Lodo

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Il lodo è un negozio giuridico, assimilabile ad una sentenza, con cui si conclude un arbitrato. Esso è regolato dal Codice di Procedura Civile[1].

Propriamente, il lodo è emesso da un collegio arbitrale. Si parla di "lodi" anche con riferimento ad alcune leggi del Parlamento.

Indice

[modifica] Origine e significato del termine

La parola deriva dal latino medioevale laudum che voleva designare l'approvazione del signore feudale. Laudum col significato di "giudizio scritto" è presente nel 976 in un documento nella città di Piacenza.

Il termine derivato dal verbo lodare si ritrova in documenti del 1353 ad Orvieto e del 1374 nel territorio del monte Amiata, col significato di "arbitrare".[2]

Il lodo oggi è la decisione emessa da arbitri imparziali che mettono fine a un conflitto di interessi tramite un compromesso tra le parti interessate [3]

Affinché il lodo abbia reale efficacia deve essere trasformato in sentenza esecutiva ad opera del decreto del pretore.[4]

[modifica] Efficacia esecutiva del lodo

Secondo la disciplina vigente dal 1945, al termine del procedimento arbitrale, gli arbitri sono obbligati a depositare il lodo in cancelleria nel termine perentorio di 5 giorni. Senza il deposito, il lodo è giuridicamente inesistente e non ha efficacia negoziale tra le parti (Cass. 10 aprile 1957, n. 1238), che non possono nemmeno avviare le azioni ordinarie previste nei casi di violazione di un contratto, limitandosi a un'azione risarcitoria nei confronti degli arbitri inadempienti e infedeli (Cass. 1º dicembre 1979, n. 6277).

Dopo il deposito, il pretore firma un decreto di esecutività, con il quale il lodo acquista efficacia esecutiva, cioè assume il valore e produce stessi gli effetti di una sentenza.

Con la riforma del 1983, il lodo diviene vincolante tra le parti dal momento della sua ultima sottoscrizione, e il deposito diviene facoltativo: il deposito resta condizione per il decreto pretorile di esecutività, ma il lodo vale da subito come contratto.
Nelle competenze arbitrali, è inclusa la pronuncia su un conflitto di diritti soggettivi.

Con la riforma del 1994, oltre alla immediata vincolatività, pure l'impugnazione per nullità è svincolata dal deposito del lodo. Appena emesso, il lodo può essere impugnato per nullità. Diviene un atto non appellabile, ma impugnabile, quindi solo in determinati casi di censura con impugnazione a critica vincolata (art. 829 c.pc.).

[modifica] I "lodi" in ambito legislativo

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi le voci Lodo De Gasperi, Lodo Schifani e Lodo Alfano.

In ambito giornalistico, si è utilizzato tale termine per definire dei provvedimenti legislativi che non rientrano nell'istituto disciplinato dal codice di procedura civile.

[modifica] Riferimenti normativi

[modifica] Note

  1. ^ Codice di Procedura Civile, libro IV, Capitolo IV "Del Lodo"
  2. ^ Raffaella Setti, Redazione Consulenza Linguistica, Accademia della Crusca
  3. ^ Vedi: Grande Dizionario della Lingua Italiana a cura di S. Battaglia, UTET, Torino 1961-2002
  4. ^ Vedi Nuovo Etimologico a cura di M. Cortelazzo e P. Zolli, Zanichelli, Bologna 2002

[modifica] Bibliografia

  • Ascheri, M., Ancora tra consuetudini e statuti: prime esperienze (secoli X-XII) e precisazioni concettuali, in: Andenna, G. (cur.), Pensiero e sperimentazioni istituzionali nella 'Societas Christiana' (1046-1250). Atti della sedicesima Settimana internazionale di studio,(In particolare il paragrafo "Laudum Statutum" (p.193 ss) è di particolare interesse) Mendola, 26-31 agosto 2004, Vita e Pensiero, 2007, p.167-199. ISBN 88-343-1410-7.
  • Proto Pisani A., Per un nuovo titolo esecutivo di formazione stragiudiziale (Relazione al XXIV Convegno nazionale dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Siena 30 e 31 maggio 2003), in Foro italiano, 2003, fasc. 6, pt. 5, pp. 117-126.

[modifica] Voci correlate

[modifica] Collegamenti esterni

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