Obiezione di coscienza
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Si definisce obiezione di coscienza il rifiuto di assolvere a un obbligo di legge gli effetti del cui espletamento si ritengano contrari alle proprie convinzioni ideologiche, morali o religiose. Colui che pratica tale opzione si chiama obiettore di coscienza. Caratteristica saliente dell’obiezione di coscienza è l’assunzione in prima persona delle conseguenze civili e penali che dall’obiezione derivano.
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[modifica] Obiezione di coscienza al servizio militare obbligatorio
L’obiettore di coscienza è, ad esempio, colui che si rifiuta di svolgere il servizio militare obbligatorio, sia in tempo di pace che, soprattutto, in tempo di guerra, in quanto l’assolvimento del servizio può comportare l’uccisione di altre persone in battaglia. È parimenti un obiettore di coscienza il medico ginecologo che si rifiuta di praticare l’aborto, sebbene la richiesta venga fatta dalla madre in base ad una legge vigente e l'organizzazione del servizio sanitario preveda l'applicazione della legge nella struttura in cui egli lavora.
Sebbene l’obiezione di coscienza non implichi in senso stretto il rifiuto di usare le armi, tuttavia moltissimi obiettori motivano la propria opzione sia con detto rifiuto sia con la volontà di non far parte di un’istituzione che sulle armi abbia fondamento (da qui il rifiuto, in caso di obiezione totale, di indossare l’uniforme anche in caso di assegnazione a compiti non armati, quali per esempio cuciniere o infermiere).
Nel mondo occidentale l'obiezione di coscienza come rifiuto del servizio militare ha originariamente motivazioni di carattere religioso. L'avvento dei cristianesimo determina un notevole sviluppo di questa forma di obiezione. La Chiesa dei primi secoli ha grandi sostenitori dell'obiezione di coscienza. La disciplina ecclesiastica fino al III secolo proibì ai battezzati di farsi soldati (divieto di "militare et bellare") e permise ai militari convertiti di rimanere nell'esercito a condizione di non uccidere e di non commettere atti di idolatria ("bellare").[1] San Cipriano, vescovo di Cartagine e "padre della chiesa", predicava: "Il mondo è bagnato di sangue fraterno: ecco che l'omicidio è crimine quando sono i singoli a commetterlo, ma diventa virtù quando è compiuto in nome dello stato. L'impunità per i delitti non l'assicura il motivo dell'innocenza, ma la grandezza della ferocia"[2].
Il primo grande obiettore di coscienza di cui conosciamo il nome è san Massimiliano. Secondo quanto stabilito dalla legge romana nel II secolo d.C. il servizio militare era obbligatorio per tutti i figli dei graduati. Massimiliano, pur essendo figlio del veterano Fabio Vittore, si rifiutò di arruolarsi nell'esercito romano. Per tale ragione il 12 marzo dell'anno 295 d.C. venne condannato dal proconsole Dione e giustiziato. Aveva ventun anni, tre mesi e diciotto giorni.
Dagli atti del processo leggiamo a chiare lettere che si rifiutava di fare il servizio militare per ragioni di coscienza.
"Dione disse:«Fa il militare se non vuoi morire». Massimiliano rispose: «Non faccio il soldato. Tagliami pure la testa, io non faccio il soldato per questo mondo, ma servo il mio Dio». Il proconsole Dione riprese:«Chi ti ha messo queste idee nella testa ?». Massimiliano rispose:«La mia coscienza e colui che mi ha chiamato». Dione si rivolse a suo padre Vittore:«Consiglia tuo figlio». Vittore rispose:«Lui sa da sé con la propria coscienza, che cosa deve fare»."[3].
"Con la compromissione della Chiesa nel potere temporale, la pratica dell'obiezione di coscienza al servizio militare si ridusse fino a scomparire quasi completamente (basti pensare alle crociate, nelle quali si uccideva nel nome di Dio); furono pochissimi i cristiani che rimasero fedeli alla linea. Recentemente la Chiesa cattolica ha mutato radicalmente il suo atteggiamento verso l'obiezione di coscienza, tornando a considerarla, come in origine, un dovere morale per il buon cristiano. Nel frattempo l'obiezione di coscienza al servizio militare viene riscoperta dalle chiese della riforma e praticato attivamente da alcune di queste (i Quaccheri, i Ducobori, i Mennoniti) che sono universalmente riconosciute come pacifiste. Importante è anche la posizione dei Testimoni di Geova che, per motivi religiosi rifiutano il servizio militare... "[4]
Gli aderenti al movimento religioso dei Testimoni di Geova rifiutano di svolgere qualsiasi servizio nei confronti dello Stato (e della bandiera) in quanto da essi ritenuti idoli, volendo così osservare il passo biblico: «Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra» (Es. 20:1-2). Da ciò deriva la loro posizione, che viene definita obiezione totale, che è condivisa anche dagli anarchici, che basano però il loro rifiuto su motivazioni politiche.
[modifica] In Italia
Fino alla promulgazione di una legge che regolamentasse la fattispecie (la legge 15 dicembre 1972 n. 772, c.d. "Legge Marcora"), l’obiezione di coscienza in Italia fu sempre trattata alla stessa stregua della renitenza alla leva (mancata presentazione al distretto militare per le visite di leva, o alla destinazione assegnata per lo svolgimento del servizio), oppure alla diserzione (che scatta al sesto giorno di renitenza). La legge sull’obiezione di coscienza permise di scegliere il servizio civile sostitutivo obbligatorio, di durata di 8 mesi superiore alla durata del servizio che si sarebbe dovuto svolgere (all’epoca 15 mesi per l’esercito, ridottisi poi a 12, e 22 per la Marina Militare, ridottisi poi a 18). Tale periodo aggiuntivo fu ritenuto, in tempi più recenti, punitivo, sicché, negli ultimi anni di vigore di tale legge il periodo di servizio civile fu ridotto a 1,1 volte il periodo massimo previsto per il servizio militare.
L'obiezione all'aborto, in Italia, è invece stata prevista con la legge 194 stessa permettendo ai medici obiettori di godere da subito della stessa tutela che gli obiettori al servizio militare hanno ottenuto solo nel 1972.
Fu proprio un Testimone di Geova il primo obiettore italiano documentato[5]: Remigio Caminetti, nel 1916, in piena Grande Guerra, finì sotto processo per diserzione a cause del suo rifiuto di indossare l’uniforme. Nel 1939, in piena èra fascista, Vittorio Giosuè Paschetto e Aldo Fornerone, per il loro diniego all’arruolamento furono condannati rispettivamente a 11 anni di reclusione e al confino.
Nel secondo dopoguerra, spiccano anche i casi di Rodrigo Castello, di Pietrelcina (BN), cristiano pentecostale condannato dal Tribunale militare e successivamente tornato in libertà a seguito di amnistia, e di Enrico Ceroni, altro Testimone di Geova che, dopo perizia psichiatrica, fu condannato a 5 mesi e 20 giorni di reclusione con il beneficio della condizionale.
Il primo processo penale di notevole risonanza fu quello a Pietro Pinna, svoltosi nel 1949. Pietro Pinna, che si appellava semplicemente ai principi della non violenza, fu condannato a 10 mesi di reclusione con il beneficio della condizionale. La notorietà che assunse il caso Pinna portò alla prima presentazione del progetto di legge relativo al riconoscimento dell'obiezione di coscienza (onorevole Colosso, Deputato del PSI, e onorevole Giordoni, Deputato della DC) e permise l’avvio di un dibattito ventennale - non privo di asprezze, polemiche e accuse di viltà, scarso patriottismo e alto tradimento - sull’obiezione di coscienza, che sfociò con la legge summenzionata. Il 1950 vede il processo di Eveloine Santi, obiettore di matrice valdese. Negli anni '60 si terranno poi i processi agli obiettori cattolici, Giuseppe Gozzini e Fabrizio Fabbrini. A questo si aggiunsero le forti prese di posizione in favore dell'obiezione di coscienza da parte di Padre Ernesto Balducci e di Don Lorenzo Milani.
Nel febbraio del 1970 viene fondata la "Lega degli obiettori di coscienza" (LOC) per iniziativa del Partito Radicale, di Pietro Pinna divenuto fondatore del "Movimento per la non violenza", del Senatore Luigi Anderlini e del valdese Giorgio Peyrot, esponente del gruppo cristiano "MIR" (Movimento Internazionale di Riconciliazione). Lo stesso Sen. Anderlini presenterà successivamente in Parlamento, insieme ai colleghi democristiani Giovanni Marcora e Carlo Fracanzani, una nuova proposta di legge per legalizzare l'obiezione di coscienza. Sarà il progetto presentato da Marcora a venire approvato dal Parlamento due anni dopo, risultando nella istituzione del servizio civile obbligatorio per chi rifiutava di prestare il servizio militare.
Attualmente, con il venir meno dell’obbligatorietà del servizio militare in Italia (2005), è venuta meno anche l’opzione del servizio civile per obiezione di coscienza.
Tra i casi più celebri di obiezione di coscienza vi è quello messo in opera dallo studente universitario statunitense David Miller. Questi, giovane pacifista e volontario cattolico, chiamato nel 1965 a svolgere servizio militare obbligatorio e verosimilmente destinato alle truppe impegnate nella Guerra del Vietnam, bruciò la cartolina-precetto a New York di fronte a una vasta platea di manifestanti riuniti nel Comitato di Coordinamento Nazionale per la Fine della Guerra in Vietnam (NCCEWV). Al gesto simbolico di David Miller seguì, quel giorno, quello analogo di altri centomila coscritti, che si erano dati ritrovo di fronte ai manifestanti in 40 città del Paese. Al termine della manifestazione David Miller fu arrestato dagli agenti dell’FBI e processato da una corte federale, che lo condannò a due anni di reclusione. Il gesto di rifiuto iniziato da Miller e i suoi compagni d’iniziativa servì ad aprire un dibattito politico che sfociò nel 1973 nell’abrogazione del servizio militare obbligatorio negli Stati Uniti.
[modifica] Altre forme di “obiezione di coscienza”
Come detto in epigrafe, l’obiezione implica che non vi siano altri modi per rispettare le proprie convinzioni etiche, morali, religiose o ideologiche se non infrangendo volontariamente e consapevolmente (da qui l’espressione “di coscienza”) la norma cui ci si oppone, e assumendosene la responsabilità in prima persona, senza coinvolgere altri soggetti.
Per questo motivo è arbitrario usare l’espressione “obiezione di coscienza” in riferimento ad alcuni fatti realmente accaduti (spesso ricorrenti e attuali) come, per esempio, il rifiuto di un architetto di dar corso a un progetto difforme dalla sua visione ideologica della società, del diniego di alcuni farmacisti di vendere prodotti anticoncezionali quali pillola o profilattico, alla mancata disponibilità di molti medici ginecologi di strutture sanitarie pubbliche a praticare l’operazione di aborto.
Ciò perché in molti dei casi citati il cosiddetto “obiettore” non affronta alcuna conseguenza penale o civile, non esistendo alcun obbligo - precostituito per legge - di svolgere le azioni che egli rifiuta di compiere.
Nel caso del medico obiettore, egli ha l'obbligo di prestare assistenza sanitaria se manca un sostituto. Se a una donna non viene effettuata l'interruzione di gravidanza, il medico rischia la radiazione dall'albo professionale, il licenziamento e l'interessata può chiedere il risarcimento del danno biologico.
Tale “obiezione” è, nei fatti, un’azione priva di qualsivoglia responsabilità personale e le cui conseguenze vanno a carico di soggetto terzo (nel caso di mancata prestazione sanitaria, l’utente richiedente il servizio al sistema sanitario nazionale), ovvero l’esatto contrario dei requisiti necessari per poter parlare di obiezione di coscienza.
Tuttavia tale forma di “obiezione” è consentita in tutti gli Stati del mondo occidentale che consentono l'interruzione volontaria della gravidanza, con l'eccezione dei casi di pericolo per la vita della donna, nei quali di solito l'obiezioe non è ammessa.
L'obiezione attua il principio della libertà di coscienza, e garantisce una libertà di opinione coerente con le azioni, laddove gli obblighi della legge incidono su radicate e profonde convizioni della persona.
[modifica] Note
- ^ Si veda: Ippolito, Tradizione Apostolica, cap. XVI; Origene, Contra Celsum, cap. V; Tertulliano, De Corona, cap. XI
- ^ Cipriano, Ad Donatum, cap. VI
- ^ Acta Maximiliani cap. 2,1-3
- ^ GO 4/1988, http://www.gioc.org/materiale/Documenti/NonViolenza/OdC%20in%20Italia.pdf, www.peacelink.org
- ^ http://www.triangoloviola.it/stitalia2.html
[modifica] Fonti relative a Cristianesimo e obiezione di coscienza
- "I cristiani e l'obiezione di coscienza al servizio militare", a cura di Angelo Cavagna, EDB 1992
- Pier Angelo Gramaglia "L'obiezione di coscienza nei primi secoli della chiesa" (pp. 47-64), in "I cristiani e l'obiezione di coscienza al servizio militare", a cura di Angelo Cavagna, EDB 1992
[modifica] Riferimenti normativi
- Legge 2 agosto 2007, n. 130 (Riforma dell'Obiezione di coscienza)
- Legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza).
- Legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza).
- 12 ottobre 1993, n. 413 (Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale).
- Legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza)
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
- (DE, EN, FR) Organizzazione europea per l'obiezione di coscienza
- (EN) Comitato centrale statunitense per gli obiettori di coscienza

