Sanzione

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In diritto, la sanzione è la conseguenza giuridica tipica che l'ordinamento collega all'illecito, ossia alla violazione del precetto. Il dovere, posto in capo ad un soggetto, di sottostare alla sanzione è detto responsabilità.

Accanto alle norme di condotta (dette primarie), che impongono doveri o obblighi, l'ordinamento contiene norme (dette secondarie o sanzionatorie) che rappresentano la sua "risposta" o "reazione" nel caso di inosservanza del comportamento prescritto, prevedendo una sanzione volta a scoraggiarla. Va detto che, se la maggioranza delle norme di condotta è assistita da una sanzione, vi possono essere anche obblighi e doveri non sanzionati; in casi come questi nel diritto romano si parlava di leges imperfectae (norme imperfette) in contrapposizione a quelle perfectae che invece sono assistite da sanzione.

Il soggetto che soggiace alla sanzione può essere una persona fisica o giuridica; tuttavia in alcuni ordinamenti, tra i quali quello italiano, le sanzioni penali possono essere comminate solamente a persone fisiche in virtù del principio espresso nel brocardo "societas delinquere non potest".

Indice

[modifica] Distinzioni

In generale, la sanzione si sostanzia nella limitazione di diritti o nell'imposizione di obblighi al soggetto responsabile, fino alla privazione della vita negli ordinamenti dove è prevista la pena di morte. La sanzione può essere risarcitoria, cioè finalizzata a reintegrare il danno subito da un altro soggetto in conseguenza dell'illecito, oppure punitiva, finalizzata cioè all'afflizione del trasgressore: la sanzione punitiva colpisce il comportamento illecito in sè, quella risarcitoria le sue conseguenze, cercando di compensarle. Tipico esempio di sanzione risarcitoria è l'obbligazione ex lege di risarcire il danno ingiusto causato con colpa o dolo, prevista nell'ordinamento italiano dall'art. 2043 del Codice civile; tipico esempio di sanzione punitiva è la pena, ossia la sanzione penale, prevista in conseguenza di un reato. Talvolta una sanzione può cumulare entrambe le funzioni: è il caso dei danni punitivi nei sistemi di common law. D'altra parte, la sanzione, oltre alle funzioni riparatoria e punitiva, ha anche una funzione preventiva: infatti, la certezza o, almeno, un'adeguata probabilità della sua applicazione ha l'effetto di indurre la maggior parte dei soggetti cui è destinata ad evitarla, astenendosi dal comportamento illecito.

Secondo la prevalente dottrina non sono sanzioni in senso proprio, anche se talvolta si usa questo termine per riferirsi ad esse, la nullità, l'annullabilità e, in generale, l'invalidità o inefficacia dell'atto. In questi casi, infatti, non siamo di fronte alle conseguenze previste da una norma secondaria a seguito dell'inosservanza dell'obbligo o dovere previsto in una norma primaria ma, piuttosto, all'effetto diretto di una norma che stabilisce un onere la cui osservanza è condizione per la validità ed efficacia dell'atto

Il concetto di sanzione viene a volte esteso facendovi rientrare non solo le conseguenze spiacevoli che l'ordinamento collega al comportamento illecito, di cui si è finora parlato (sanzioni negative), ma anche le conseguenze piacevoli che l'ordinamento collega al comportamento conforme alla norma (sanzioni positive), quali premi, incentivi ecc. Alcuni autori considerano sanzione positiva anche la validità e l'efficacia dell'atto conforme alla norma, sicché l'invalidità e l'inefficacia non sarebbero sanzioni negative ma inapplicazione di sanzioni positive.

[modifica] Altri significati

È detto sanzione anche l'atto con il quale il monarca approva una legge adottata dal parlamento, conferendogli così efficacia. Nella monarchia costituzionale la sanzione era lo strumento attraverso il quale il monarca partecipava alla funzione legislativa; nella monarchia parlamentare, invece, la sanzione, per tradizione o per disposizione costituzionale, non può essere negata, finendo così per assumere un rilievo puramente formale e fondersi con la promulgazione.

Il termine viene talvolta usato anche per designare l'approvazione di un atto legislativo o amministrativo da parte dell'autorità competente (come, ad esempio, nell'espressione: "La legge ha ottenuto la sanzione del parlamento") o di un'autorità superiore con funzioni di controllo.

Queste accezioni, oggi meno frequenti, sono in realtà quelle più vicine all'etimologia del termine. Nel diritto romano, infatti, era detta sanctio la parte finale della lex che ne garantiva l'efficacia, stabilendo le conseguenze delle violazioni, oltre a contenere eventuali disposizioni di coordinamento con altre leggi.

[modifica] Bibliografia

  • Norberto Bobbio, Sanzione, in "Novissimo Digesto", UTET, Torino, XVI, Torino, 1969, pp. 530-540.
  • Francesco D'Agostino, Sanzione, in "Enciclopedia del diritto", XLI, Giuffrè, Milano, 1989, pp. 303-328.
  • Realino Marra, Sanzione, in "Digesto delle discipline privatistiche. Sezione civile", UTET, Torino, XVIII, 1998, pp. 153-61.

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