Prigione

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Isola di Alcatraz e relativa prigione (in disuso)

La prigione è il luogo dove vengono reclusi individui privati della libertà personale in quanto riconosciuti colpevoli di reati per i quali è prevista una pena detentiva, nonché alcune categorie[1] di imputati in attesa di giudizio. Si parla in quest'ultimo caso di carcerazione preventiva.

Sinonimi utilizzati per l'istituto di detenzione sono carcere, penitenziario, galera, istituto di pena, casa circondariale. Per estensione, si indica anche la pena inflitta ai prigionieri. Altre espressioni, anche relative alla pena, sono "bagno penale", "segrete", "reclusione", "ai lavori forzati", (con tono scherzoso si usa "andare al fresco" e "in gattabuia"[2]).

Indice

Etimologia [modifica]

Il termine indica, nell'uso corrente, sia una pena, che il luogo dove essa viene eseguita, sia una particolare tipologia edilizia destinata all'esecuzione della pena stessa.

Il termine "prigione" deriva dal latino prehensio, l'azione di catturare, mentre la parola "carcere" deriverebbe dal latino carcer, che ha radice dal verbo coercio da cui il significato di luogo ove si restringe, si rinchiude ed anche si castiga e si punisce. Il suo primo significato fu quello di 'recinto' e, più propriamente al plurale, delle sbarre del circo, dalle quali erompevano i carri partecipanti alle corse; solo in un secondo tempo, assunse quello di 'prigione', intesa come costrizione o comunque luogo in cui rinchiudere soggetti privati della libertà personale. V'è, però, qualche voce discorde che vuole l'espressione "carcere" derivante dall'ebraico carcar (tumulare, sotterrare).

Il termine "galera" deriva dalla pena inflitta al prigioniero in epoca antica, costretto a remare nelle galee.

Il termine "bagno penale" deriva dalla conversione dei bagni pubblici di Costantinopoli in prigione.

Il termine "segrete" è relativo alle prigioni dei castelli medievali.

Storia [modifica]

Giuridicamente, il problema penitenziario sorge dal giorno in cui la società politicamente e giuridicamente organizzata, avocando a sé ogni potere, stabilisce sanzioni penali per i trasgressori delle leggi, isolandoli in appositi luoghi detti appunto carceri che, secondo alcuni, deriverebbe da coercere, secondo altri dall'aramaico carcar che significa tumulare [3]. Ne troviamo, infatti, già menzione nella Bibbia, quando Giuseppe, figlio di Giacobbe, arrestato dai fratelli, fu calato in una cisterna in attesa di essere venduto schiavo al Ministro del Faraone (Gn 39,7). Le prigioni nacquero, verosimilmente, col sorgere della civile convivenza umana e svolsero, inizialmente, la funzione di allontanare dalla vita attiva e separare dalla comunità quei soggetti che il potere dominante considerava minacciosi per sé e/o nocivi alla comunità stessa.

Le esigenze di costrizione finirono con l'imporre, immediatamente, sistemi durissimi, peraltro inaspriti nei luoghi ove l'esercizio del potere divino era affidato ai responsabili della cosa pubblica, poiché si riteneva che l'offesa arrecata dal reo si estendesse alla divinità. Le testimonianze più lontane che ci sono pervenute ci descrivono prigioni orrende, cieche, ricavate nelle profondità della terra.

Le prigioni vere e proprie, quali strutture apposite per la custodia di persone indesiderabili, entrarono, però, in uso probabilmente dopo l'origine della "città". Per quanto delle prigioni si trovi già menzione nella Bibbia, le prime notizie abbastanza precise, relative ad esse, risalgono alla Grecia ed a Roma antiche.
Presso quei due popoli le prigioni erano composte da ambienti in cui i prigionieri erano protetti da un semplice vestibolo, nel quale, in taluni casi, avevano la libertà di incontrare parenti ed amici. Il carcere, comunque, non veniva mai preso in considerazione come misura punitiva, in quanto esso serviva in linea di principio ad continendos homines, non ad puniendos.

Nel diritto romano il carcere era considerato come un mezzo di detenzione preventiva in attesa della pena capitale o corporale, non era quindi previsto l'ergastolo (tra le prigioni romane più celebri si ricordi il carcere Mamertino che era riservato a coloro che si macchiavano di reati contro lo Stato, ne furono relegati tra l'altro Pietro Apostolo e Paolo di Tarso prima del martirio). Dell'antica Grecia funzionava il "sofronistero" dove erano rinchiusi i minorenni traviati, e il "pritaneo" dove fu rinchiuso Socrate, 30 giorni prima di ingoiare la cicuta [4].

I regni romano-barbarici introdussero la faida che autorizzava direttamente la vittima a rivalersi in qualsiasi misura sull'aggressore. Solo grazie al sistema feudale, allorché alla vendetta privata si sostituì la composizione pubblica, riapparve la carcerazione (celebre la Bastiglia in Francia costruita nel 1360 e distrutta nel 1789).

Il principio finalistico del carcere, quale istituto di espiazione di pena, risale alla Chiesa dei primi tempi della religione cristiana.
Il principio secondo il quale la pena deve essere espiata nelle carceri andrebbe fatto risalire, inoltre, all'ordinamento di diritto canonico, che prevedeva il ricorso all'afflizione del corpo per i chierici e per i laici che avessero peccato e commesso reati sulla base del principio che la Chiesa non ammetteva le cosiddette pene di sangue.

Più tardi con l'istituzione dell'inquisizione ecclesiastica fu introdotto il carcere a vita come strumento di espiazione morale della pena (a Roma fu costruito nel 1647 il Palazzo delle Prigioni tuttora visibile)[5]. Non mancarono, tuttavia, dei fecondi esempi di apostolato: Vincenzo de' Paoli (1581-1660) il quale fondò l'ordine delle Figlie della Carità, benemerite dell'assistenza, oppure Giuseppe Cafasso (1811-1860) che, per aver speso tutta la sua vita in favore dei detenuti, è stato assunto a patrono dei carcerati.

Il movimento illuminista seguendo il filone rivoluzionario e grazie a esponenti come Immanuel Kant (1724-1804), Cesare Beccaria (1738-1794) ed il napoletano Gaetano Filangeri (1753-1788) elaborò un nuovo sistema carcerario basato su principi morali, il libero arbitrio, l'integrità fisica e morale, l'istruzione e il lavoro. La pena, intesa come castigo e dolore, è volta a contrastare non più l'uomo ma il delitto come entità avulsa dal proprio autore. A causa degli austriaci, fu edificato a Milano nel 1764 un carcere di tipo cellulare che si basava sull'isolamento dei detenuti.

Con l'avvento della scuola positiva che si proponeva, non solo lo studio del delitto in sé, ma anche e principalmente dell'uomo delinquente, furono pubblicati i dati sperimentali di eminenti antropologi quali Cesare Lombroso (1835-1909), Enrico Ferri (1856-1929) ed il napoletano Enrico Pessina (1828-1916).

La prigione in Italia [modifica]

Tipi [modifica]

Ingresso del carcere di Regina Coeli a Roma

In Italia, ai sensi dell'art. 59 della legge 26 luglio 1975 n. 354, gli istituti penitenziari per adulti si dividono in quattro categorie[6]:

  1. istituti di custodia cautelare;
  2. istituti per l'esecuzione delle pene;
  3. istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza;
  4. centri di osservazione.
Istituti di custodia cautelare
Sono destinati ai reclusi in attesa di giudizio. L'articolo 60 dell'ordinamento penitenziario li distingue in case circondariali e mandamentali. Le prime sarebbero per la reclusione degli imputati a disposizione di qualunque autorità giudiziaria, le seconde per quelli a disposizione del pretore, ma con la soppressione della figura del pretore per la normativa che ha istituito il giudice unico (decreto legislativo 19 febbraio 1998 n.51) e quindi lo svuotamento del concetto di "mandamento" è venuta meno la distinzione funzionale tra i due tipi di casa: entrambi sono destinati alla custodia degli imputati a disposizione dell'autorità giudiziaria e dei fermati o arrestati e dei detenuti in transito.[7]
Istituti per l'esecuzione delle pene
Previsti dall'art. 61 dell'ordinamento penitenziario sono le case di arresto per l'espiazione della pena dell'arresto (mai istituite) e le case di reclusione per l'espiazione della pena della reclusione.[8]
Istituti per l'esecuzione delle misure di sicurezza
Individuati dall'art.62 dell'ordinamento penitenziario, sono: le colonie agricole, le case di lavoro, le case di cura e custodia, gli ospedali psichiatrici giudiziari.[9]
Centri di osservazione
Creati come istituti autonomi o sezioni di altri istituti nel 1961 con circolare ministeriale che per l'avvio di una sperimentazione relativa all'osservazione scientifica della personalità dei detenuti; questa sperimentazione fu avviata solo nell'istituto di Rebibbia, a Roma, e successivamente abbandonata.[10]

Le norme [modifica]

Le condizioni di vita delle carceri italiane sono regolamentate da una legge del 1975[11], nota come Ordinamento Penitenziario. Quanto ai "principi direttivi" della norma, l'articolo 1 recita:

« Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.
Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari.
I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.
Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.
 »

La pratica [modifica]

L'attuazione pratica della legge quanto a "trattamento rieducativo" e "reinserimento sociale" è, stando alle cronache e alle testimonianze, generalmente assai carente. In particolare, il lavoro carcerario [12] è regolamentato da norme obsolete, che lo rendono una concessione - rara, e spesso arbitraria - anziché l'esercizio di un diritto e di una possibilità di effettivo reinserimento.

Popolazione carceraria e sovraffollamento[13] [modifica]

L'aumento della popolazione carceraria, anche in rapporto ai recenti ingressi immigratori[14], ha generato nell'ultimo decennio un forte sovraffollamento degli istituti di pena[15], che deteriora ulteriormente la qualità della vita dei detenuti, già provati per le condizioni di limitata libertà. Le difficoltà strutturali possono in taluni casi essere attenuate dalla qualità gestionale: un esempio è quello della Casa Circondariale di Forlì[16].

Periodicamente lo Stato cerca di ridurre le tensioni indotte dal sovraffollamento carcerario attraverso indulti o amnistie che però, in assenza di interventi strategici sulla durata dei processi e sulle misure alternative alla detenzione, creano grandi dibattiti, ansia (spesso fomentata) nella pubblica opinione, e nessun miglioramento strutturale nella situazione carceraria complessiva [17]. Recentemente è stato convertito in legge il cosiddetto decreto legge svuota carceri emanato dal Governo Monti che cerca di ristabilire la situazione carceraria italiana evitando il provvedimento dell'indulto.[18]

La situazione nel 2009 [modifica]

Nel settembre 2009 il numero dei detenuti italiani ha raggiunto i massimi livelli dal dopoguerra, con un totale attorno ai 64.000 (99,6% della capienza massima tollerabile, in media - ma già ben oltre in molte regioni e per la popolazione maschile[19]), nonostante il calo dei numero dei reati negli ultimi due anni. Ciò ha prodotto la riduzione degli spazi disponibili, e la scomparsa degli spazi comunitari, oltre ad un raddoppio dei numero di suicidi (45 nei primi sette mesi del 2009, rispetto al 2008); il numero delle misure alternative sono scese al minimo storico (10.000).[20]

L'Italia è stata per la prima volta condannata dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo per "trattamenti inumani e degradanti", con risarcimento danni a carico[20].

Il ministro della giustizia Angelino Alfano ha annunciato un "piano carceri" con la costruzione di 17.000 posti in più entro il 2012. Lo stesso ministro, nel gennaio 2009, aveva parlato di carceri fuorilegge. A tal fine Alfano prevede di recuperare fondi dalla Cassa delle ammende, ente preposto al finanziamento dei programmi di reinserimento, per l'edilizia carceraria[20].

I morti in carcere [modifica]

In 10 anni nelle carceri italiane sono morti più di 1.500 detenuti: a causa di suicidi (circa un terzo del totale), assistenza sanitaria insufficiente, overdose o per cause non chiare[21]:

Anno numero morti suicidi
2000 165 61
2001 177 69
2002 160 52
2003 157 57
2004 156 52
2005 172 57
2006 134 50
2007 123 45
2008 142 46
2009 175 72
2010 184 66
2011 186 66
Totale 1935 693

I suicidi [modifica]

Il tasso di suicidi in carcere è altissimo: nel periodo che va dal 1980 al 2007 è stato di circa 20 volte quello registrato nella popolazione libera. La ricerca più completa sul suicidio in carcere, con dati sempre aggiornati, è curata dall'Agenzia "Ristretti Orizzonti"[21]. I suicidi avvengono prevalentemente nelle carceri più affollate e nei periodi iniziali della pena - cioè quando l'individuo deve confrontarsi con la prospettiva del tempo vuoto da trascorrere rinchiuso - e in quelli finali, quando per l'individuo ormai ridotto a dipendere anche mentalmente dall'istituzione totale in cui ha vissuto per anni e anni, privato nel tempo di relazioni, famiglia, risorse economiche tutto ristretto a determinati parametri imposti per motivi di sicurezza dall'ordinamento penitenziario, la porta del carcere si apre solo verso il nulla.

Donne in carcere [modifica]

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi Reclusione e Istituto a custodia attenuata per detenute madri con prole fino a tre anni.

Le donne sono una percentuale assai bassa della popolazione carceraria italiana: nel 2006 erano 1.670, contro 37.335 uomini (il 4,3% in media della popolazione detenuta, a fronte di una media europea del 5%)[22]. Ciò è da attribuirsi fondamentalmente alla possibilità da parte delle detenute di accedere a trattamenti particolari (detenzione domiciliare, custodia attenuata e così via).

L'ordinamento penitenziario italiano prevede che le madri detenute con prole inferiore ai tre anni debbano usufruire di trattamenti alternativi alla detenzione finalizzati a non traumatizzare eccessivamente i figli, che fino a quell'età devono in ogni caso rimanere sotto la tutela del genitore di sesso femminile se è quest'ultima a chiederlo espressamente. Tali trattamenti spaziano dalla detenzione domiciliare al soggiorno in istituti dedicati. I bambini presenti nelle carceri italiani sono comunque molto pochi e la loro presenza è in decremento, principalmente come conseguenza dell'applicazione di particolari misure alternative alla carcerazione di cui le donne possono usufruire.[23]

Note [modifica]

  1. ^ DIZIONARIO DEL CITTADINO - Custodia cautelare
  2. ^ Dizionario Sabatini Coletti 2012
  3. ^ Palazzo D., Appunti di storia del carcere, "Rassegna di studi penitenziari", 1967, pp. 1-23, p. 3
  4. ^ Palazzo D., Appunti di storia del carcere, "Rassegna di studi penitenziari", 1967, pp. 1-23, p. 4
  5. ^ Palazzo D., Appunti di storia del carcere, "Rassegna di studi penitenziari", 1967, pp. 1-23, p. 15
  6. ^ Sito ufficiale Ministero di Grazia e Giustizia
  7. ^ Sito ufficiale Ministero di Grazia e Giustizia
  8. ^ Sito ufficiale Ministero di Grazia e Giustizia
  9. ^ Sito ufficiale Ministero di Grazia e Giustizia
  10. ^ Sito ufficiale Ministero di Grazia e Giustizia
  11. ^ Legge 26 luglio 1975 n. 354. Per il testo vedi nel sito del Ministero della Giustizia
  12. ^ Vedi anche http://www.ristretti.it/areestudio/lavoro/index.htm
  13. ^ I dati aggiornati sono sempre disponibili alla pagina http://www.ristretti.it/areestudio/statistiche/index.htm
  14. ^ I detenuti extracomunitari, a giugno 2005, erano il 32,26% dell'intera popolazione carceraria (Fonte: Fondazione ISMU [1])
  15. ^ Gli istituti penitenziari italiani sono divisi in Case Mandamentali, Case Circondariali, case di Reclusione, Centri d'Osservazione, Istituti per le Misure di Sicurezza. Ad ogni tipo d'istituto, corrisponde una particolare categoria di detenuti, determinata dalla condizione giuridica in cui si trovano i ristretti.
  16. ^ Il carcere (quasi) modello esiste: è quello di Forlì
  17. ^ Per l'analisi statistica del sovraffollamento carcerario si vedano i dati 2006 del Ministero della Giustizia [2]
  18. ^ Legge n. 9/2012 c.d. svuota carceri: quando il sovraffollamento diventa un'emergenza, DirittoPenale.eu, 24 febbraio 2012. URL consultato in data 24 febbraio 2012.
  19. ^ Andrea Maria Candidi, "Gli istituti scoppiano anche in Lombardia", Il Sole 24 Ore, 7 settembre 2009
  20. ^ a b c Donatella Stasio, "Misure alternative all'attesa infinita del piano carceri", Il Sole 24 Ore, 7 settembre 2009
  21. ^ a b Morire di carcere. Dossier 2000-2010. ristretti.it. URL consultato in data 05-05-2010.
  22. ^ fonte: ISTAT
  23. ^ http://www.scuole.vda.it/istclassico/sitoliceo/Observatoire/projet_cde/g_prison.htm

Voci correlate [modifica]

Bibliografia [modifica]

Altri progetti [modifica]

in Italia

Collegamenti esterni [modifica]

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