Arbitrato
L'arbitrato (dal latino arbitratus, cioè giudizio) è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie (cioè senza ricorso ad un procedimento giudiziario) per la soluzione di controversie civili e commerciali, svolta mediante l'affidamento di un apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti arbitri, normalmente in numero di 3, di cui 2 scelti da ciascuna delle parti ed il terzo di nomina da parte di una persona al di sopra delle parti (es. il Presidente di un Tribunale), i quali producono una loro pronuncia, detta lodo, che contiene la soluzione del caso ritenuta più appropriata.
La scelta di affidare la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale può essere fatta dalle parti direttamente alla redazione del contratto con l'inserimento di una apposita clausola compromissoria o, successivamente dopo l'insorgere della controversie, con la sottoscrizione di un apposito accordo, il compromesso arbitrale.
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[modifica] Disciplina ed efficacia
L'istituto dell'arbitrato è previsto dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840). È fatto divieto di ricorrere all'arbitrato per materie relative al diritto di famiglia e per quelle "che non possono formare oggetto di transazione", cioè come unico vero limite all'arbitrato l'indisponibilità del diritto è quindi la mancanza di capacità negoziale dello stesso.
Il giudizio arbitrale è un giudizio privato, il lodo un atto negoziale di autonomia privata alternativo al giudizio civile ordinario. Il lodo è privo di ius imperii, vale a dire è fondato sul consenso di entrambe le parti, ed è affidato inevitabilmente ad arbitri privi di potestà giurisdizionale di imperio. Né la forma (accertamento e declaratoria delle conseguenze), né il procedimento fortemente "processualizzato", né l'efficacia esecutiva attribuita da decreto del pretore ai lodi arbitrali, sono sufficienti ad equiparare il lodo ad una sentenza: i collegi arbitrali non sono organi giurisdizionali dello Stato, né organi giurisdizionali in genere.[1][2].
| Per approfondire, vedi la voce Giurisdizione. |
La clausola che rimetta la soluzione di eventuali controversie all'esito di un arbitrato (clausola compromissoria) deve essere espressa nel contratto (o in concorde atto distinto, compromesso) e non può mai essere presunta. Gli arbitratori devono sempre essere in numero dispari affinché si abbia esito determinato dell'arbitrato (sia sempre possibile, cioè, una pronuncia presa a maggioranza semplice) ed anche nel caso che il contratto ne preveda un numero pari, spetta al presidente del tribunale nominarne un altro aggiuntivo.
Il lodo, se rituale, ha efficacia vincolante nei rapporti fra le parti ed è suscettibile di ottenere efficacia di titolo esecutivo, se depositato alla cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato emesso e conferita capacità esecutiva dal giudice, al pari della sentenza emessa dall'autorità giudiziaria ordinaria. Il lodo rimane comunque un atto privato, al quale la legge ricollega gli stessi effetti dichiarativi della sentenza. Il lodo inoltre può, a prescindere dall'esecutività, essere impugnato per nullità, per revocazione o per opposizione di terzo.
[modifica] Processo Arbitrale
Il processo arbitrale nasce dalla domanda di arbitrato, l'atto con cui viene individuato l'oggetto del processo, che tendenzialmente coincide anche con l'oggetto del lodo. La proposizione della domanda di arbitrato, è equiparata alla domanda proposta in sede giurisdizionale; quindi si può affermare che:
- 1) la proposizione della domanda di arbitrato è atta per interrompere il corso della prescrizione e conseguentemente la sospensione della stessa, dal momento in cui viene proposta fino al momento in cui la decisione dell'arbitro (collegio arbitrale) non sia più impugnabile;
- 2) avendo il legislatore stabilito la possibilità di trascrizione della domanda di arbitrato, in relazione a beni immobili e beni mobili registrati, anche per quanto riguarda la tutela delle parti
Nei confronti dei terzi si ha lo stesso tipo di effetto del processo ordinario: una volta iniziato il processo arbitrale può succedere che una delle parti proponga un'eccezione relativa all'interprerazione, alla validità e all'efficacia della convenzione di arbitrato.
Eccezione di incompetenza: si fa riferimente al caso in cui durante il processo arbitrale vengano poste al giudice questioni che non rientrano all'interno, che esorbitano dunque dalla previsione della clausola compromissoria e patto comprromissorio, (si parla di competenza dell'arbitro come dell'esistenza del potere di giudicare nel merito la controversia). se la relativa eccezione di incompetenza non è fatta valere durante il procedimento, una volta emesso il lodo, questo non è più impugnabile per vizio di incompetenza dell'arbitro; si viene a creare un compromesso tacito.
L'eccezione di incompetenza per inesistenza, invalidità e inefficacia della convenzione di arbitrato va fatta valere nella prima difesa successiva alla nomina degli arbitri.
[modifica] Classificazioni
L'Arbitrato può essere classificato secondo vari criteri. Una prima grande classificazione si rinviene avendo attenzione alla modalità di svolgimento della procedura. Invero, se gli arbitri nel loro giudicare seguano le norme del Codice di Procedura Civile si parla di arbitrato rituale e la statuizione finale, detta lodo, pur essendo simile, per forma, ad una sentenza, ne può assumere la forza soltanto attraverso un procedimento giurisdizionale: attraverso il deposito del lodo presso la cancelleria del giudice competente per territorio e la successiva pronunzia, da parte del giudice, di un decreto che lo dichiara esecutivo.
Ove invece gli arbitri stabiliscano loro stessi le modalità di svolgimento della procedura l'arbitrato sarà irrituale e la statuizione finale avrà efficacia negoziale.
Inoltre l'arbitrato viene distinto in arbitrato secondo diritto o arbitrato in equità, a seconda che gli arbitri giudichino durante il procedimento secondo le norme sostanziali di un certo ordinamento giuridico o secondo criteri equitativi.
Una ulteriore distinzione può essere fatta tra arbitrato interno ed arbitrato internazionale. L'arbitrato internazionale, più precisamente detto arbitrato commerciale internazionale, al fine di non confonderlo con l'arbitrato tra stati, riguarda quelle controversie che hanno un particolare carattere di transnazionalità; ad esempio tra parti una italiana e l'altra straniera, oppure quando l'oggetto della controversia sottoposta ad arbitrato sia inerente al diritto del commercio internazionale.
Per il diritto interno l'arbitrato è internazionale quando una delle parti, se persona fisica, ha la residenza in uno stato estero o, se persona giuridica, ha la sede in uno stato estero [Art. 830, terzo comma c.p.c.].
L'importanza di questa distinzione è insita nel differente approccio compiuto dal Legislatore nazionale nei confronti degli interessi del commercio internazionale che hanno la necessità di vincoli e formalismi meno stringenti in materia di arbitrato.
Esiste anche il caso di Lodo inesistente, inefficace (stesso regime che vale per le sentenze, esistono sentenze nulle, che vanno impugnate nei termini affinché sia fatto valere il vizio pena l'irrilevabilità e sentenze inesistenti, il cui vizio può essere fatto valere da chiunque e in qulaunque sede). Il primo caso di inesistenza del lodo, che quindi può essere fatto valere da chiunque in qualunque momento, è la pronuncia su un diritto indisponibile, poi vi è il caso di mancanza di convenzione di arbitrato, di inesistenza di una parte e lodo con oggetto un diritto non identificato (le ultime due ipotesi sono rilevabili anche nel regime di validità della sentenza).
[modifica] Le Camere Arbitrali
In Italia la costituzione delle Camere arbitrali è affidata dalla legge alle Camere di Commercio e ad associazioni non regolamentate come ad esempio l'A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) o l'A.N.P.A.R.(Associazione Nazionale per l'Arbitrato e la Conciliazione). L'arbitrato è uno dei sistemi alternativi per deflazionare i processi ordinari pendenti avanti alle magistrature ordinarie per questo rientra a pieno titolo fra l'A.D.R. (Alternative Dispute Resolution).
[modifica] Arbitrato per i contenziosi giuslavoristici
Inizialmente, la conciliazione avveniva dietro istanza volontaria di entrambe le parti, solamente per i licenziamenti, e il rifiuto della proposta poteva produrre effetti ai fini della decisione.
Con la legittimazione delle clausole compromissorie e dell'obbligo di devolvere le controversie ad arbitri, e la composizione dei collegi arbitrali nelle Direzioni provinciali del Lavoro gestite dal Ministero competente, si supera il vincolo costituzionale che riserva il compito di applicare le leggi a una magistratura indipendente dall'esecutivo, sostituendola con una nuova struttura controllata dal Governo.
L'arbitrato è disciplinato dagli artt. 806-840 del codice di procedura civile che prevedono: eguale numero degli arbitri di parte; unico requisito di cittadinanza e non-interdizione; voto a maggioranza; obbligo di trascrizione e deposito in cancelleria del tribunale, al pari di una sentenza; lodo impugnabile per nullità, salvo che le parti nel mandato arbitrale abbiano chiesto un giudizio secondo equità (art. 822) o rinunciato all'impugnazione (sono nulli il giudizio secondo equità o la rinuncia se contenuti nella clausola compromissoria, art. 808); per le controversie di cui all'art. 409 c.pc., la clausola è nulla se pregiudica la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria (art. 808, comma 2); l 'esecutività può essere impugnata (art. 825), o sospesa in pendenza di giudizio dalla Corte d'appello (art. 830).
| Per approfondire, vedi la voce Articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. |
Con le modifiche introdotte dalla Legge n. 183 del 2010 (c.d.: "Collegato Lavoro"),inoltre, il lavoratore ha la possibilità di decidere, non prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, oppure a partire da 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto, se ricorrere all'arbitrato preventivamente e non più solo all'insorgere di una controversia. In caso di lite nel corso del rapporto di lavoro, pertanto, il prestatore ha la facoltà di scegliere se affidare la decisione della controversia ad arbitri, ossia soggetti terzi che non appartengono all'ordine giudiziario, oppure ad un giudice, organo investito del potere giurisdizionale. Tali modifiche non incidono sul licenziamento, la cui impugnazione rimane, per contro, di competenza del giudice ordinario e dovrà essere proposta entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso da parte dell'azienda (o dalla comunicazione dei motivi se non contestuali) (art. 6 L. 604/1966).
Il "Collegato Lavoro", inoltre, estende anche alle controversie di lavoro nel settore pubblico gli artt. 410, 411, 412, 412 ter e quater del c.p.c., con la contestuale abrogazione degli articoli 65 e 66 del D.Lgs. n. 165/2001.
[modifica] Note
- ^ Corte costituzionale 12 febbraio 1963, n. 2: «il decreto pretorile (ex articolo 825 c.p.c.) conferisce al lodo l'efficacia e non la natura di sentenza, in modo che manca nell'arbitro il potere di produrre atti sostanzialmente identici a quelli pronunciati dalla potestà del giudice»
- ^ Cassazione, sentenza n. 527 del 2000
[modifica] Bibliografia
- Angelo Buonfrate - Antonello Leogrande, L'arbitrato amministrato dalle Camere di Commercio, Giuffrè, 1998
- Angelo Buonfrate - Antonello Leogrande, L'arbitrato negli appalti pubblici, in ITALIA V., Le nuove leggi amministrative (commenti coordinati da), Giuffrè,2001
- Comoglio L.P., La durata ragionevole del processo e le forme alternative di tutela, in Rivista di diritto processuale, 2007, fasc. 3, pp. 591-619.
- Deodato G., Conciliazione ed arbitrato, fra indicazioni europee ed iniziative nazionali, in Iustitia, 2008, fasc. 2, pp. 179-194.
- Macolino A., Le ADR nel sistema delle comunicazioni di massa: tentativo di conciliazione ed arbitrato dinanzi all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in Giustizia civile, 2007, n. 6, pp. 259-262.
- Proto Pisani A., Per un nuovo titolo esecutivo di formazione stragiudiziale (Relazione al XXIV Convegno nazionale dell'Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile, Siena 30 e 31 maggio 2003), in Foro italiano, 2003, fasc. 6, pt. 5, pp. 117-126.
- Tedioli, Francesco (Febbraio 2007). La nuova disciplina dell'arbitrato. Studium Iuris (2): 139-144.
[modifica] Voci correlate
- Dieteta
- Lodo
- Arbitrato internazionale
- Arbitrato fra Stati
- Convenzione per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere
[modifica] Collegamenti esterni
- Camera Arbitrale, nazionale ed Internazionale di Milano
- Camera Arbitrale di Roma
- ArbitraX Istituto Arbitrale Immobiliare & Generale di Milano e delle Provincie Lombarde
- www.appaltieriserve.it - La Rivista con i lodi arbitrali e la giurisprudenza sugli appalti