Atto avente forza di legge
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In diritto un atto avente forza di legge è un atto normativo idoneo a produrre efficacemente e validamente gli effetti propri di una legge pur senza essere, per forma od origine, una legge in senso formale.
[modifica] Nell'ordinamento italiano
Nell'ordinamento italiano, oltre alle leggi ordinarie parlamentari e le regionali, possono aversi altri atti normativi, eventualmente prodotti da soggetti diversi dal Parlamento o dagli organi legislativi delle Regioni, capaci di produrre i medesimi effetti, a partire dalla cogenza (per la quale si parla appunto di "forza").
Tipici esempi di atto avente forza di legge sono il decreto legislativo (abbr. D.lgs.) e il decreto legge (D.L.), atti prodotti dal governo e che, una volta emanati o sanati, sia pure con qualche limitazione, hanno la stessa forza e lo stesso grado (nella gerarchia delle fonti del diritto) di una legge. Ad esempio, un decreto legge non può essere abrogato da un regolamento, perché nelle fonti del diritto vengono prima le leggi e gli atti aventi forza di legge, in subordine i regolamenti. Talvolta si possono considerare dei regolamenti come delle leggi quando questi regolamenti sono autonomi (lettara (c) art17 della legge 400/88), in quanto danno materilale normativo e regolarizzano ambiti non sottoposti alla regolamentazione della legge. Questa tesi fu portata avanti da Costantino Mortati ma non ha mai avuto grande successo.

