Professore

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Professore è il titolo che in Italia spetta a chi insegna in una università o in una scuola secondaria. (In lingua inglese il titolo professor è invece riservato ai professori universitari; il termine profesor in spagnolo è usato non solo per gli insegnanti della scuola secondaria, ma anche per quelli della scuola primaria; anche in francese il termine è usato sia per le scuole secondarie che per le scuole primarie, nella forma Professeur des écoles; in tedesco il termine Professor ha un significato analogo a quello inglese in Germania, mentre in Austria l'uso è analogo a quello italiano. Le lingue non europee non permettono ovviamente confronti.)

A volte designa anche un musicista che suona in un'orchestra, specialmente sinfonica ("professore d'orchestra").

Indice

[modifica] Professore nell'università

Nel sistema universitario italiano, si distinguono i seguenti ruoli accademici:

  • professore ordinario (o professore di I fascia)
  • professore associato (o professore di II fascia)
  • professore aggregato, titolo riservato ai ricercatori con incarichi di insegnamento.

I professori universitari in ruolo possono operare negli Atenei di appartenenza per un "tempo definito" di 250 ore annuali (comprensive di lezioni ex cathedra, assistenza agli studenti e ai laureandi) o a "tempo pieno" (di almeno 350 ore annuali). Nel primo caso la retribuzione è minore, ma il professore ha diritto a svolgere la sua attività professionale anche in altri contesti. Tale disposizione, oltre ad andare incontro a particolari esigenze degli interessati, mira a garantire agli Atenei l'apporto di esperienze provenienti dal mondo produttivo, diminuendo il tasso di astratto accademismo. Il professore "a tempo definito" non può svolgere determinati incarichi amministrativi e di coordinamento (Presidenze di Facoltà, Direzioni dipartimentali e inter-dipartimentali, Consiglio d'Amministrazione e Rettorato).

A professori ordinari in pensione o per i quali siano stati accettate le dimissioni, che abbiano ricoperto ruoli di rilevante responsabilità istituzionale a livello di Ateneo o per la eccezionale produzione scientifica, gli atenei italiani possono conferire il titolo di professore emerito. Ai professori emeriti non competono particolari prerogative accademiche.

[modifica] Carriera nell'università

A seguito di valutazione comparativa di titoli pubblicati integrata dalla discussione degli stessi titoli e da una lezione cattedratica di fronte a una commissione nazionale di cinque componenti (tre professori ordinari e due associati confermati, uno dei quali è indicato tuttavia come "membro interno" dalla Facoltà che ha bandito il posto dopo aver avuto la garanzia della copertura stipendiale da parte del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione di un Ateneo) si consegue l'idoneità a professore di II fascia (associato non confermato).

All'atto della chiamata in ruolo da parte delle Facoltà universitarie (qualora vi siano più idonei nello stesso concorso, spetta al Consiglio di Facoltà stabilire chi debba essere reclutato, tra gli idonei e, generalmente, viene reclutato il candidato interno), s'assume per un triennio il titolo di professore associato (non confermato). Dopo un triennio di servizio in qualità di associato non confermato, si procede alla conferma in ruolo da parte di una commissione nazionale di tre professori (due ordinari, un associato), che esamina l'attività di ricerca e di didattica svolte nel triennio di prova. Se la conferma non avvenisse, il professore associato non confermato potrà presentarsi a una successiva commissione incaricata di valutarne i titoli.

A seguito sempre di valutazione comparativa dei titoli pubblicati, si può conseguire l'idoneità a professore di I fascia dopo giudizio favorevole della maggioranza di una commissione di cinque professori ordinari, uno dei quali designato come "membro interno" dalla Facoltà che ha bandito il concorso pubblico). All'atto della chiamata in ruolo da parte delle Facoltà universitarie (qualora vi siano più idonei nello stesso concorso, è la facoltà che decide chi debba essere reclutato e, generalmente, viene reclutato il candidato interno), l'idoneo assume per un triennio il titolo di professore straordinario. A seguito poi di una valutazione dei titoli pubblicati e delle attività istituzionali svolte da parte di una commissione nazionale di tre professori ordinari, dopo un triennio il professore straordinario, qualora venga confermato in ruolo, consegue la qualifica di professore ordinario, massimo grado della docenza accademica. Se la conferma non avvenisse, il professore straordinario potrà presentarsi a una successiva commissione incaricata di valutarne i titoli.

Alla "base" dell'ideale piramide (1. Professore di I fascia; 2. Professore di II fascia; 3. Ricercatore universitario) troviamo i ricercatori universitari che, almeno formalmente, non sono tenuti a esercitare attività didattica, ma solo di ricerca presso i dipartimenti universitari ove esercitano le loro funzioni. Si diventa ricercatore universitario a seguito di una valutazione comparativa bandita dalle singole facoltà universitarie ed espletata da una commissione di tre membri (uno ordinario, uno associato e un ricercatore confermato) che sottopone il candidato a esami scritti e orali e alla disamina delle eventuali pubblicazioni a stampa. A decorrere poi dal terzo anno dalla presa di servizio, il ricercatore universitario può ottenere la conferma in ruolo da una commissione nazionale di tre membri.

Attualmente, il ruolo in esaurimento degli "assistenti ordinari" - che a suo tempo avevano superato un concorso nazionale ma che non hanno superato, per diversi motivi, quello di idoneità a partire dal 1980 (anno di entrata in vigore della nuova normativa sul reclutamento del personale docente universitario) - è assimilato a quello del ricercatore universitario, col medesimo trattamento economico.

Il professore incaricato stabilizzato (anch'esso ruolo in esaurimento), invece, è oggetto di controversia. In Italia vi sono attualmente (al 28/10/2006) 68 professori "incaricati stabilizzati" che, per un motivo o per l'altro, non hanno conseguito il giudizio positivo d'idoneità a partire dal 1982. Essi svolgono attività didattica al pari di un professore di II fascia, ma godono di una retribuzione minore.

La stragrande maggioranza delle carriere universitarie inizia proprio con l'esercizio dell'attività di ricercatore (anche se tale condizione non è indispensabile); segue poi la nomina a professore di II fascia e infine la nomina a professore di I fascia. Teoricamente, questi passaggi possono essere saltati, cosicché un laureato può divenire direttamente professore di II fascia, o persino professore di I fascia, anche se ciò è molto improbabile, specialmente nell'ultimo caso.

Solitamente, dopo la laurea specialistica o magistrale (o laurea di vecchio ordinamento) e prima di diventare ricercatori universitari, si svolge un dottorato di ricerca o altra attività di collaborazione presso una cattedra afferente al settore disciplinare in questione come cultore della materia ed esercitatore ufficiale dei corsi. Dopo il dottorato di ricerca, si prosegue ottenendo assegni di ricerca di durata variabile da uno a quattro anni rinnovabili una sola volta, borse di studio-post dottorato, oppure contratti di docenza.

[modifica] I professori nella scuola secondaria

Il titolo di professore viene utilizzato anche per gli insegnanti di entrambi i gradi della scuola secondaria. Esso è accordato sia a quanti siano assunti in ruolo, sia a quanti ricevano un incarico di insegnamento a tempo determinato.

Da un punto di vista formale il titolo denota le persone che abbiano superato un esame che abilita alla professione corrispondente, in questo caso l'esame di abilitazione all'insegnamento; quindi è analogo agli altri titoli professionali come architetto, avvocato, ingegnere, medico. Secondo l'attuale normativa per accedere all'esame di abilitazione è necessaria una laurea specifica, a seconda della classe di concorso (correlata alla disciplina insegnata) scelta.
Dopo l'ultimo concorso a cattedra indetto nel 1999, la normativa più recente (ma anch'essa in via di revisione) prevede che per accedere all'esame di abilitazione occorra anche la frequenza di un corso biennale di specializzazione per l'insegnamento, correlato alla specifica classe di concorso.

[modifica] Voci correlate

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