Articolo 41 bis
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| « Basta essere incriminato per l’articolo 41-bis e automaticamente scatta il sequestro dei beni. Cosa più brutta della confisca dei beni non c’è » | |
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(Francesco Inzerillo in un'intercettazione[1].)
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L'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (legge sull'ordinamento penitenziario) prevede la possibilità per il Ministro della Giustizia di sospendere l'applicazione delle normali regole di trattamento dei detenuti previste dalla stessa legge in casi eccezionali di rivolta o di altre gravi situazioni di emergenza ovvero, quando ricorrano gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, nei confronti dei detenuti (anche in attesa di giudizio) per reati di criminalità organizzata, terrorismo o eversione. In questo secondo caso la legge specifica le misure applicabili tra cui le principali sono il rafforzamento delle misure di sicurezza con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza, restrizioni nel numero e nella modalità di svolgimento dei colloqui, la limitazione della permanenza all'aperto (cosiddetta "ora d'aria"), la censura della corrispondenza...
Alle stesse categorie di detenuti si applica l'art. 4 bis della stessa legge, che subordina la concessione di benefici carcerari e misure alternative alla detenzione (permessi premio, lavoro all'esterno, affidamento ai servizi sociali, semi-libertà, detenzione domiciliare) alla collaborazione con la giustizia.
Il complesso di queste misure è generalmente noto come "carcere duro per i mafiosi". Da più parti ne è stata messa in discussione la rispondenza ai principi generali in tema di trattamento dei detenuti; comunque fino a quasi una ventina d'anni fa la maggior parte della magistratura e delle forze politiche respingevano tali critiche e consideravano queste misure di grande importanza come strumento di lotta alla criminalità organizzata.
[modifica] Storia
L'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario è stato introdotto con la legge 10/10/86 n. 663 (cosiddetta Legge Gozzini) e riguardava inizialmente soltanto le situazioni di rivolta o altre gravi situazioni di emergenza. A seguito della strage di Capaci del 1992 fu introdotto (decreto-legge 8/6/92 n. 306, convertito con legge 7/8/92 n. 356) un secondo comma che rendeva possibile l'applicazione del regime speciale ai detenuti per reati di criminalità organizzata; tale disposizione era valida per tre anni, ma successivi interventi legislativi (a partire dalla legge 16/2/95 n. 36) ne hanno prorogato di anno in anno la validità.
In occasione del decennale della strage di Capaci il 24 maggio 2002 il Consiglio dei Ministri approvò un disegno di legge che prevedeva:
- la proroga per ulteriori quattro anni dell'art. 41 bis (secondo comma), scadente al 31 dicembre 2002;
- l'applicazione anche ai reati di terrorismo ed eversione dei regimi speciali previsti dagli art. 4 bis e 41 bis.
Il Ministro della Giustizia Castelli avrebbe peraltro voluto rendere permanente la validità dell'art. 41 bis. In tal senso si orientò il Parlamento che con la legge 23/12/02 n. 279 approvava le proposte governative aggiungendo appunto la validità permanente dell'art. 41 bis la cui vigenza non ha quindi attualmente più alcun limite temporale.
Il garantismo, spesso praticato in Italia su basi ideologiche o di schieramento, provocò una forte opposizione parlamentare e di piazza all'introduzione dell'art. 41 bis, contenuto nella c.d. "Legge Martelli", opposizione praticata dalla sinistra e dal partito Radicale, fin dal 1993 (approvazione della c.d. "Legge Martelli" (n. 39/1990) da cui iniziò il processo di reintroduzione del "carcere duro".[senza fonte]
| « La realtà dell'applicazione del 41bis è sicuramente più grave di quanto la Corte mostri di conoscere. » | |
Fu poi spesso la stessa parte politica che osteggiò la introduzione dell'art. 41 bis a lamentarsi della sua mancata applicazione:
| « Ancora una volta ad un boss del calibro di Antonino Madonia, membro di una delle famiglie mafiose più importanti di Palermo, condannato per tanti reati tra cui l’omicidio di Libero Grassi, viene revocato il regime del 41 bis dal tribunale di Sorveglianza » | |
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(commento del senatore Giuseppe Lumia (PD) sulla revoca del regime del 41 bis al boss Antonino Madonia e chiedendo l’intervento del ministro della Giustizia. Pubblicato su Panorama, 2 luglio 2008)
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Il detenuto poteva presentare ricorso e riottenere l'ammissione al normale regime carcerario, mentre i magistrati potevano richiedere la riapplicazione del carcere a regime duro ogni volta che il Parlamento prorogava il provvedimento, con delle varianti rispetto alla legge precedente, varianti che la rendevano riapplicabile.
Quando un provvedimento viene rinnovato di sei mesi in sei mesi i tempi burocratici necessari per il mafioso recluso per chiedere la revoca dell'isolamento, sono talmente lunghi che di solito la risposta alla domanda non arriva in tempo in sei mesi, e quando arriva la ridsposta, c'è già stato un nuovo provvedimento semestrale, contro il quale si deve di nuovo ricorrere.
Dopo la stabilizzazione del 41-bis, il detenuto può presentare più volte nel tempo richiesta di sospensione perché non sussistono più le condizioni, mentre a seguito di una sospensione non può essere nuovamente sottoposto a questo regime carcerario.
Il giudice di merito deve valutare se la persona sia ancora socialmente pericolosa, collegata con l'organizzazione mafiosa. La valutazione, difficlmente dimostrabile, si traduce facilmente nella revoca del 41bis senza alcun rischio e senza alcuna formale irregolarità.[senza fonte]
[modifica] Le reazioni dei boss mafiosi
Mentre si discute la proroga della legge, Leoluca Bagarella, in teleconferenza durante un processo a Trapani, legge un comunicato contro il 41 bis, in cui accusa i politici di non aver mantenuto le promesse (cfr. Papello di Totò Riina).
Viene resa pubblica una lettera firmata da 31 boss mafiosi, con alcuni avvertimenti ai loro avvocati che, diventati parlamentari, li hanno dimenticati. In seguito, viene assegnata una scorta ad alcuni di questi avvocati e a Dell’Utri; quest'ultimo dopo alcuni mesi vi rinuncerà.
In alcune lettere tra boss mafiosi (che sembra sapessero di avere la propria posta sotto controllo) si parla di arte e sport, di Formula 1 (automobilismo) e del Milan. In queste comunicazioni sembra che gli stessi si riferiscano a possibili vendette in caso di approvazione della legge (la Formula 1, ad esempio, indicherebbe il partito politico Forza Italia).[senza fonte] Dopo l'approvazione della legge, il giorno 22 dicembre 2002, nello stadio di Palermo viene esposto uno striscione: «Uniti contro il 41 bis. Berlusconi dimentica la sicilia».
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