Associazione di tipo mafioso
| Reato di Associazione di tipo mafioso |
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|---|---|
| Fonte | Codice penale italiano |
| Articolo | 416 bis c.p. |
| Competenza | tribunale collegiale |
| Procedibilità | di ufficio |
| Arresto | obbligatorio |
| Fermo | si |
| Pena prevista | membro semplice reclusione da cinque a dieci anni(aumentata da sette a quindici anni se l'associazione è armata),vertici dell'associazione reclusione da sette a dodici anni (aumentata da dieci a ventiquattro anni se l'associazione è armata) |
L'associazione per delinquere di tipo mafioso è una fattispecie di reato prevista dal codice penale italiano, all'art. 416 bis, introdotto dalla legge 13 settembre 1982 n. 646, e quindi all'interno del V titolo della seconda parte del codice stesso, ossia nella parte disciplinante i delitti contro l'ordine pubblico.
Indice |
Storiografia della normativa antimafia [modifica]
La storiografia fa risalire la comparsa del fenomeno mafioso in Sicilia già nella prima metà del XIX secolo. Già nel 1838, Pietro Ulloa, procuratore generale di Trapani, in un rapporto al Ministero di Giustizia del regno, segnala la presenza di associazioni segrete.
Nel 1865 appare nel linguaggio burocratico l'espressione "delitto di mafia", riferendolo tanto al mandante che al complice. È in questo periodo che la parola "mafia" inizia a connotare un'organizzazione segreta assai pericolosa ma di cui a stento si conoscono scopi e caratteristiche.
Il delitto Dalla Chiesa e l'introduzione del reato di associazione di tipo mafioso [modifica]
Fino al 1982, per far fronte ai delitti di mafia, si faceva ricorso all'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), ma tale fattispecie risultò ben presto inefficace di fronte alla vastità e alle dimensioni del fenomeno mafioso, e le sue manifestazioni tipiche.
Tra le finalità perseguite dai soggetti uniti dal vincolo associativo ve ne erano anche di lecite, e ciò costituì il più grande limite all'applicazione dell'art. 416 del codice penale.
Il 3 settembre 1982, l'uccisione del generale Dalla Chiesa e la successiva reazione di sdegno da parte dell'opinione pubblica, portò lo Stato nel giro di venti giorni a formulare e introdurre l'art. 416 bis, tramite la legge 646 del 13 settembre 1982, (detta "Rognoni-La Torre" dal nome dei promotori), dando così la propria risposta al grave fatto di sangue e cercando così di perseguire in modo più incisivo ed efficace al dilagare del fenomeno mafioso.
La nuova fattispecie prevede l'individuazione dei mezzi e degli obiettivi in presenza dei quali ci si trova di fronte ad una associazione di tipo mafioso. Il legislatore così prese atto della tipica manifestazione del fenomeno mafioso, definendone alcuni tratti specifici per la prima volta nel 1982. Infatti la definizione normativa di associazione di tipo mafioso di cui al terzo comma del 416 bis è:
"L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali".
Tratti distintivi [modifica]
Il mezzo che deve utilizzarsi per qualificare come mafiosa una associazione è quindi la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva.
Gli obiettivi sono:
- il compimento di delitti
- acquisire il controllo o la gestione di attività economiche
- concessioni
- autorizzazioni
- appalti o altri servizi pubblici
- procurare profitto o vantaggio a sé o ad altri
- limitare il libero esercizio del diritto di voto
- procurare a sé o ad altri voti durante le consultazioni elettorali
Gli ultimi due obiettivi sono stati inseriti nel 1992, con la legge 7 agosto 1992 n. 356, (c.d. legge Falcone - Borsellino) nell'ambito delle misure adottate a seguito delle stragi di Capaci (attentato a Giovanni Falcone) e di Via D'Amelio (attentato a Paolo Borsellino).
La norma prevede inoltre che anche nei casi di confisca di cui all'art 444 del codice di procedura penale italiano, si applichino le disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati previste dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia).
L'art. 416 bis dispone quindi la confisca dei beni, per tutte associazioni riconducibili a quelle di tipo mafioso, comunque localmente denominate (es., camorra, di 'ndrangheta, ecc.)
Inoltre la legge 7 marzo 1996 n. 109 ha introdotto nell'ordinamento italiano la previsione del riutilizzo dei beni sequestrati per finalità sociali assegnandoli ad enti locali, associazioni o cooperative.
Voci correlate [modifica]
- Associazione per delinquere
- Concorso esterno in associazione di tipo mafioso
- Organizzazione criminale
- Mafia
- Cosa nostra
- Cosa nostra americana
- Cosca
- Pio La Torre
- Rapporto Sangiorgi
- Scambio elettorale politico-mafioso
- Sicario
- Virginio Rognoni
Collegamenti esterni [modifica]
- Documento della Camera dei Deputati a commento dei dati statistici sulle misure di prevenzione collegate alla legge Rognoni-La Torre dal 2002 al 2006.
- Per la storia della normativa antimafia da altrodiritto.unifi.it.
- Testo dell'art. 416 bis del codice penale italiano
- I trent’anni della legge Rognoni-La Torre da antimafiaduemila, 13 settembre 2012.
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