Ordinanza

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Nell'ordinamento giuridico italiano il termine ordinanza è usato per identificare taluni provvedimenti amministrativi nonché un provvedimento del giudice solitamente emanato nel corso del procedimento.

Indice

[modifica] Le ordinanze amministrative

In generale l’autorità amministrativa emana ordinanze per imporre un determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di soggetti oppure ad un organo.

Si tratta di atti monocratici che creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare). In certi casi possono essere emanati in deroga all'ordinamento giuridico vigente (ma non ai suoi principi generali né a norme costituzionali): sono le cosiddette ordinanze libere, di cui sono esempi i bandi militari e le ordinanze contingibili e urgenti; quando questi atti contengono norme generali ed astratte sono considerati atti normativi e, quindi, fonti del diritto.

[modifica] Le ordinanze del giudice

Le ordinanze emanate dal giudice sono utilizzate in ambito amministrativo, civile, penale e costituzionale. Regolano lo svolgimento del processo ed in genere non hanno valenza decisoria (eccezioni: ordinanza di convalida di sfratto o di rilascio dell'immobile). Di norma è modificabile e revocabile dal giudice che l'ha emessa, inoltre deve essere brevemente motivata. Può essere pronunciata in udienza, quindi risulta dal verbale, o fuori udienza nel qual caso è scritta in calce al verbale ed è datata.

[modifica] L'ordinanza nel processo penale

In diritto processuale penale, l'ordinanza è un atto del procedimento penale, più precisamente si tratta di un provvedimento giudiziario che può essere adottato dal giudice in contraddittorio tra le parti (giudice per le indagini preliminari, giudice per l'udienza preliminare, giudice del dibattimento) ma non dal pubblico ministero. La sua funzione precipua è quella di provvedere ad una istanza di parte o di convalidare atti della pubblica accusa (per esempio misure precautelari).

Nel codice di procedura penale sono previsti diversi casi in cui il provvedimento del giudice possa assumere la forma della ordinanza; in particolare, con ordinanza, vengono dichiarate inammissibili le istanze ed i ricorsi che mancano dei requisiti di legittimità previsti dalla legge.

[modifica] L'ordinanza nel processo civile

In diritto processuale civile l'ordinanza è uno degli atti che il giudice emana nel corso del procedimento. Ha contenuto ordinatorio (in ciò si distingue dalla sentenza che invece ha contenuto decisorio) ed è tipicamente utilizzata per risolvere questioni procedurali e per regolare lo svolgimento del procedimento: è pertanto un provvedimento che viene emanato necessariamente durante il contraddittorio tra le parti. L'ordinanza deve recare motivazione non approfondita ma succinta è può essere revocata (ex art.134 cpc) fuori dai casi previsti dal comma III dell'art. 177 cpc (ordinanza irrevocabile).

Alcune ordinanze particolari, inserite dalle leggi 353/1990 e 534/1995, sono:

[modifica] L'ordinanza nel processo costituzionale

Il Giudice costituzionale quando risolve una controversia su un giudizio di legittimità costituzionale delle leggi puo emettere una decisione che puo assume sia la forma di una sentenza che la forma di una ordinanza.

Il giudice ricorre all'ordinanza sia:

-quando assume un provvedimento interlocutorio (ad esempio restituisce gli atti al giudice perché meglio motivi l'ordinanza di rimessione)

-quando rigetta la questione senza entrare nel merito (ad esempio quando manca uno dei requisiti necessari come il fatto che l'atto impugnato non possiede forza di legge)

-quando dichiara una questione inammissibile perché già risolta in senso positivo

-quando dichiara la manifesta infondatezza della questione

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