Dicastero per il clero

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Dicastero per il clero
Dicasterium pro clericis
Tratta di tutto quanto si riferisce ai presbiteri e ai diaconi del clero diocesano riguardo alle loro persone, al loro ministero pastorale e a ciò che è loro necessario per un suo fruttuoso esercizio (Praedicate evangelium, 113)
Eretto2 agosto 1564
Mutato nome10 gennaio 1968
5 giugno 2022
Prefettocardinale Lazarus You Heung-sik
Segretarioarcivescovo Andrés Gabriel Ferrada Moreira
Sottosegretariopresbitero Simone Renna,
presbitero Enrico Massignani (sottosegretario aggiunto),
monsignore Eamonn McLaughlin (sottosegretario aggiunto)
Emeriticardinale Beniamino Stella (prefetto emerito),
arcivescovo Joël Mercier (segretario emerito)
Sedepalazzo delle Congregazioni, piazza Pio XII, 3 - 00193 Roma
Sito ufficialewww.clerus.va
dati catholic-hierarchy.org
Santa Sede  · Chiesa cattolica
I dicasteri della Curia romana

Il Dicastero per il clero (in latino Dicasterium pro clericis) è uno dei 16 dicasteri della Curia romana.

L'odierno Dicastero per il clero trae la sua origine dalla Congregazione del concilio, dicastero istituito da papa Pio IV (1559-1565) con la Costituzione apostolica Alias Nos del 2 agosto 1564 per vigilare sull'applicazione e l'osservanza dei decreti disciplinari del concilio di Trento.

Essa compare, con il titolo in latino Congregatio pro executione et interpretatione concilii Tridentini, fra le quindici Congregazioni curiali (nove riguardanti la Chiesa cattolica, sei il governo degli Stati pontifici) istituite da papa Sisto V con la costituzione apostolica Immensa Aeterni Dei del 22 gennaio 1588. Questo documento ne precisa ulteriormente i compiti: interpretare i decreti conciliari relativi alla disciplina della Chiesa; monitorare la regolarità dei concili provinciali e dei sinodi diocesani previsti dal Tridentino ed esaminare i loro Acta; verificare la periodicità delle visite ad limina dei vescovi e studiarne le relazioni; controllare l'osservanza dell'obbligo della residenza dei vescovi; attuare la riforma dei fedeli e del clero in tutto il mondo cattolico.

Il nome della congregazione si è poi semplificato in "Sacra Congregazione del concilio".

Successivamente, la congregazione conobbe diverse modifiche significative circa le sue attribuzioni. Con la costituzione Sancta synodus Tridentina del 12 dicembre 1634, papa Urbano VIII le tolse le competenze sulla residenza dei vescovi, attribuite alla nuova Congregazione super residentia episcoporum, a capo del quale vi era il cardinale vicario di Roma, coadiuvato dal segretario della Congregazione del concilio.

Nel 1740, con la costituzione Decet Romanum Pontificem, papa Benedetto XIV istituì la Congregazione sullo stato delle Chiese (super statu ecclesiarum) preposta all'esame dei rapporti dei vescovi nelle visite ad limina; tale dicastero, noto con il nome di "congregazione del concilietto", costituiva una sottosezione della Congregazione del concilio, di cui condivideva il prefetto e il segretario.

Contestualmente, la Congregazione vide accrescere le proprie competenze, relative alle cause d'annullamento dei matrimoni (1741) in concorrenza con il Tribunale della Rota Romana, e relative all'annullamento dei voti religiosi (1748) in concorrenza con la Congregazione dei vescovi e regolari. Tutti questi cambiamenti portarono alla necessità di una revisione delle competenze e delle attribuzioni della Congregazione del concilio e ad una sua riforma amministrativa, messa in atto da papa Pio VI il 27 novembre 1775 con il breve apostolico Sacrosanctam Tridentinam synodum.

Nel corso dell'Ottocento sopravvennero nuove modifiche nelle competenze della Congregazione. Infatti, con il moltiplicarsi dei concili provinciali, papa Pio IX optò per affidare l'esame degli Acta dei concili ad uno specifico dicastero, la "Congregazione per la revisione dei concili provinciali", istituita nel 1849 ma poi nuovamente riunita a quella del concilio nel 1908. Inoltre, nel 1879 papa Leone XIII unì alla Congregazione del concilio la Congregazione dell'immunità ecclesiastica, che aveva ormai perso d'importanza con l'affermarsi del diritto pubblico e della prassi dei concordati.

Nel 1908 papa Pio X operò una radicale riforma della Curia romana e dei suoi dicasteri con la costituzione Sapienti consilio del 29 giugno. La Congregazione del concilio fu mantenuta con la riformulazione delle sue competenze:

  • doveva curare in modo particolare la disciplina del clero secolare e dei fedeli laici;
  • monitorare l'osservanza dei precetti della Chiesa, in particolare il digiuno, l'astinenza, l'osservanza dei giorni festivi, e notificare le dispense previste dal diritto;[1] e tutto ciò che riguarda la conservazione e l'amministrazione dei beni temporali della Chiesa (sodalizi, unioni, opere, lasciti, benefici, ecc.);
  • vigilare sulla regolarità dei concili provinciali e studiarne gli atti;[2]
  • era tribunale competente e legittimo per le materie di sua pertinenza;
  • infine alla Congregazione del concilio veniva annessa la soppressa Congregazione lauretana.[3]

Queste medesime disposizioni confluirono nel Codice di diritto canonico del 1917.[4]

Con la riforma della Curia romana stabilita da papa Paolo VI con la costituzione apostolica Regimini Ecclesiae universae del 15 agosto 1967, entrata in vigore il 10 gennaio 1968, si decretò: "Affinché il nome corrisponda più adeguatamente all'attività, la Sacra Congregazione del Concilio in avvenire sarà chiamata Sacra Congregazione per il Clero".[5]

Con lo stesso documento l'esame degli atti dei concili provinciali (e così anche degli atti delle conferenze episcopali) è stato trasferito alla competenza della Congregazione per i vescovi.

Le sue competenze sono state nuovamente fissate dalla costituzione apostolica Pastor Bonus, emanata da Giovanni Paolo II il 28 giugno 1988 e a sua volta modificata da papa Benedetto XVI il 16 gennaio 2013 con le lettere apostoliche in forma di motu proprio Ministrorum institutio e Fides per doctrinam, e da papa Francesco nel 2017 con il motu proprio Sanctuarium in Ecclesia.

Con la costituzione apostolica Praedicate evangelium del 19 marzo 2022 ha assunto l'attuale denominazione.

L'ambito di competenza del dicastero è definito dagli articoli 113-120 della Praedicate evangelium.[6]

È il dicastero che si occupa della promozione e del governo di tutto ciò che riguarda la formazione, la vita e il ministero dei presbiteri e dei diaconi sia del clero secolare diocesano sia delle comunità e ordini religiosi cattolici (eccetto, per questi ultimi, ciò che riguarda la loro vita come membri di tali comunità e ordini). Assiste i vescovi perché nelle loro diocesi siano coltivate col massimo impegno le vocazioni ai ministeri sacri e nei seminari, da istituire e dirigere a norma del diritto, gli alunni siano adeguatamente educati con una solida formazione sia umana e spirituale, sia dottrinale e pastorale. Vigila attentamente perché la convivenza ed il governo dei seminari rispondano pienamente alle esigenze dell'educazione sacerdotale ed i superiori e docenti contribuiscano, quanto più è possibile, con l'esempio della vita e la retta dottrina alla formazione della personalità dei ministri sacri. Promuove iniziative per l'aggiornamento intellettuale e pastorale del clero, vigila sui consigli pastorali e presbiterali, promuove un'adeguata distribuzione del clero nel mondo, vigila sulla conservazione e sull'amministrazione del patrimonio temporale della Chiesa, cura la congrua remunerazione, la previdenza per la invalidità e l'anzianità e l'assistenza sanitaria del clero.

Segretari per i seminari

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Sottosegretari

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Sottosegretari aggiunti

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  1. ^ Questa sezione riguarda le competenze in passato affidate alla Congregazione dell'immunità ecclesiastica che con la riforma viene soppressa.
  2. ^ Con la medesima costituzione viene soppressa la Congregazione per la revisione dei concili provinciali istituita da Pio IX.
  3. ^ Sapienti consilio, I, 4, 1-5.
  4. ^ Codex iuris canonici anni 1917, can. 250.
  5. ^ Regimini Ecclesiae universae, 65
  6. ^ Praedicate evangelium, articoli 113-120.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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