Articolo 41 bis
L'articolo 41-bis (Situazioni di emergenza) della Legge 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, comunemente chiamato Regime di carcere duro, prevede la possibilità per il Ministro della Giustizia di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti previste dalla stessa legge in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza per alcuni detenuti (anche in attesa di giudizio) incarcerati per reati di criminalità organizzata, terrorismo, eversione ed altri tipi di reato.
Il regime si applica a singoli detenuti ed è volto ad ostacolare le comunicazioni degli stessi con le organizzazioni criminali operanti all'esterno, i contatti tra appartenenti alla stessa organizzazione criminale all'interno del carcere ed i contrasti tra gli appartenenti a diverse organizzazioni criminali, così da evitare il verificarsi di delitti e garantire la sicurezza e l'ordine pubblico anche fuori dalle carceri.
La legge specifica le misure applicabili, tra cui le principali sono il rafforzamento delle misure di sicurezza con riguardo alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, restrizioni nel numero e nella modalità di svolgimento dei colloqui, la limitazione della permanenza all'aperto (cosiddetta ora d'aria) e la censura della corrispondenza[1].
Indice |
Storia [modifica]
L'art. 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario è stato introdotto dalla Legge 10 ottobre 1986, n. 663 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (c.d. Legge Gozzini)[2] e riguardava inizialmente soltanto le situazioni di rivolta od altre gravi situazioni di emergenza interna alle carceri italiane.
A seguito della strage di Capaci del 23 maggio 1992, dove perse la vita Giovanni Falcone, la moglie e gli uomini della sua scorta, fu introdotto dal d.l. 8 giugno 1992, n. 306 (c.d. Decreto antimafia Martelli-Scotti), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, un secondo comma al 41-bis, che consentiva al Ministro della Giustizia di sospendere per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica le regole di trattamento e gli istituti dell'ordinamento penitenziario nei confronti dei detenuti facenti parti dell'organizzazione criminale mafiosa.
Nel 1995 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) ha visitato le carceri italiane per verificare le condizioni di detenzione dei soggetti sottoposti al regime ex art. 41-bis. Ad avviso della delegazione, questa particolare fattispecie di regime detentivo era risultato il più duro tra tutti quelli presi in considerazione durante la visita ispettiva. La delegazione intravedeva nelle restrizioni gli estremi per definire i trattamenti come inumani e degradanti. I detenuti erano privati di tutti i programmi di attività e si trovavano, essenzialmente, tagliati fuori dal mondo esterno. La durata prolungata delle restrizioni provocava effetti dannosi che si traducevano in alterazioni delle facoltà sociali e mentali, spesso irreversibili[1][3].
La norma aveva carattere di temporaneità: la sua efficacia era limitata ad un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione. La sua efficacia è stata prorogata una prima volta fino al 31 dicembre 1999, una seconda volta fino al 31 dicembre 2000 ed una terza volta fino al 31 dicembre 2002.
In occasione del decennale della strage di Capaci, il 24 maggio 2002 il Consiglio dei Ministri approvò un disegno di legge di modifica degli articoli. 4-bis e 41-bis che fu poi approvato dal Parlamento come Legge 23 dicembre 2002, n. 279 Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario, prevedendo che il provvedimento ministeriale non poteva essere inferiore ad un anno e non poteva superare i due e che le proroghe successive potessero essere di solo un anno ciascuna; il regime di carcere duro venne esteso anche ai condannati per terrorismo ed eversione[4].
La legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica ha cambiato di nuovo i limiti temporali, tutt'ora in vigore: il provvedimento può durare quattro anni e le proroghe due anni ciascuna.
Procedimento di applicazione [modifica]
Soggetti [modifica]
Il carcere duro è applicabile per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge penitenziaria:
- delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
- delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso;
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'associazione mafiosa ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni mafiose;
- delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
- delitto di chi induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione;
- delitto di chi, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e chi fa commercio del materiale pornografico predetto;
- delitto di tratta di persone;
- delitto di acquisto e alienazione di schiavi;
- delitto di violenza sessuale di gruppo;
- delitto di sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Le carceri [modifica]
Attuali [modifica]
- Casa circondariale di Novara (NO).
- Casa di reclusione di Opera di Milano (MI).
- Casa circondariale di Cuneo (CN).
- Casa di reclusione di Parma (PR).
- Casa circondariale di Sanremo (IM).
- Casa circondariale di Tolmezzo (UD).
- Casa circondariale di Viterbo (VT).
- Casa circondariale - Casa di reclusione di Spoleto (PG).
- Casa di reclusione di Ascoli Piceno (AP).
- Casa circondariale di Terni (TR).
- Casa circondariale di Rebibbia di Roma (RM).
- Casa circondariale di L'Aquila (AQ).
- Centro penitenziario di Napoli Secondigliano (NA).
- Casa circondariale di Napoli Poggioreale (NA).
- Casa circondariale di Macomer (NU).
- Casa di reclusione di Mamone a Onanì (NU).
- Carcere di Badu 'e Carros di Nuoro (NU).
Precedenti [modifica]
In data 5 novembre 2009 il Guardasigilli Angelino Alfano ha reso pubblica la decisione del governo di riaprire le carceri di Pianosa e dell'Asinara, penitenziari nei quali sono stati storicamente detenuti i boss mafiosi in regime di 41 bis[5]. La ministra dell'ambiente Prestigiacomo ha detto che il carcere di Pianosa non riaprirà per motivi ambientali ma si studieranno soluzioni alternative[6].
Le reazioni dei boss mafiosi [modifica]
Mentre si discute la proroga della legge, Leoluca Bagarella, in teleconferenza durante un processo a Trapani, legge un comunicato contro il 41 bis, in cui accusa i politici di non aver mantenuto le promesse (cfr. Papello di Totò Riina).
Viene resa pubblica una lettera firmata da 31 boss mafiosi, con alcuni avvertimenti ai loro avvocati che, diventati parlamentari, li hanno dimenticati. In seguito, viene assegnata una scorta ad alcuni di questi avvocati e a Dell’Utri; quest'ultimo dopo alcuni mesi vi rinuncerà.
Il Tribunale di sorveglianza [modifica]
Il Tribunale di sorveglianza ha esercitato il potere di revocare il 41 bis a Michele Aiello[7] e ad Antonino Troia.[8]. In entrambi i casi la presidente dell'Associazione familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili Giovanna Maggiani Chelli ha contestato la decisione.[9][10]
Note [modifica]
- ^ a b Il regime di "carcere duro" ex art. 41-bis comma 2 o.p. Analisi degli aspetti giuridici ed applicativi. L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità
- ^ Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. URL consultato in data 25-09-2010.
- ^ Parlamento Europeo. Relazione 24 febbraio 2004 recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea (2003/2188(INI)). Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.
- ^ Carcere duro: il 41 bis esteso ai terroristi - Corriere della Sera, Pagina 19 (25 maggio 2002)
- ^ Iacopo Gori, Supercarceri, riaprirà Pianosa. È scontro tra Alfano e Matteoli, Corriere della Sera.it, 5 11 2009. URL consultato in data 25-09-2010.
- ^ Redazione, Pianosa, Prestigiacomo: "Il carcere non riaprirà" Ma Alfano non molla, il giornale.it, 6 11 2009. URL consultato in data 25-09-2010.
- ^ Il menù del carcere ha soltanto piselli e fave Aiello intollerante, il giudice: “Ai domiciliari” – Il Fatto Quotidiano
- ^ Mafia: revocato 41 bis a boss Troia, condannato per Capaci | News Cronaca | La Repubblica.it
- ^ Il boss Aiello soffre di favismo: ai domiciliari I familiari delle vittime: per noi è un insulto - Cronaca - Tgcom24
- ^ La revoca del 41bis al boss Troia: "Segnale devastante" - La Nazione - Firenze
Bibliografia [modifica]
- Claudio Defilippi; Debora Bosi, L'art. 41 bis Ord. Pen. e le garanzie del detenuto, Torino, G. Giappichelli Editore, 2007, pp.281. ISBN 88-7524-104-X
Collegamenti esterni [modifica]
- Legge 26 luglio 1975, n. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
- Legge 10 ottobre 1986, n. 663 Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.
- Legge 7 agosto 1992, n. 356 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa.
- Legge 23 dicembre 2002, n. 279 Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario.
- Legge 15 luglio 2009, n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.
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