Articolo 41 bis

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L'articolo 41-bis della Legge del 26 luglio 1975, n. 354[1] (legge sull'ordinamento penitenziario) è stato introdotto dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, prevedendo la possibilità per il Ministro della Giustizia di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti previste dalla stessa legge in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza. Per questo è stato deciso di adottare una riforma detta tass.

L'articolo è stato emendato dall'art.19 del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, che ha esteso tale facoltà ministeriale di sospensione delle regole di trattamento ai casi di detenuti (anche in attesa di giudizio) incarcerati per reati di criminalità organizzata, terrorismo o eversione, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica.

In questo secondo caso la legge specifica le misure applicabili, tra cui le principali sono il rafforzamento delle misure di sicurezza con riguardo alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, restrizioni nel numero e nella modalità di svolgimento dei colloqui, la limitazione della permanenza all'aperto (cosiddetta "ora d'aria"), la censura della corrispondenza.[2]

Alle stesse categorie di detenuti si applica l'art. 4 bis della stessa legge, che subordina la concessione di benefici carcerari e misure alternative alla detenzione (permessi premio, lavoro all'esterno, affidamento ai servizi sociali, semi-libertà, detenzione domiciliare) alla collaborazione con la giustizia.

Il complesso di queste misure è generalmente noto come "carcere duro".

Indice

[modifica] Storia

L'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario è stato introdotto con la legge 10/10/86 n. 663[3] (cosiddetta Legge Gozzini) e riguardava inizialmente soltanto le situazioni di rivolta o altre gravi situazioni di emergenza. A seguito della strage di Capaci del 1992 fu introdotto (decreto-legge 8/6/92 n. 306, convertito con legge 7/8/92 n. 356) un secondo comma che rendeva possibile l'applicazione del regime speciale ai detenuti per reati di criminalità organizzata; tale disposizione era valida per tre anni, ma successivi interventi legislativi (a partire dalla legge 16/2/95 n. 36) ne hanno prorogato di anno in anno la validità.

Nel 1995 il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (C.P.T.) ha visitato le carceri italiane per verificare le condizioni di detenzione dei soggetti sottoposti al regime ex art. 41-bis. Ad avviso della delegazione, questa particolare fattispecie di regime detentivo era risultato il più duro tra tutti quelli presi in considerazione durante la visita ispettiva. La delegazione intravedeva nelle restrizioni gli estremi per definire i trattamenti come inumani e degradanti. I detenuti erano privati di tutti i programmi di attività e si trovavano, essenzialmente, tagliati fuori dal mondo esterno. La durata prolungata delle restrizioni provocava effetti dannosi che si traducevano in alterazioni delle facoltà sociali e mentali, spesso irreversibili.[2][4]

In occasione del decennale della strage di Capaci il 24 maggio 2002 il Consiglio dei ministri approvò un disegno di legge che prevedeva:

  1. la proroga per ulteriori quattro anni dell'art. 41 bis (secondo comma), scadente al 31 dicembre 2002;
  2. l'applicazione anche ai reati di terrorismo ed eversione dei regimi speciali previsti dagli art. 4 bis e 41 bis.

Il Ministro della Giustizia Castelli avrebbe peraltro voluto rendere permanente la validità dell'art. 41 bis. In tal senso si orientò il Parlamento che con la legge 23/12/02 n. 279[5] approvava le proposte governative aggiungendo appunto la validità permanente dell'art. 41 bis la cui vigenza non ha quindi attualmente più alcun limite temporale.

Si veririficò una forte opposizione parlamentare all'introduzione dell'art. 41 bis, contenuto nella cosiddetta "Legge Martelli", opposizione praticata dalle forze di sinistra (escluso ovviamente il PSI) e dal Partito Radicale, fin dal 1993 (approvazione della c.d. "Legge Martelli" (n. 39/1990) da cui iniziò il processo di reintroduzione del "carcere duro".[senza fonte]

« La realtà dell'applicazione del 41bis è sicuramente più grave di quanto la Corte mostri di conoscere. »

Il detenuto poteva presentare ricorso e riottenere l'ammissione al normale regime carcerario, mentre i magistrati potevano richiedere la riapplicazione del carcere a regime duro ogni volta che il Parlamento prorogava il provvedimento, con delle varianti rispetto alla legge precedente, varianti che la rendevano riapplicabile.

Quando un provvedimento viene rinnovato di sei mesi in sei mesi i tempi burocratici necessari per il mafioso recluso per chiedere la revoca dell'isolamento, sono talmente lunghi che di solito la risposta alla domanda non arriva in tempo in sei mesi, e quando arriva la risposta, c'è già stato un nuovo provvedimento semestrale, contro il quale si deve di nuovo ricorrere.

Dopo la stabilizzazione del 41-bis, il detenuto può presentare più volte nel tempo richiesta di sospensione perché non sussistono più le condizioni, mentre a seguito di una sospensione non può essere nuovamente sottoposto a questo regime carcerario.

Il giudice di merito deve valutare se la persona sia ancora socialmente pericolosa, collegata con l'organizzazione mafiosa. La valutazione, difficilmente dimostrabile, si traduce facilmente nella revoca del 41bis senza alcun rischio e senza alcuna formale irregolarità.[senza fonte]

Con Legge 94 del 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", art. 2, co. 25 lettera g, la competenza a decidere sui reclami avverso l'applicazione del regime di 41-bis è stata trasferita in via esclusiva sul Tribunale di Sorveglianza di Roma.[senza fonte]

[modifica] Le reazioni dei boss mafiosi

Mentre si discute la proroga della legge, Leoluca Bagarella, in teleconferenza durante un processo a Trapani, legge un comunicato contro il 41 bis, in cui accusa i politici di non aver mantenuto le promesse (cfr. Papello di Totò Riina).

Viene resa pubblica una lettera firmata da 31 boss mafiosi, con alcuni avvertimenti ai loro avvocati che, diventati parlamentari, li hanno dimenticati. In seguito, viene assegnata una scorta ad alcuni di questi avvocati e a Dell’Utri; quest'ultimo dopo alcuni mesi vi rinuncerà.

[modifica] Le carceri

In data 5 novembre 2009 il Guardasigilli Angelino Alfano ha reso pubblica la decisione del governo di riaprire le carceri di Pianosa e dell'Asinara, penitenziari nei quali sono stati storicamente detenuti i boss mafiosi in regime di 41 bis[6].

Il ministro dell'ambiente Prestigiacomo ha detto che il carcere di Pianosa non riaprirà per motivi ambientali ma si studieranno soluzioni alternative[7].

[modifica] Note

  1. ^ Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. URL consultato il 25-09-2010.
  2. ^ a b Il regime di "carcere duro" ex art. 41-bis comma 2 o.p. Analisi degli aspetti giuridici ed applicativi. L'altro diritto. Centro di documentazione su carcere, devianza e marginalità.
  3. ^ Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà. URL consultato il 25-09-2010.
  4. ^ Parlamento Europeo. Relazione 24 febbraio 2004 recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea (2003/2188(INI)). Commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni.
  5. ^ Modifica degli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento penitenziario. URL consultato il 25-09-2010.
  6. ^ Iacopo Gori. «Supercarceri, riaprirà Pianosa. È scontro tra Alfano e Matteoli». Corriere della Sera.it, 5 11 2009. URL consultato in data 25-09-2010.
  7. ^ Redazione. «Pianosa, Prestigiacomo: "Il carcere non riaprirà" Ma Alfano non molla». il giornale.it, 6 11 2009. URL consultato in data 25-09-2010.

[modifica] Bibliografia

  • Claudio Defilippi; Debora Bosi, L'art. 41 bis Ord. Pen. e le garanzie del detenuto, Torino, G. Giappichelli Editore, 2007, pp.281. ISBN 88-7524-104-X

[modifica] Collegamenti esterni

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