Concorso esterno in associazione di tipo mafioso
Concorso esterno in associazione di tipo mafioso o concorso esterno in associazione mafiosa sono espressioni che indicano una forma di manifestazione del reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, previsto e punito dall'art. 416-bis del codice penale italiano. Il manifestarsi del concorso esterno si realizza con l'apporto di un contributo effettivo al perseguimento degli scopi illeciti di un'associazione di tipo mafioso senza però prender parte al sodalizio mafioso.
L'applicabilità del reato di associazione a delinquere di tipo mafioso anche a carico di soggetti estranei al sodalizio mafioso è stata, ed è tuttora, questione discussa in dottrina.
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[modifica] La normativa vigente riguardante i reati associativi
Il Codice Penale, Titolo V: "Dei delitti contro l'ordine pubblico", Art. 416 "Associazione per delinquere", Art. 416 bis "Associazioni di tipo mafioso anche straniere", Art. 416 ter "Scambio elettorale politicomafioso", regolamenta i delitti associativi contro l'Ordine Pubblico, cioè la collettività.
[modifica] Le caratteristiche
Il reato di associazione per delinquere (indipendentemente dalla sua configurazione come "mafiosa" ex 416 bis) è considerata da parte della dottrina fattispecie a concorso necessario, e ciò nonostante le sostanziali differenze sussistenti fra l'istituto del concorso e il reato di associazione a delinquere. In virtù di ciò tutti i soggetti aderenti all'associazione stessa dovrebbe essere legati dal vincolo associativo, ed avere la piena coscienza di far parte di tale associazione.
Il concorso esterno in associazione mafiosa, invece, si configura come una sorta di "concorso nel concorso necessario", ossia, come la condotta di soggetto esterno all'associazione a delinquere (e quindi di soggetto a cui non è richiesta l'adesione al vincolo associativo) che apporti un contributo effettivo al perseguimento degli scopi illeciti dell'associazione[1].
Tale contributo integrerà la fattispecie del reato in oggetto qualora sussistano una serie di requisiti, delineati, da ultimo, dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n° 22327 del 21 maggio 2003[2]:
- occasionalità e autonomia del contributo prestato;
- funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi associativi;
- efficienza causale del contributo al rafforzamento e al consolidamento dell'associazione;
- sussistenza, in capo al soggetto agente, del dolo generico, consistente nella consapevolezza di favorire il conseguimento degli scopi illeciti.
[modifica] Note
- ^ Manuale breve - diritto penale - S.D.Messina/G.Spinnato - Edizioni Giuffrè - 2009
- ^ Cass. Pen. S.U. n° 22327/03
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
- Partecipazione e concorso esterno nel delitto di associazione di tipo mafioso ( art.416 bis c.p.) Cass. Sezioni Unite 12 luglio 2005 , Sentenza Mannino
- Lex previa, sempre certa et stricta e il concorso esterno in associazione mafiosa
- Andrea Dell'Aira, Il concorso esterno in associazione mafiosa, tra percorsi giurisprudenziali, pareri dottrinali ed auspici di codificazione
- Codice penale
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