Diffamazione

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Diffamazione è il termine giuridico che designa una forma di espressione che porti lesione all'onore di una persona o di una istituzione.

In quasi tutti gli ordinamenti non si ha diffamazione quando l'accusa non dimostri la falsità di quanto asserito. In altri, come quello italiano, la facoltà di dimostrare la verità delle asserzioni ritenute diffamatorie è fortemente limitata.

La diffamazione viene punita nella maggioranza degli stati. La diffamazione è considerata un delitto punito dal codice penale, ma che comporta anche la condanna a un risarcimento civile. La diffamazione viene anche presa in considerazione come una lesione del diritto alla vita privata da contemperare al diritto alla libertà di espressione dei fatti veritieri. [1] [2]

Indice

[modifica] Differenze terminologiche

In molti ordinamenti la diffamazione ha come sinonimo calunnia[3]

[modifica] La diffamazione in diritto romano

In diritto romano si distingueva una diffamazione verbale[4] da una scritta. La prima, già punita nella Legge delle XII tavole, trovò poi la sua regolazione in una lex Cornelia.[5] Successivamente ci fu un proliferare di libelli famosi, scritti che ledevano l'onorabilità. L'imperatore Costantino intervenne in tema di scritti denigratori anonimi.[6]

[modifica] La diffamazione in diritto italiano

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Diffamazione (diritto italiano).

[modifica] La diffamazione nel diritto degli Stati Uniti

Negli USA la diffamazione è "the communication of a statement that makes a false claim, expressively stated or implied to be factual, that may harm the reputation of an individual, business, product, group, government or nation" ovvero dire qualcosa di Falso e di dannoso per la reputazione altrui, spacciandolo per un dato di fatto. Chi dice il vero, o esprime opinioni personali, non fatti, non può essere condannato per diffamazione.

[modifica] La diffamazione nel diritto svizzero

In Svizzera la diffamazione è punita dall'art. 173 del codice penale svizzero.[7][8]

[modifica] La diffamazione nel diritto francese

Nel diritto francese la diffamazione è regolata dall'art. 29 della legge 29 luglio 1881 e viene definita come l'allegazione o l'imputazione di un fatto che porta lesione dell'onore o della considerazione della persona offesa.

Tutte le allegazioni o imputazioni di un fatto che porta attentato all'onore o alla considerazione della persona o del corpo al quale il fatto è attribuito è una diffamazione. La pubblicazione diretta o come riproduzione di questa allegazione o di questa imputazione è punibile anche se fatta in forma dubitativa o se colpisce una persona o un corpo non espressamente nominato ma di cui l'identificazione è resa possibile... Tutte le espressioni di oltraggio, termini di disprezzo o invettive senza l'attribuzione di un fatto specifico sono invece ingiurie. Non è necessario che il proposito sia calunnioso per rientrare sotto l'ambito della legge: la presentazione dei fatti può essere ingannevole. Per esempio dei fatti esatti citati fuori del contesto possono essere di natura tale a recare offesa alla reputazione di una persona. Pertanto mentre il diritto italiano pone la discriminante tra presenza o assenza dell'offeso, quello francese lo pone nell'imputazione di un fatto preciso o nella mera espressione di invettiva.

[modifica] Note

  1. ^ Gli stati che abusano dello strumento della diffamazione sono accusati di mascherare una forma di censura.
  2. ^ In molti ordinamenti la diffusione di fatti della vita privata vengono puniti indipendentemente dalle circostanza se essi siano veri o falsi
  3. ^ Anche nell'uso letterario diffamazione e calunnia sono sinonimi. La celeberrima aria de [[Il barbiere di Siviglia (Rossini)|]]:

    La calunnia è un venticello

    si tratta, secondo la terminologia del diritto italiano, di diffamazione e non di calunnia

  4. ^ cfr. Arrigo Manfredini, La diffamazione verbale nel diritto romano (1979)
  5. ^ [1]
  6. ^ Santalucia, Costantino e i «libelli famosi».
  7. ^ Art. 173 1. Delitti contro l’onore. Diffamazione
    • Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
    • Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.
    • Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.
    • Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.
    • Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.
  8. ^ Raccolta di decisioni Tribunali

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