdoti è considerato indegno.[2]»

In passato sotto la definizione di "eutanasia" ricadevano anche azioni od omissioni ritenute, anche oggi, giuridicamente ed eticamente ammissibili, come la rinuncia all'accanimento terapeutico e il ricorso alle cure palliative.[3]

In particolare, l'eutanasia passiva (od omissiva) comprendeva − in passato − differenti tipologie di azioni:

  • L'astensione o l'interruzione di un intervento medico perché non voluto dal morente (oggi chiamata "rifiuto delle cure").
  • L'astensione o l'interruzione di un intervento medico perché ritenuto futile o configurante accanimento terapeutico (oggi chiamata "desistenza terapeutica" o "rinuncia all'accanimento terapeutico").
  • L'astensione o l'interruzione arbitraria di un intervento medico di per sé indicato, per facilitare il morire di una persona (oggi è solo quest'azione a venire chiamata "eutanasia passiva").

L'eutanasia indiretta corrispondeva, invece, al ricorso alle cure palliative, che possono comprendere l'uso di analgesici e sedativi in quantità tali da comportare − come effetto secondario e non desiderato − l'accorciamento della vita del paziente.

Cenni storici

Nascita del termine "eutanasia"

Il filosofo inglese Francis Bacon introdusse il termine "eutanasia" nelle lingue moderne occidentali nel saggio Progresso della conoscenza (Of the Proficience and Advancement of Learning, 1605)[4]. In questo testo, Bacon invitava i medici a non abbandonare i malati inguaribili, e ad aiutarli a soffrire il meno possibile. Non vi era però, nell'idea di Bacon, il concetto esplicito di dare la morte. Allo stesso termine "eutanasia" Bacon attribuiva solo il significato etimologico di "buona morte" (morte non dolorosa); lo scopo del medico doveva essere quello di far sì che la morte (comunque sopraggiunta in modo "naturale") fosse non dolorosa.

Il termine iniziò ad avere corso comune a partire dalla fine del XIX secolo, a indicare un intervento medico tendente a porre fine alle sofferenze di una persona malata. In tale periodo emerse esplicitamente il concetto di "uccisione per pietà" (talora - anche se non sempre - identificabile con la fattispecie dell'omicidio del consenziente) come pratica non riprovevole in linea di principio.

L'eutanasia nell'antichità

Stele del codice di Hammurabi al Louvre.
Lo stesso argomento in dettaglio: Giuramento di Ippocrate e Codice di Hammurabi.

La questione della correttezza morale della somministrazione della morte è un tema controverso fin dagli albori della medicina. Nel Giuramento di Ippocrate (circa 420 a.C.) si legge: Non somministrerò ad alcuno, neppure se richiesto, un farmaco mortale, né suggerirò un tale consiglio; similmente a nessuna donna io darò un medicinale abortivo. D'altra parte, nel mondo classico, in determinate condizioni, il suicidio (e l'assistenza allo stesso) era spesso considerato con rispetto. Simili indicazioni etiche e deontologiche si possono rintracciare nel primo corpus legislativo della storia, il Codice di Hammurabi. Nell'Antico Testamento viene citato il caso di un suicidio assistito: quello di Saul (2 Samuele 1,6-10[5]): un soldato uccide Saul su sua richiesta; ma David in seguito condanna quel soldato a morte per omicidio. Le correnti di pensiero nell'ambito della filosofia morale più diffuse in epoca classica pre-cristiana, cioè l'epicureismo e lo stoicismo, consideravano il suicidio in linea di massima come un atto eticamente accettabile e degno di rispetto, in determinati contesti, senza trattare l'eutanasia medica come tipologia specifica. Un esempio di suicidio citato tra quelli ritenuti ammirevoli era quello di Seneca, assistito dal proprio medico e dai servitori, anche se in realtà fu condannato al suicidio da Nerone, come forma di condanna a morte "onorevole".[6] Comunque, dipendeva molto dalle idee dell'imperatore regnante o dalla sua simpatia per colui che aveva effettuato l'eutanasia: ad esempio Domiziano condannò il ricco liberto Tiberio Claudio Epafrodito per aver aiutato Nerone a suicidarsi[7], mentre lecito, in passato, era stato considerato l'aiuto per compiere l'atto dato a Marco Giunio Bruto o Gaio Sempronio Gracco. Fino all'epoca moderna in Africa presso i Dinka, i sommi sacerdoti giunti alla vecchiaia decidevano il giorno della loro morte nel quale venivano uccisi con un rito su loro esplicita richiesta, da tutta la comunità[8].

Il programma eugenetico nel nazismo

Lo stesso argomento in dettaglio: Aktion T4.

Il programma eugenetico nazista Aktion T4 fu anche chiamato «programma eutanasia», espressione che venne utilizzata allora da molti di coloro che erano coinvolti in quest'operazione, ma non può essere considerata a tutti gli effetti eutanasia: non prevedeva infatti il consenso dei pazienti, ma la soppressione contro la loro volontà. Il programma non era poi motivato da preoccupazione per il benessere dell'ammalato, come il desiderio di liberarlo dalla sofferenza, l'Aktion T4 veniva invece portato avanti principalmente a scopo eugenetico, per migliorare l'«igiene razziale» secondo l'ottica dell'ideologia nazista allora imperante. Mirava inoltre a diminuire le spese sanitarie ed assistenziali statali, considerando che le priorità economiche erano rivolte ad altre voci come il riarmo militare. Il programma fu definito dai contemporanei come una «eutanasia sociale».[9] A fronte di una grande opposizione interna il programma fu ufficialmente abbandonato nell'estate del 1941.

L'idea di ricorrere all'eugenetica si ripropose già all'inizio dell'anno successivo, con l'insuccesso dell'Operazione Barbarossa, questa volta in un contesto militare. Le notevoli difficoltà che la Wehrmacht incontrava durante la campagna sul fronte orientale indusse i comandi a prevedere dei «gruppi di eutanasia» il cui compito era «aiutare i soldati feriti». Anche su questo programma i vertici nazisti cercarono di stendere il velo della segretezza. Nelle ultime fasi del Terzo Reich testimonianze dirette riportano addirittura, che nella propaganda fosse prevista una sorta di eutanasia di stato, chiamata dai burocrati del regime «morte indolore mediante gas», da preferirsi nettamente al cadere in mano sovietica.[10]

URSS

In Unione Sovietica, a partire dalla promulgazione del codice penale del 1922, l'eutanasia e il suicidio assistito erano leciti e depenalizzati, se richiesti esplicitamente da una persona sofferente.[11]

Argomenti pro e contro l'eutanasia volontaria

Ragioni a favore dell'eutanasia

  • Libera scelta: considerando la libertà di scelta come fondamentale principio democratico ogni cittadino dovrebbe potersi esprimere, come nella manifestazione del proprio diritto di voto, anche nella sfera privata, nella quale i valori di coscienza sono insindacabili[12]
  • Qualità della vita: ad alcuni il dolore e la sofferenza che si sperimentano durante una malattia risultano incomprensibili ed insostenibili. Anche la terapia contro il dolore, che limita la sofferenza fisica, può non essere sufficiente a fronteggiare quella psichica conseguente alla situazione, principalmente legata alla perdita della propria indipendenza. Una società civile non dovrebbe imporre a nessuno questa condizione.[12]
  • Dignità: la convinzione profonda di non avere alcuna possibilità di recuperare ciò che aveva reso la vita degna di essere vissuta ed inoltre di essere destinati a pesare sempre maggiormente e per tempi indefiniti sui propri cari, rendendo pure a loro impossibile condurre la vita come prima.

Ragioni contro l'eutanasia

  • Giuramento di Ippocrate: ogni medico deve giurare su qualche variante di esso; la versione originale esclude esplicitamente l'eutanasia.
  • Morale: secondo molti essa può essere considerata moralmente inaccettabile.[12] Questa visione morale di solito vede l'eutanasia come un tipo di omicidio e l'eutanasia volontaria come un tipo di suicidio, la moralità del quale è oggetto di vivo dibattito.
  • Teologica: diverse religioni e moderne interpretazioni religiose considerano sia l'eutanasia che il suicidio come atti peccaminosi (Eutanasia e religione).
  • Piena consapevolezza: l'eutanasia può essere considerata volontaria soltanto se il paziente è in grado di intendere e di volere affinché possa prendere la decisione, ovvero se ha una comprensione adeguata delle opzioni e delle loro conseguenze. In alcuni casi, tale competenza cognitiva può essere difficile da determinare,[12] o può non esserci, vedi nel caso di disabilità gravi o psichiche dove la volontarietà è difficilmente distinguibile dall'istigazione al suicidio.
  • Necessità: se vi sono ragioni per supporre che la causa della malattia o della sofferenza di un paziente possa essere presto risolvibile, compatibilmente con la sua situazione clinica, una scelta alternativa all'eutanasia potrebbe essere quella di sperimentare nuovi trattamenti o far ricorso alle cure palliative.[12]
  • Desideri della famiglia: i membri della famiglia potrebbero desiderare di passare più tempo possibile col proprio caro prima che muoia; in alcuni casi, però, questo si può tradurre disfunzionalmente in una forma di incapacità di accettazione dell'inevitabilità del decesso. O viceversa, desiderare che muoia il prima possibile per interessi economici o per evitare di dover assistere l'ammalato.

Le opinioni

L'eutanasia è oggetto di vivo dibattito e al centro di accese controversie in ambito morale, religioso, legislativo, scientifico, filosofico, politico ed etico.

Distinzioni preliminari

Una prima distinzione di massima si può tracciare tra le seguenti posizioni[13]

  • dal punto di vista giuridico, morale e religioso vi è chi tende a considerare l'eutanasia attiva una fattispecie assimilabile all'omicidio. Anche dal punto di vista della deontologia medica qualche complicazione concettuale sorge dalla non semplice riconducibilità dell'eutanasia attiva ai concetti fondanti della medicina, diagnosi e terapia;
  • riguardo all'eutanasia passiva vi è chi pone in evidenza la sostanziale diversità - nel modo "naturale" con cui avviene la morte - rispetto all'eutanasia attiva (bisogna anche aggiungere, per completezza di trattazione, che molti tendono a non considerare "eutanasia" quella passiva, consistendo tale pratica - in gran parte dei casi - solo nell'astensione a praticare terapie nel pieno diritto - sancito dalla legge italiana - da parte del malato di rifiutarle);
  • vi sono differenze di approccio sull'argomento tra gli ambiti religioso e morale, da un lato, e quello giuridico dall'altro. In realtà, le posizioni bioetiche ufficiali della Chiesa cattolica sono contrarie all'eutanasia attiva diretta e la differenziano da quella passiva intesa come possibile interruzione dell'accanimento terapeutico[14], tenendo comunque distinta quest'ultima fattispecie dall'alimentazione e idratazione che secondo la Chiesa vanno sempre garantite, in quanto tendenti a soddisfare semplici bisogni fisiologici come la fame e la sete. Nella giurisprudenza e nel codice di deontologia medica i due casi devono essere considerati in modo nettamente diverso: la legge italiana, infatti, proibisce ad un medico di compiere terapie senza il consenso del paziente, quindi ulteriori limiti e divieti si possono porre solo sull'eutanasia attiva, mentre non si può fare nulla riguardo all'eutanasia passiva che di fatto può essere "garantito" dai diritti del paziente;
  • anche il dibattito sul cosiddetto "suicidio assistito" non è esente da distinguo o assimilazioni: mentre, ad esempio, esso viene considerato da taluni analogo all'eutanasia passiva (in quanto mezzo per procurare la morte), esso è una forma "intermedia" che nondimeno mantiene una sostanziale differenza rispetto all'eutanasia attiva, in quanto non prevede, da parte del soggetto assistente, alcuna partecipazione diretta alle azioni che conducono alla morte del richiedente (anche qui varrà la pena di ricordare che, comunque, la fattispecie di assistenza a un suicidio può configurarsi come reato a sé stante, come spiegato più avanti);
  • appare largamente condivisa comunque una discriminante fra la situazione di persone che chiedono l'eutanasia in quanto malati terminali, e quelle che invece, pur non essendo prossime alla morte, la richiedono la pratica per porre fine a sofferenze insostenibili di vario tipo e non sufficientemente trattabili da alcuna terapia del dolore;
  • altrettanto condivisa - e, in talune forme, anche recepita nella pratica giurisprudenziale e giurisdizionale - appare la discriminante tra persone che richiedano l'eutanasia in condizioni di piena capacità di intendere e di volere (indipendentemente dal fatto che abbiano la possibilità materiale di attuare praticamente il proposito, vedi il caso-Welby) rispetto a coloro che si trovino in situazioni di incoscienza irreversibile (coma, stato vegetativo persistente) e, comunque, incapaci di esprimere qualsivoglia volontà;
  • abbastanza recepita anche nell'attività giurisdizionale appare anche la distinzione circa la preterintenzionalità o meno dell'azione che causa la morte: per esempio, il decesso sopravvenuto a causa di effetti collaterali (o sovradosaggio resosi necessario a causa di assuefazione a dosi più basse) di un farmaco, è talora trattato in maniera differente da quello che fa seguito alla somministrazione di qualsivoglia sostanza allo scopo primario di procurare la morte; talvolta più dibattuto il caso di sospensione dell'alimentazione che, a seconda degli orientamenti e dei punti di vista, può essere considerata eutanasia passiva o attiva.

Posizioni politiche italiane

L'allora ministro Carlo Giovanardi

Nel marzo 2006 l'allora ministro italiano dei Rapporti con il Parlamento Carlo Giovanardi dichiarò: «…la legislazione nazista e le idee di Hitler in Europa stanno riemergendo, per esempio in Olanda, attraverso l'eutanasia e il dibattito su come si possono uccidere i bambini affetti da patologie»[15]. La dichiarazione diede luogo a un contenzioso diplomatico, a seguito del quale l'ambasciatore italiano nei Paesi Bassi fu formalmente convocato dal governo[16][17] dell'Aja per dare spiegazioni. Il ministro in seguito chiarì di aver parlato a titolo personale e non a nome del governo; vari esponenti della sua coalizione hanno comunque difeso il suo pronunciamento. La dichiarazione di Giovanardi fu, altresì, oggetto di pesanti critiche, tra cui quelle di Daniele Capezzone, allora segretario dei Radicali Italiani, che chiese formalmente le dimissioni del ministro, e quelle di 46 europarlamentari, che ne chiesero le dimissioni dal parlamento europeo.[16]

Il 22 settembre 2006 Piergiorgio Welby (copresidente dell'Associazione Luca Coscioni, che si batte per il diritto dei malati a decidere della propria sorte, nonché per la libertà di ricerca scientifica), affetto da distrofia muscolare, in una lettera aperta[18] al presidente della Repubblica chiese il riconoscimento del diritto all'eutanasia. Napolitano rispose[19] auspicando un confronto politico sull'argomento.

Più in generale si manifestarono, in Parlamento, tre aree trasversali agli schieramenti politici, a sostegno di tre distinte posizioni sul tema:

  • Un'area contraria, comprendente gran parte del centro-destra, che oggi forma, in maggioranza, il partito Il Popolo della Libertà (come AN e anche l'UDC, legata alla cultura cattolica), frange di Forza Italia, della Lega Nord, i cattolici del centro-sinistra (I Popolari UDEUR e La Margherita). Quest'area affrontò la questione dell'eutanasia aderendo ai principi morali (o religiosi) ai quali si ispirava. Anche gran parte dei movimenti di destra si disse contraria.
  • Un'area "possibilista", costituita in gran parte dagli ex Democratici di Sinistra, la quale si trovò nell'esigenza di dare risposte alla base laica del suo elettorato e al contempo convivere nella coalizione di governo con gli altri partiti. In particolare si deve ricordare che il Partito Democratico era formato da DS e da Margherita, di ispirazione cattolica (tale unione si era realizzata nel 2007). La posizione di quest'area (tranne sporadiche eccezioni) fu quella di procedere per gradi e affrontare per primi temi meno controversi, come il testamento biologico. Il dibattito sull'eutanasia, pur non escluso a priori, venne rimandato a un momento di minore conflittualità ideologica sulla materia. Anche alcuni esponenti della Lega Nord manifestarono una posizione simile.
  • Un'area favorevole, che comprendeva il gruppo Rosa nel Pugno (cioè gli attuali socialisti, i Radicali Italiani), la Sinistra radicale (Partito dei Comunisti Italiani, Partito della Rifondazione Comunista e Verdi) e anche esponenti di altri schieramenti: liberali della coalizione di centro-sinistra ma anche di destra (Riformatori Liberali), repubblicani della coalizione di centro-destra (es. Antonio Del Pennino), laici dentro Forza Italia (es. l'ex socialista Chiara Moroni). Tale area caldeggiò un dibattito sul tema e l'allineamento dell'Italia alle legislazioni europee più favorevoli all'eutanasia, segnatamente quella dei Paesi Bassi.

La battaglia delle associazioni che si batterono per una regolamentazione dell'eutanasia in senso non restrittivo si interessò, oltre che - ovviamente - sulla richiesta della sua legalizzazione, anche della liceità e del valore legale della sottoscrizione, da parte di chiunque, di cosiddette "dichiarazioni" (o "direttive") "anticipate" qualora questi, in futuro, si venisse a trovare nell'impossibilità di esprimersi in merito alle cure alle quali farsi sottoporre.

Comitato nazionale per la bioetica

Il Comitato nazionale per la bioetica (CNB) ha discusso ed effettuato ricerche su varie problematiche legate all'eutanasia e al rispetto delle volontà del malato. Fra i documenti del CNB più attinenti alla tematica del trattamento di quelle fasi in cui il malato non può esprimere volontà si citano:

  • le Dichiarazioni anticipate di trattamento (talora anche chiamate Direttive anticipate).[20] Tale documento tratta la natura delle cosiddette "dichiarazioni anticipate": vi si affrontano aspetti tecnico-legali quali la validità delle stesse, la vincolatività - se cioè debbano essere considerate obbligatorie od orientative - l'efficacia delle direttive anche a distanza di anni tra la loro stesura e l'eventuale attuazione di quanto in esse disposto, l'opportunità per il dichiarante di nominare anche un fiduciario che garantisca per l'attuazione delle direttive anticipate.
  • L'alimentazione e l'idratazione dei pazienti in stato vegetativo persistente-[20] In questo documento (composto poco dopo la morte di Terri Schiavo), si descrive la PEG (alimentazione e idratazione con sondino) come non assimilabile al caso di accanimento terapeutico. Si specifica che la relazione fu votata a maggioranza (2/3) con 18 favorevoli, 8 contrari, un astenuto a cui si aggiunsero altri 3 favorevoli al momento assenti.

Infine, l'eutanasia è materia d'insegnamento nei corsi di bioetica clinica, nella branca della bioetica; a partire dal (2005) sono in attivazione corsi al riguardo in tutte le facoltà di medicina italiane. Essi prevedono programmi con insegnamenti di etica allo scopo di formare degli operatori in grado di dibattere il problema con cognizione di causa.

Posizioni religiose

Lo stesso argomento in dettaglio: Eutanasia e religione.

Diverse religioni hanno preso posizione riguardo all'eutanasia, sebbene le posizioni siano divergenti o talora diametralmente opposte.

La Chiesa cattolica è contraria ad ogni forma d'eutanasia, attiva od omissiva, mentre incoraggia il ricorso alle cure palliative e ritiene moralmente accettabile l'uso di analgesici, per trattare il dolore, anche qualora comportino − come effetto secondario e non desiderato − l'accorciamento della vita del paziente. Consente invece di sospendere, dietro richiesta del paziente, procedure mediche che risultino onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi; vale a dire che configurino accanimento terapeutico. Tale posizione è confermata nei paragrafi 2277, 2278 e 2279 del Catechismo.[21] La Chiesa insegna inoltre che le cure che d'ordinario sono dovute all'ammalato, come l'idratazione e la nutrizione artificiale, non possono essere sospese qualora si preveda come conseguenza la morte del paziente per fame e per sete. Si configurerebbe, in questo caso, una vera e propria eutanasia per omissione.[22]

Le Chiese riformate, anche a causa della loro particolare struttura gerarchica, hanno spesso posizioni interne più variegate ed elastiche[23].

Nell'Islam, ad Allah è attribuito l'epiteto in arabo di Al-MuhyÎ (o Al-Mumìt), che significa "Colui che fa vivere o morire"[24] (Signore della vita e della morte). In base alla Sura IV-an Nisâ, v. 29[24], l'Islam proibisce esplicitamente il suicidio ed in particolare l'eutanasia, vietando parimenti l'omicidio, che è considerato alla stregua di un "suicidio spirituale" da parte del peccatore, che con la propria condotta determina la sua dannazione eterna.

Posizione del movimento per la difesa dei diritti dei disabili

Il movimento per la difesa dei diritti dei disabili ha fin dalla sua nascita negli Stati Uniti agli inizi degli anni 70 contrastato la legalizzazione dell'eutanasia[25] Sulla sua scia organizzazioni di disabili espressamente dedite a contrastare culturalmente e politicamente l'eutanasia sono nate durante gli anni 90. È il caso della statunitense Not Dead Yet e di Care Not Killing[26], una rete di oltre 40 associazioni inglesi. Posizioni analoghe sono sostenute da associazioni di disabili svedesi[27] e australiane[28]. Alla base del rifiuto c'è la considerazione che le motivazioni che spingono una persona all'eutanasia potrebbero essere legate più al loro status e condizione sociale che alla loro sofferenza e condizione fisica. In questo senso l'influenza negativa sulla qualità di vita della propria famiglia impegnata economicamente e personalmente nell'accudimento, lo status negativo riservato agli elementi non produttivi dalle culture occidentali e i diffusi e persistenti pregiudizi sociali potrebbero essere considerazioni sufficienti a dettare la scelta suicidaria.[27]

Sondaggi e inchieste

Sondaggi Eurispes dal 2015 al 2021 (Italia):

Legalizzazione dell’eutanasia 2015 2016 2019 2020 2021
55,2%[29] 59,9%[30] 73,4%[31] 75,2%[32] 70,4%[33]

In Italia, all'indomani della vicenda di cronaca in cui il trentanovenne Fabiano Antoniani ha ottenuto l'eutanasia poiché rimasto tetraplegico e cieco a causa di un incidente stradale, la maggior parte delle persone si dice a favore dell'eutanasia:[34][35][36]

Anni: '97 '98 '99 '00 '02 '03 '04 '05 '07 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '19
Si 50 48 42 55 49 55 52 47 54 42 40 39 40 37 37 42 42 56
Dipende dalle condizioni 8 8 15 7 15 9 14 25 17 44 43 47 46 49 50 48 46 37
No 42 44 43 38 36 36 34 28 19 14 17 14 14 14 13 10 12 7

Da un sondaggio dell'aprile 2006, pubblicato anche su Torino medica, l'organo ufficiale dell'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Torino, e avente come target infermieri (in maggioranza tra i 30 e i 40 anni, impiegati in reparti di terapia intensiva, lungo-degenza e chirurgia), è emerso che:[37][38]

  • il 74% degli infermieri interpellati è favorevole alla "dolce morte" passiva
    • di cui l'83% anche a quella attiva
  • il 44% ha avuto diverse esperienze di pazienti che hanno chiesto espressamente e ripetutamente di morire perché venisse posto fine alle loro sofferenze atroci e senza speranza.
  • il 76% invoca il testamento biologico;
  • l'8% si dichiara disposto a praticare l'eutanasia anche illegalmente, senza richiesta esplicita del paziente
  • il 37% si dice disposto ad aiutare i pazienti a mettere fine a un calvario, anche ricorrendo al suicidio assistito.
  • il 76% degli infermieri credenti è favorevole all'eutanasia volontaria.

I risultati del sondaggio torinese confermano quelli emersi da un'indagine del Centro di Bioetica dell'Università cattolica di Milano, e di altri sondaggi:

  • il 4% dei rianimatori interpellati ha ammesso di praticare l'"iniezione letale" (illegalmente, sulla base di quello che dice loro la coscienza).
  • Il 92% degli italiani interpellati ritiene che sia necessario superare l'attuale normativa repressiva;
  • il restante 8% si dice contrario all'eutanasia.

Al riguardo, bisogna dire che vi sono differenze di posizione anche in seno ai favorevoli all'eutanasia: vi è infatti chi ne propone la legalizzazione, altri che invece parlano di depenalizzazione. Cinzia Caporale[39], del Comitato Nazionale di Bioetica e fautrice della depenalizzazione, commentando i risultati dei sondaggi, lamentò il fatto che i medici considerino più importante la legalizzazione - con conseguente regolamentazione - dell'eutanasia piuttosto che la sua depenalizzazione, a motivo del fatto che la legalizzazione darebbe loro una protezione legale, lasciandoli invece esposti in caso di semplice depenalizzazione, laddove essi avrebbero potere discrezionale. In definitiva, secondo Cinzia Caporale, la legalizzazione sarebbe più un paravento per i medici che un aiuto per i malati. Questa riflessione sul caso specifico si spiega meglio chiarendo la posizione più ampia della Caporale in merito alla dicotomia diritto-morale.[40]

Da un sondaggio promosso dal quotidiano la Repubblica e condotto dalla rivista MicroMega emerse che 64% degli intervistati si dichiarò favorevole all'interruzione delle cure mediche per Piergiorgio Welby, come da lui richiesto, contro il 20% contrari. Anche il 50% dei cattolici praticanti risultò favorevole all'eutanasia[41], in netta controtendenza rispetto a quanto previsto dal magistero cattolico.[42].

Tra il 24 settembre e il 9 ottobre 2012 l'azienda svizzera Isopublic ha condotto un sondaggio on line per vagliare il consenso ad eutanasia, dichiarazione anticipata di trattamento, assistenza medica e legiferazione in merito alle politiche di fine vita. Dalla ricerca è emerso come la maggioranza degli europei sia favorevole all'autodeterminazione e, in caso di malattia incurabile, di una grave invalidità oppure di dolori non dominabili, prenderebbe in considerazione l'idea di ricorrere all'eutanasia. La maggioranza degli intervistati si è inoltre detta favorevole alla depenalizzazione dell'attività di assistenza professionale nel campo del fine vita.[43]

Casi celebri

Mina Welby (moglie di Piergiorgio Welby) e Beppino Englaro (padre di Eluana Englaro), nel 2011

Elena Moroni

Uno dei casi che senza dubbio fece più scalpore in Italia fu quello di un ingegnere di Monza, Ezio Forzatti, che il 21 giugno 1998 si introdusse nel reparto di terapia intensiva dove la moglie Elena Moroni, di 46 anni, si trovava ricoverata in coma irreversibile a seguito di un edema cerebrale. Egli aveva con sé una pistola scarica, che usò per minacciare il personale di servizio e tenerlo a distanza mentre staccava il respiratore che teneva in vita la moglie e, una volta accertatane la morte, si lasciò arrestare dagli agenti di polizia nel frattempo sopraggiunti.
Processato, Forzatti fu condannato nel giugno 2000 dalla corte d'Assise di Monza a sei anni e sei mesi di reclusione. La richiesta del pubblico ministero era di 9 anni di reclusione, ma la corte riconobbe a Forzatti l'attenuante della seminfermità mentale[44]. Al termine del successivo processo d'appello (aprile 2002), tenutosi a Milano, Forzatti fu ritenuto completamente in grado di intendere e di volere, e assolto perché il fatto non sussisteva.[45][46] Tra le motivazioni della sentenza, decisiva fu quella secondo la quale i giudici considerarono la donna clinicamente morta al momento del distacco del respiratore. La sentenza d'assoluzione fu salutata positivamente da molti e, di converso, suscitò prevedibili polemiche da parte degli oppositori dell'eutanasia[47].

Eluana Englaro

Molto dibattuto in Italia, per le implicazioni etiche e politiche che ha avuto, anche in relazione al dibattito sull'eutanasia e sul testamento biologico, è stato il caso di Eluana Englaro, una giovane donna di Lecco che, dopo un grave incidente stradale avvenuto nel 1992, è rimasta in stato vegetativo persistente fino alla sua morte nel febbraio del 2009. A seguito della richiesta del padre della donna di sospendere ogni terapia, e dopo una lunga vicenda giudiziaria, un decreto della Corte di Appello di Milano, confermato in Cassazione, ha stabilito l'interruzione del trattamento di sostegno vitale artificiale realizzato mediante alimentazione e idratazione e ha impartito delle disposizioni accessorie circa il protocollo da seguire nell'attuazione dell'interruzione del trattamento. Tra queste, oltre la sospensione dell'erogazione di presidi medici collaterali, anche la somministrazione di sedativi e antiepilettici.[48]

Prima e dopo la morte della donna, avvenuta nella clinica di Udine nella quale era ricoverata per dare attuazione alla sentenza il 9 febbraio 2009, la vicenda ha colpito fortemente l'opinione pubblica, spaccata in due, anche con roventi polemiche e strascichi politici. La polemica ha riguardato, oltre alle questioni etiche, scientifiche, giuridiche e politiche, anche le modalità che hanno condotto alla morte di Englaro per le quali si è parlato di eutanasia in relazione al prescritto utilizzo di sedativi.

Lo stesso argomento in dettaglio: Eluana Englaro.

Giovanni Nuvoli

Giovanni Nuvoli, ammalato di sclerosi laterale amiotrofica e ormai completamente paralizzato, chiese più volte ai medici che gli staccassero il respiratore artificiale che lo manteneva in vita. Il medico anestesista Tommaso Ciacca, che il 10 luglio 2007 stava per eseguire le sue volontà, fu bloccato dall'intervento dei carabinieri di Alghero e della procura di Sassari[49]. A seguito di ciò, il 16 luglio 2007 Giovanni Nuvoli iniziò uno sciopero della sete e della fame che lo portò alla morte il 23 luglio 2007[50].

Lo stesso argomento in dettaglio: Giovanni Nuvoli.

Piergiorgio Welby

Il dibattito sull'eutanasia si è riproposto, alla fine del 2006, quando il citato Piergiorgio Welby ha chiesto che gli venisse staccato il respiratore che lo teneva in vita. Welby è morto il 20 dicembre 2006 per insufficienza respiratoria sopravvenuta a seguito del distacco del respiratore a opera del medico anestesista Mario Riccio, di Cremona. Questi, in una conferenza stampa tenutasi il giorno dopo, ha confermato le circostanze della morte di Welby e si è autodenunciato. La Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha avviato un'indagine sul medico. Nel frattempo, il 1º febbraio 2007 l'Ordine dei medici di Cremona ha stabilito che la condotta tenuta da Riccio è stata corretta e non è meritevole di alcuna sanzione[51] sebbene, anche in questa occasione, la notizia non abbia mancato di suscitare polemiche[52]. Il 23 luglio 2007 il GUP di Roma, Zaira Secchi, ha definitivamente prosciolto il medico ordinando il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato. Secondo alcune posizioni, espresse soprattutto nella Chiesa cattolica, in questo caso, si sarebbe impropriamente tirato in ballo l'argomento "eutanasia", in quanto la questione riguardava solamente se fosse fondata la richiesta di Welby di sospendere qualsiasi terapia che lo tenesse in vita, incluso il distacco dal respiratore artificiale, cosa che lui, immobilizzato per via della distrofia muscolare, non poteva fare. Come per il caso Englaro, il ricorso era motivato dalla lettera del citato articolo 32 Cost.

Lo stesso argomento in dettaglio: Piergiorgio Welby.

Terri Schiavo

Negli Stati Uniti fece scalpore il caso di Terri Schiavo, in stato vegetativo persistente (PVS) dal 1990, al cui marito Michael la corte suprema dello Stato della Florida diede nel 2005 il permesso di sospendere l'alimentazione forzata. Anche in quel caso si discusse sulla correttezza dell'uso del termine eutanasia. La sospensione della terapia in casi di coma irreversibile o PVS è prassi normale negli Stati Uniti: il caso nacque perché i genitori di Terri si erano sempre opposti alla richiesta del genero, imputandola solo al suo desiderio di liberarsi della moglie. Terri divenne, suo malgrado, oggetto di battaglia ideologico-politica tra i sostenitori e gli oppositori dell'eutanasia.

L'esame autoptico praticato sulla donna dopo la sua morte appurò che il cervello di Terri Schiavo pesava circa la metà di quello di una donna in salute della stessa età, che gran parte delle cellule era irrimediabilmente distrutta o danneggiata, e che essa era totalmente incapace di percepire alcun senso, tanto meno sentire o vedere.

Lo stesso argomento in dettaglio: Terri Schiavo.

Le legislazioni sull'eutanasia in vari Paesi del mondo

Lo stesso argomento in dettaglio: Eutanasia nel mondo.

America

  • Argentina L'eutanasia attiva è proibita e punita penalmente al pari dell'omicidio, l'eutanasia passiva è invece ammessa e prevista legalmente nei casi di "malattie irreversibili e incurabili o che sono allo stadio terminale".[53]
  • Canada. Negli Stati di Manitoba e Ontario le direttive anticipate hanno valore legale.
  • Colombia. Non esiste una legge specifica sull'eutanasia. Tuttavia, in seguito a un pronunciamento della Corte Costituzionale, la pratica è permessa.
  • Stati Uniti d'America. La normativa varia a seconda degli Stati. Le direttive anticipate hanno generalmente valore legale. Nello Stato dell'Oregon è possibile, da parte del malato, richiedere farmaci letali. Una regolamentazione specifica di tale materia è tuttavia bloccata per opposizione di un tribunale federale.

Asia e Oceania

  • Australia. In alcuni Stati le cosiddette "direttive anticipate" hanno valore legale. Il Territorio del Nord legalizzò (1996) l'eutanasia attiva volontaria, ma il parlamento federale annullò tale provvedimento nel 1998.
  • Cina. Una legge del 1998 autorizza gli ospedali a praticare l'eutanasia ai malati terminali.
  • Nuova Zelanda. Nel 2020, tramite un referendum popolare il 65,87% dei votanti ha votato a favore della morte assistita in caso di gravissime condizioni di salute, così a partire dal 7 novembre dello stesso anno sarà legale.
  • Thailandia. È legale l'eutanasia passiva ed è permessa anche a cittadini stranieri[54].

Europa

     Eutanasia attiva legale

     Eutanasia passiva legale

     Tutte le forme di eutanasia proibite

     Situazione legale ambigua

  • Albania. Secondo una legge entrata in vigore nell'anno 1999, precisando che ogni forma di eutanasia volontaria era legale, secondo gli atti precisati prima nel 1995.[55]
  • Austria. Esisteva una legge permissiva sull'eutanasia, ma fu abrogata nel 1977.
  • Belgio. Dal 13 febbraio 2014 diventa il primo stato al mondo a legalizzare l'eutanasia senza alcun limite d'età, compresi i neonati. Uno studio del 2021[56] rivela che il 10% dei bambini morti fino a un anno di età ha ricevuto farmaci dai propri medici con “un’esplicita intenzione di accorciare la vita”.
  • Danimarca. Le cosiddette "direttive anticipate" hanno valore legale. I parenti del malato possono autorizzare l'interruzione delle cure.
  • Germania. Non è reato il suicidio assistito di un malato terminale o già in coma, purché il malato sia capace di intendere e di volere e ne faccia/abbia fatto esplicita richiesta. «L'accanimento terapeutico non può essere esercitato nemmeno su pazienti che non abbiano firmato il testamento biologico» ed è reato[57]
  • Italia. Il suicidio e il tentato suicidio non sono reato. L'eutanasia attiva è assimilabile, in generale, all'omicidio volontario (art. 575 c.p.). In caso di consenso del malato si configura la fattispecie prevista dall'art. 579 del Codice Penale (Omicidio del consenziente), punito con reclusione da 6 a 15 anni. Seguendo la sentenza Cass. Civile Sez. I n. 21748/07, il giudice, su richiesta del tutore legale e sentito un curatore speciale, può autorizzare la disattivazione dei presidi sanitari che tengano artificialmente in vita un paziente ormai in stato vegetativo (nel caso di specie, con sondino naso-gastrico), «di cui sia accertata l'irreversibilità secondo standard internazionali, e che [..] questi, se cosciente, non avrebbe prestato il suo consenso alla continuazione del trattamento» (non è richiesto che si sìa espresso esplicitamente contro, ma che sia ricostruibile anche indirettamente la sua volontà contraria), purtuttavia il «non consenso deve manifestarsi nella sua più ampia, espressa e consapevole forma» (Cass. civile, sez. III n. 23676/ 2008). Inoltre, la Consulta ha espresso un parere rispetto alla illegittimità costituzionale dell'art. 580 del Codice Penale (Istigazione o aiuto al suicidio), prevedendo una deroga all'applicazione dello stesso (non punibilità) in casi simili a quello posto in giudizio (Sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, G.U. 27 novembre 2019 n. 48). La sentenza arrivò a conclusione della vicenda del tetraplegico Fabiano Antoniani, conosciuto anche come DJ Fabo, trasportato in Svizzera nel febbraio 2017 dall'attivista Marco Cappato, al fine di ottenere l'eutanasia. Come atto di disobbedienza civile Cappato al rientro si autodenunciò alla Procura, focalizzando così sulla vicenda un acceso dibattito mediatico e politico.[58][59][60] Il 30 giugno 2021 è partita la raccolta firme, promossa dall’associazione Luca Coscioni e appoggiata dai radicali e dal partito +Europa di Emma Bonino, per indire il referendum che punta a legalizzare l’eutanasia. Recentemente, è stato raggiunto l’obiettivo delle 500.000 firme che devono essere raggiunte, per legge, entro 90 giorni dall’inizio della raccolta. Dopo la scadenza del termine, le firme verranno trasmesse alla Corte di Cassazione che, dopo aver controllato che siano presenti tutte le firme necessarie, che siano autentiche e che siano state raccolte effettivamente entro i 90 giorni previsti, deciderà se approvare o respingere la richiesta di referendum.
  • Lussemburgo. Il 19 febbraio 2008 il parlamento del Granducato di Lussemburgo ha approvato una proposta di legge che prevede l'eliminazione delle sanzioni penali contro i medici che mettono fine, su richiesta, alla vita dei malati. In particolare, il provvedimento prevede che l'eutanasia venga autorizzata per i malati terminali e coloro che soffrono di malattie incurabili, solo su richiesta ripetuta e col consenso di due medici e una commissione di esperti. A questa data il Lussemburgo si colloca terzo, dopo Paesi Bassi e Belgio, ad aver legalizzato l'eutanasia.
  • Paesi Bassi. Dal 1994 l'eutanasia cessò di essere perseguita penalmente, pur rimanendo un reato. Nel 2000 i Paesi Bassi divennero il primo Paese al mondo a dotarsi di una legge che regolamentava l'eutanasia e dal 1º aprile 2002 la legge è in vigore.
  • Regno Unito. L'aiuto al suicidio è perseguito a norma del Suicide Act del 1961, anche se sul piano giurisprudenziale e giurisdizionale vi sono aperture consistenti all'eutanasia passiva. È attualmente in discussione alla Camera dei Comuni l'Assisted Dying for the Terminally Ill Bill (Legge sulla morte assistita per malati terminali), che permetterebbe una forma di suicidio assistito simile a quella prevista dallo statunitense Oregon Death with Dignity Act del 1997.
  • Svezia. L'eutanasia non è perseguita penalmente.
  • Svizzera. È previsto il suicidio assistito. Viene praticato al di fuori delle istituzioni mediche statali da alcune associazioni come la Dignitas, che accetta le richieste (per malati terminali e affetti da gravi sofferenze) indipendentemente dalla nazionalità del richiedente. In Italia le informazioni sull'attività svolta dall'associazione Dignitas sono fornite dall'associazione Exit Italia[61].

Eutanasia e cure palliative

Le cure palliative risentono fortemente di una legislazione dove l'eutanasia è legalizzata.[62]

In un recente studio canadese [63] sono emerse infatti una serie di criticità. Tutti i medici coinvolti hanno parlato di un conflitto tra il mantenimento dei requisiti che rendono possibile l'accesso alla morte assistita (fra cui la condizione di provare sofferenze fisiche o mentali ritenute insopportabili) e un controllo efficace dei sintomi: i medici si sono trovati a sospendere l’uso di farmaci che avrebbero potuto alleviare il dolore, ma che avrebbero fatto perdere l’idoneità all'eutanasia. Molti medici hanno sottolineato il dilemma etico di presentare la morte assistita a pazienti che non l’hanno richiesta, che in questo modo possono sentirsi spinti a domandarla. Un gran numero di operatori di cure palliative ha confermato il forte impatto causato in loro dall’introduzione di questa legislazione che stravolge il rapporto medico-paziente, descrivendo come i pazienti pensino, a torto, che le cure palliative includano la morte assistita. I medici concordano nel ritenere che tale normativa indirizzi verso l’eutanasia risorse che altrimenti sarebbero destinate alle cure palliative.


Filmografia

Note

  1. ^ (EN) James Downar, Jesse W. Delaney e Laura Hawryluck, Guidelines for the withdrawal of life-sustaining measures, in Intensive Care Medicine, vol. 42, n. 6, 2016-06, pp. 1003–1017, DOI:10.1007/s00134-016-4330-7. URL consultato il 2 febbraio 2020.
  2. ^ Tommaso Moro, Utopia, Giunti Editore, p.118
  3. ^ Toscanamedica, nº 4 aprile 2007 − pag. 23[collegamento interrotto]
  4. ^ Deleule, Didier, Francis Bacon : prolonger la vie, aider à mourir, Rivista di storia della filosofia : LXVII, 1, 2012, Milano : Franco Angeli, 2012.
  5. ^ 2 Samuele 1,6-10, su La Parola - La Sacra Bibbia in italiano in Internet.
  6. ^ Profili: SENECA
  7. ^ Tacito, Annales, XV, 55
  8. ^ G. Lienhardt, Divinity and Experience: the Religion of the Dinka, Oxford, Clarendon Press, 1961.
  9. ^ Alfred Hoche - Karl Binding, Die Freigabe der Vernichtung Lebensunwertem Lebens, Leipzig, 1920
  10. ^ Hannah Arendt, La banalità del male, Feltrinelli, 1999, ISBN 88-07-10266-8, pagg. 117-118
  11. ^ art. 143, Nota, Codice penale della RSSFR (omicidio del consenziente compiuto «per compassione»)
  12. ^ a b c d e Voluntary Euthanasia (Stanford Encyclopedia of Philosophy) Una panoramica sull'eutanasia volontaria (Voluntary Euthanasia, Stanford Encyclopedia of Philosophy, First published Thu Apr 18, 1996; substantive revision Mon Feb 19, 2007)
  13. ^ Testamento biologico ed eutanasia passiva: un diritto costituzionale
  14. ^ L'eutanasia secondo la chiesa Cattolica
  15. ^ Si veda in proposito la voce eutanasia infantile.
  16. ^ a b Il "caso Giovanardi": «Olanda richiama l'ambasciatore italiano», dal Corriere della Sera, 17 marzo 2006
  17. ^ UE. Eurodeputati chiedono le dimissioni di Giovanardi Archiviato il 1º febbraio 2009 in Internet Archive., dal sito dell'ADUC.
  18. ^ Testo della lettera[collegamento interrotto] di Welby al Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
  19. ^ Testo della risposta di Giorgio Napolitano Archiviato il 28 gennaio 2007 in Internet Archive. a Pietro Welby.
  20. ^ a b Dichiarazioni anticipate di trattamento (PDF), su bioetica.governo.it, 18 dicembre 2003. URL consultato il 27 settembre 2017 (archiviato dall'url originale il 28 settembre 2017). e L'alimentazione e l'idratazione dei pazienti in stato vegetativo persistente (PDF), su bioetica.governo.it, 30 settembre 2005. URL consultato il 27 settembre 2017 (archiviato dall'url originale il 28 settembre 2017).
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  40. ^ «…il diritto […] dev'essere più simile a una scienza empirica che a una scienza formale: deve scoprire, attraverso l'attività di giuristi, giudici ed esperti, quali siano le condotte socialmente riconosciute da tradurre in norme giuridiche. Se il diritto venisse semplicemente inventato, e quindi imposto, le regole sarebbero o pregiudizievoli della libertà, oppure finirebbero con il non essere rispettate. In campo bioetico questo pericolo è assai concreto. Spesso le norme giuridiche corrispondono ad anacronistiche proibizioni di comportamenti comunque praticati dalla gran parte della popolazione, oppure, ove rispettate, sono una violazione dell'autonomia e del benessere fisico, psichico o economico degli individui interessati… Le soluzioni bioetiche sono infatti quasi sempre il risultato di un'applicazione deduttiva di problemi dell'etica o del diritto. Con la conseguenza di rinunciare alla misurazione della realtà individuale e sociale e, quindi, di privilegiare le dispute teologiche rispetto alla ricerca di soluzioni razionali fondate sulla conoscenza della realtà. Un approccio moralmente esecrabile quando si tratti della vita e della morte» (Il Sole 24 ore, 20/2/2000, citato in Rassegna SWIF - Sito Web Italiano per la Filosofia Archiviato il 19 febbraio 2007 in Internet Archive.).
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  49. ^ Nuvoli stava per morire fermato da agenti e procura su La Repubblica
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Bibliografia

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