Sentenza

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In diritto, la sentenza è il provvedimento di un giudice con il quale viene definita, in tutto od in parte, una causa tra due o più parti processuali.

Indice

[modifica] Principi generali

Ogni sentenza deve contenere le seguenti componenti, formalmente e logicamente distinguibili: to dell'esistenza o meno di un diritto senza creare, modificare, estinguere una situazione giuridica. Es: la sentenza che accerta l'avvenuta risoluzione del contratto, che accerta la nullità ecc...

  • costitutiva: La sentenza crea, modifica, estingue una situazione giuridica. Es: la sentenza che risolve un contratto, che annulla un contratto per errore, violenza o dolo ecc...
  • condanna: La sentenza apre la via all'esecuzione. Es: La sentenza condanna alla restituzione di una somma, condanna al risarcimento dei danni...

Per capire le differenze si pensi alla risoluzione del contratto.

Se al contratto è apposto un termine essenziale (es: ho bisogno dell'abito da sposa entro il 2 giugno in quanto in quella data mi devo sposare), e vi è inadempimento (l'abito viene confezionato in un tempo successivo), il contratto viene sciolto (rectius: si risolve) di diritto il giorno stesso dello scadere del termine: in tal caso il giudice, rilevato l'inadempimento, accerta l'intervenuta risoluzione del contratto (a partire dal 2 giugno, nel nostro caso). (Sentenza DICHIARATIVA o mero accertamento)

Se invece non è apposto alcun termine (es: affido ad una impresa il restauro della mia casa in campagna), e vi è inadempimento (la casa non viene restaurata e decido, così, di cambiare l'impresa appaltatrice), il contratto, per poter essere sciolto (Rectius: risolto), avrà bisono dell'intervento del giudice: in tal caso il giudice, rilevato l'inadempimento, risolverà il contratto (con effetti a partire dalla domanda giudiziale). (Sentenza COSTITUTIVA)

Se, accanto alle sopradescritte situazioni, fosse stata chiesta la condanna alla restituzione di quanto pagato, (anticipo, caparra), il giudice condannerà alla pagamento di tale somma (Sentenza di CONDANNA).

[modifica] Procedura penale

In campo penalistico, la sentenza è generalmente disciplinata dagli articoli 529 - 543 del codice di procedura penale.

I tipi principali di sentenza penale sono:

  • a di non luogo a procedere (articolo 425 c.p.p.)
  • b di proscioglimento o di assoluzione (articoli 529 e 530 c.p.p)
  • c di condanna

Ex articolo 424 c.p.p. il giudice, al termine dell'udienza preliminare, dopo che è stata chiusa la discussione pronuncia sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio La sentenza di non luogo a procedere viene pronunciata qualora sussista

  • una causa che estingue il reato
  • una causa per la quale l'azione penale non doveva essere proseguita
  • il fatto non è previsto dalla legge come reato
  • il fatto non sussiste
  • l'imputato non lo ha commesso
  • il fatto non costituisce reato
  • si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa

non può pronunciarla qualora ritenga che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza È assoggettabile a gravame cioè può essere impugnata da chi né abbia interesse

  • dal pubblico ministero (in ogni caso)
  • dall'imputato per ottenere una formula di proscioglimento più favorevole
  • dalla persona offesa e dalle altre parti private per le parti che le riguardano

Nuove attività investigative in presenza di una sentenza di non luogo a procedere sono normalmente esculse, salvo il caso in cui sopravvengano o si scoprano nuove prove idonee a determinare un rinvio a giudizio; in tal caso, previa revoca della sentenza di non luogo a procedere il giudice può autorizzare la riapertura delle indagini

il genus b racchiude le species di -b1non doversi procedere e di -b2 assoluzione la differenza tra le due forme di assoluzione è data dalle differenti cause che vi danno luogo: -b1 se l'azione penale non doveva essere iniziata o non proseguita il giudice adotta la formula dichiarativa "non doversi procedere" qualora manchi o sia insufficiente e contraddittoria una delle condizioni di procedibilità quali: -querela -istanza -richiesta di procedimento -autorizzazione a procedere -altra situazione atipica che si risolva in causa di improcedibilità sussiste una causa estintiva del reato -b2 il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo quando difetta la reità nel merito: -il fatto non sussiste -l'imputato non lo ha commesso -il fatto non costituisce reato -il fatto non è previsto dalla legge come reato difettano l'imputabilità e la punibilità dell'imputato: -il reato è stato commesso da persona non imputabile -il reato è stato commesso da persona non punibile

La formula assolutoria dubitativa per insufficienza di prove è stata soppressa quindi la sentenza di proscioglimento o assoluzione è sempre con formula piena

- la sentenza -c di condanna afferma la colpevolezza dell'imputato. Viene pronunciata solo qualora si sia formata la prova di piena reità, poiché la mancanza l'isufficienza di prove si risolve in proscioglimento. L'imputato, non è mai tenuto a fornire la prova negativa di colpevolezza, presumendosi sempre innocente.


  • Sentenza di non doversi procedere (art. 529 cpp)
  • Sentenza di assoluzione (art. 530 cpp)
  • Dichiarazione di estinzione del reato (art. 531 cpp)
  • Condanna dell'imputato (art. 533 cpp)
  • Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 534 cpp)

Con la c.d. legge Pecorella del 2006, nell'ordinamento italiano è stato introdotto il principio secondo cui il giudice può pronunciare sentenza di condanna a carico dell'imputato solo qualora la colpevolezza di questi emerga oltre ogni ragionevole dubbio. Tale principio trova la sua radice in una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1970, la In re Winship.

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