Esecuzione forzata

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L'esecuzione forzata è l'attuazione in via coatta del diritto del creditore. Si distingue in:

Non ogni obbligazione è sottoponibile ad esecuzione in forma specifica: lo sono le obbligazioni di consegnare una cosa determinata (ma non quelle aventi ad oggetto cose generiche) e le obbligazioni il cui oggetto consiste in un fare fungibile (casi in cui la realizzazione dell'oggetto dell'obbligazione avviene tramite terzi, nominati dal giudice).

Particolare caso di esecuzione in forma specifica è quello relativo all'obbligo di contrarre, che si attua con una sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto promesso ma non concluso (articolo 2932).

Cosa diversa dall'esecuzione in forma specifica è il risarcimento in forma specifica: mentre la prima è un mezzo di attuazione del diritto, il secondo è un mezzo per la rimozione diretta dei danni derivanti dall'inadempimento. Nel codice è prevista anche l'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di non fare (articolo 2933), ma in realtà si tratta di eseguire forzatamente un obbligo di fare (distruzione di un manufatto abusivo): in questi casi serve una sentenza che condanni il debitore a rimuovere l'opera.

Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c.:

  • le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti cui la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva
  • le scritture private autenticate (limitatamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute) nonché le cambiali e gli altri titoli di credito ai quali la legge espressamente attribuisce l'efficacia esecutiva
  • gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale abilitato a riceverli.

Il debitore può contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata proponendo l'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c.

[modifica] Competenza

La competenza, precedentemente ripartita tra Pretore e Tribunale, per effetto del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n.51 è stata attribuita esclusivamente al tribunale per ogni specie di esecuzione.

Per quanto concerne la competenza per territorio, è giudice competente il giudice nella cui circoscrizione si trovano le cose mobili o immobili da consegnare o rilasciare, o dove si trova il terzo che deve somme di denaro o cose al debitore esecutato, ovvero dove deve essere adempiuto l'obbligo di fare o di non fare.

[modifica] Voci correlate

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