Europa 7

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Europa 7
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Data di lancio: 1999
Data di chiusura:
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Editore: Francesco Di Stefano
Nomi precedenti:
Sostituisce:
Canali gemellati:
Servizio di differita:
Indirizzo web: www.europa7.it
Diffusione
Terrestre
Analogico
Satellitare
Digitale DVB-S su Atlantic Bird 3
Via cavo
Mobile
Web

Europa 7 è un'emittente televisiva italiana, con regolare concessione di trasmettere in modalità analogica terrestre, ma priva di frequenze. È al centro della vicenda riguardante l'assegnazione di frequenze nazionali.

Indice

[modifica] La nascita

Il circuito nacque per volontà dell'imprenditore Francesco Di Stefano con cui sostituì Italia 7 tra il 1997 ed 1998. Il palinsesto consisteva di programmi della precedente emittente e altri film trasmessi a ciclo continuo. Nel 1999 Di Stefano decise di avventurarsi nel progetto di creare una televisione nazionale e dovette abbandonare sia l'emittente di cui era proprietario, la laziale Tvr Voxson, sia il circuito (quest'ultimo poi gestito dal gruppo Media 2001).[citazione necessaria]

Nel luglio 1999, Francesco Di Stefano, con 12 miliardi di vecchie lire derivanti dalla precedente attività di syndication, decise di partecipare alla gara pubblica per l' assegnazione delle frequenze televisive nazionali, prevista dalla Legge 31 luglio 1997, n. 249[1], al fine di ottenere due concessioni per Europa 7 e per 7 plus.

Il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva aveva individuato 51 bande usabili (45 della gamma UHF e 6 della gamma VHF). Ad ogni emittente dovevano essere assegnate 3 bande su cui trasmettere, a seconda della zona geografica, per un totale teorico di 17 emittenti, di cui 6 a livello locale, 3 per i canali nazionali Rai e 8 per le emittenti nazionali private. Ulteriori parti libere dello spettro usabili per la trasmissione saranno dedicate sempre alle emittenti locali [2]. La gara prevede, per semplificare e velocizzare le assegnazioni, che se un vincitore di concessione sta già trasmettendo su scala nazionale, in modo compatibile con quanto deciso dalle suddivisioni delle bande, può continuare ad impiegare le stesse frequenze, senza attendere il piano di adeguamento delle frequenze. In virtù del ristretto numero di frequenze assegnabili, gli articoli 1 e 2 della concessione prevedevano per i concessionari un termine massimo di 24 mesi dalla notifica della concessione per dimostrare, una volta avuta la frequenza (che quindi era previsto venisse fornita prima di questo termine) di essere in grado di usare le frequenze assegnate coprendo l'80% del territorio nazionale, compresi tutti i capoluoghi di provincia (per le assegnazioni effettuate con la precedente legge Mammì era sufficiente coprire il 60% del territorio), a cui si aggiungevano eventualmente altri 12 mesi di proroga in caso di problemi, a giudizio del Ministero.

Con Decreto Ministeriale del 28 luglio 1999 si dichiarano le vincitrici delle concessioni e Di Stefano risultò vincitore di una concessione per Europa 7 (settima in classifica); in concomitanza Rete 4 che già trasmetteva a livello nazionale perse la concessione. La commissione ministeriale della gara negò la richiesta per 7 plus, ma Francesco di Stefano fece ricorso al Consiglio di Stato, il quale ordinò al ministero di dare anche una seconda concessione.[citazione necessaria]

[modifica] La vicenda giudiziaria

Il 22 settembre 1999 fu registrata la concessione di Europa 7 alla Corte dei Conti e il 28 ottobre 1999 gli fu rilasciato il titolo concessorio.[3] La licenza prevedeva l'inizio delle trasmissioni entro il 31 dicembre 1999: il piano di Europa7 prevedeva 700 assunzioni, un centro di produzione a Roma di 20000 mq, composto da 8 studios e una library di programmi.

Europa 7, al contrario del servizio pubblico e di altri concessionari privati, ancora non trasmetteva su scala nazionale, doveva pertanto attendere il piano di assegnazione delle frequenze per poter iniziare le trasmissioni. Alcuni ricorsi effettuati da Rete Mia, Rete Capri e Rete A (oltre a 7 Plus) ritardarono la realizzazione del nuovo piano.[3].

Il ministero delle comunicazioni con autorizzazione ministeriale del 1999 e contravvenendo al risultato della gara pubblica, permise la prosecuzione delle trasmissioni analogiche da parte delle "reti eccedenti" (Rete 4 e Tele+ nero).

In una nota del 22 dicembre 1999, il ministero si impegnava comunque con Centro Europa 7 perché in breve tempo si arrivasse "di concerto con l'Autorità, alla definizione del programma di adeguamento al piano d'assegnazione delle frequenze".[3] A seguito del ricorso al Tar da parte di Europa 7 in relazione a questa nota, con sentenza n. 9325/04 si affermò che il Ministero avrebbe dovuto assegnare subito le frequenze una volta deciso, in base all'esito della gara, di assegnare la concessione.[3]

Nel novembre 2002 alla Corte Costituzionale fu chiesto di valutare la costituzionalita dell'art. 3, comma 6 e 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249[1], che permette a chi ha un numero di reti superiore al 20% massimo previsto di prorogare le trasmissioni in analogico, a patto che a queste si inizino ad affiancare le trasmissioni via sat o cavo, fino ad un termine che doveva essere deciso dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. La Corte con la sentenza 466/2002 [4], confermò, come già nel 1994 [5], che nessun privato può possedere più del 20% delle frequenze televisive e le reti eccedenti (Rete 4 e Tele+nero), dovevano cessare la trasmissione in via analogica terrestre. La Corte tuttavia ritenne non incostituzionale il comma 6 (che ammette le proroghe), ma incostituzionale il comma 7 (per cui il periodo di proroga non era fissato dalla legge, ma la sua decisione era demandata all'Autorità per le Comunicazioni). La stessa Corte fissò un limite improrogabile entro il 31 dicembre 2003 per il passaggio esclusivo al satellite e/o al cavo, basandosi su una valutazione dell'AGCOM che riteneva quella data sufficiente per trasferire tutte le trasmissioni di Rete4 e Tele+nero su mezzi digitali, senza ovviamente entrare nello specifico del caso della ricorrente Europa 7 (che aveva chiesto di considerare incostituzionali entrambi i commi, in quanto "l'attuale normativa di settore", ovvero le proroghe per le reti eccedenti regolate dai due commi, "le impedirebbe di utilizzare concretamente le frequenze che le sono state assegnate nella fase di pianificazione"), che per le precedenti decisioni (il DM del luglio 1999) rimaneva comunque l'assegnataria delle frequenze che così si fossero liberate.

È da sottolineare che la Corte non era chiamata ad esprimersi sulla supposta correttezza della gara di assegnazione delle concessioni nazionali, ma solo sulla supposta incostituzionalità dei due articoli che permettevano la prosecuzione delle trasmissioni alle "reti eccedenti", infatti specifica che:

« Nel contempo, il collegio rimettente precisa che l'obiettivo della sottoposizione delle questioni all'esame della Corte è quello di impedire la continuazione in modo indefinito — attraverso "una facoltà non delimitata nel tempo" — dell'assetto giudicato incostituzionale dalla sentenza n. 420 del 1994, con conseguenze sulla disponibilità delle frequenze, sul pluralismo informativo e, quindi, sulla legittimità delle impugnate concessioni ed autorizzazioni, nonché delle relative clausole. »
(dalla sentenza 466/2002 della Corte Costituzionale)

Successivamente, il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, la rinvia alle camere. Nel messaggio di rinvio Ciampi fa esplicito riferimento sia alle problematiche relative alla pluralità dell'informazione, sia al concetto di un termine certo per il regime transitorio introdotto proprio dalla sentenza n. 466 del 20 novembre 2002 definito come della corte costituzionale, che con la legge Gasparri sarebbe stato spostato di un anno e senza indicazioni certe su come operare nel caso per quella data non si fosse raggiunta la pluralità indicata dalla Corte[6]. Così, per poter garantire a Rete 4 di continuare a trasmettere via etere (e a Rai tre (la terza rete pubblica) di poter continuare ad ospitare pubblicità di conseguenza), il 24 dicembre 2003 il governo Berlusconi vara un decreto legge (decreto legge n. 352/2003, divenuto giornalisticamente noto come "decreto salvareti")[7] 2003[8] [9], trasformato in legge nel febbraio 2004[10]. Il decreto prevede che le "reti eccedenti" possano proseguire le trasmissioni sulle frequenze da loro impiegate, sia nell'analogico che nel digitale, fino al termine di una verifica sull sviluppo delle reti del digitale terrestre (svuluppo che, con l'aumentato numero di canali, porterebbe ad un aumento della pluralità informativa e quindi alla cancellazione del limite di due concessioni per privato). Nell'occasione relativa alla conversione del decreto in legge Berlusconi accuserà la Corte Costituzionale di aver voluto produrre una sentenza con finalità politiche, in quanto "si sa che la Consulta è composta da 10 membri dello schieramento di sinistra e 5 membri del centrodestra"[10].

La legge Gasparri viene successivamente approvata definitivamente nell'aprile 2004 (legge n. 112/2004[11]). Tra le altre cose la legge prevedeva che:

« Art. 23

(Disciplina della fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale)
...
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata, su domanda, ai soggetti che esercitano legittimamente l’attività di diffusione televisiva, in virtù di titolo concessorio ovvero per il generale assentimento di cui al comma 1, qualora dimostrino di avere raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.
...
9. Al fine di agevolare la conversione del sistema dalla tecnica analogica alla tecnica digitale la diffusione dei programmi radiotelevisivi prosegue con l’esercizio degli impianti legittimamente in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge. Il repertorio dei siti di cui al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva resta utilizzabile ai fini della riallocazione degli impianti che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti e i valori stabiliti in attuazione dell’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249.

 »
(legge n. 112/2004, art 23[11])

bloccando la reassegnazione delle frequenze delle concessioni analogiche, in attesa del passaggio completo al digitale terrestre con una diversa assegnazione delle frequenze.

Centro Europa 7 fece nuovamente ricorso al TAR del Lazio, chiedendo di ottenere l’assegnazione delle frequenze e richiedendo un risarcimento per il danno subìto dall'impossibilità di trasmettere. Il ricorso fu respinto il 16 settembre 2004 in quanto pur avendo vinto la gara, Europa 7 non aveva un diritto soggettivo all’assegnazione delle frequenze per trasmettere, assegnazione che spettava in ultima istanza alle autorità in base alle varie normative, che tuttavia nel frattempo erano cambiate per prolungare la possibilità alle reti eccedenti di continuare a trasmettere. Dallo stesso TAR nello stesso giorno [3] fu invece accettato il ricorso contro la nota del ministero del 22 dicembre 1999, sostenendo appunto che il Ministero doveva assegnare le frequenze una volta avuto l'esito della gara.[3]

Nel luglio 2005 il Consiglio di Stato,[3] dopo il ricorso di Centro Europa 7 contro la sentenza del TAR, chiese alla Corte di Giustizia Europea di rispondere a 10 quesiti, [12] dove fu messo in discussione il quadro legislativo e ad un risarcimento danni in favore di Europa 7 da parte dello Stato di 3 miliardi di euro per la mancata attività televisiva.

Il 30 novembre 2006 si è tenuta l'udienza alla Corte di Giustizia Europea[13]; durante l'udienza l'avvocatura dello Stato ha difeso la legge Gasparri e sostenuto le posizioni precedentemente espresse nella memoria difensiva del precedente governo.[14] [15]

Successivamente, dopo alcune interrogazioni alla Presidenza del Consiglio e al Ministero dei Beni Culturali da parte di esponenti dell'Unione e dopo che lo stesso ministro Gentiloni aveva disconosciuto l'operato dell'avvocatura dello Stato, il 13 dicembre l'avvocatura ha precisato, in risposta alle dichiarazioni del ministro, di aver sostenuto in sede comunitaria che i problemi di trasmissione di Europa 7 non riguardavano la legge Gasparri, ma la precedente legge Maccanico varata nel 1997 e che anzi, secondo alcune interpretazioni dell'art 23 della legge Gasparri, che regolamenta la "fase di avvio delle trasmissioni televisive in tecnica digitale", sarebbe permesso a Di Stefano di acquistare delle frequenze da un'operatore già attivo ed iniziare a trasmettere in attesa del passaggio completo al digitale terrestre. L'avvocatura ha anche sostenuto di aver informato la Corte di giustizia europea che, in caso di approvazione del ddl Gentiloni di modifica della legge Gasparri, la società Centro Europa Sette avrebbe potuto ottenere le frequenze che le spettavano. [16] [17]

La sentenza della corte, inizialmente prevista per il maggio 2007, è stata più volte rimandata[18]; il 12 settembre dello stesso anno le conclusioni dell'avvocatura generale della Corte evidenziavano che:

« L'art. 49 CE richiede che l'assegnazione di un numero limitato di concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale a favore di operatori privati si svolga in conformità a procedure di selezione trasparenti e non discriminatorie e che, inoltre, sia data piena attuazione al loro esito.
I giudici nazionali devono esaminare attentamente le ragioni addotte da uno Stato membro per ritardare l'assegnazione di frequenze ad un operatore che così ha ottenuto diritti di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale e, se necessario, ordinare rimedi appropriati per garantire che tali diritti non rimangano illusori »
(Causa C-380/05, conclusioni dell'avvocato generale Poiares Maduro [19])

Il 31 gennaio 2008 la Corte ha emesso la sentenza su tale ricorso:

« L’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), nonché l’art. 4 della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. »
(Causa C-380/05, sentenza della Corte Europea[19])

L'ultima udienza al Consiglio di Stato ha avuto luogo martedì 6 maggio 2008. Entro luglio verrà resa nota la sentenza: allora si saprà il destino del sistema televisivo italiano.

[modifica] Oggi

Oggi la società Europa 7 è ferma. Il network si è via via ridimensionato ed oggi conta sei emittenti che coprono sette regioni. Dal gennaio 2006 non sono più trasmesse serie animate. Da maggio 2007 viene trasmessa in fascia preserale e in seconda serata la nuova edizione del varietà Seven Show.

La vicenda è seguita da alcune persone: il giornalista di La Repubblica Giovanni Valentini, l'associazione Articolo 21 (in testa il portavoce Giuseppe Giulietti), Dario Fo e Franca Rame, Marco Travaglio, Beppe Grillo, Antonio Di Pietro e l'Italia dei Valori, Tana De Zulueta, l'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e Piero Ricca del gruppo Qui Milano Libera. Anche la stampa europea ha dato attenzione a questa vicenda, per esempio il giornale tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, nell'estate 2003. Il ministro Gentiloni, che pure conosce la vicenda, ha riconosciuto il problema irrisolto[20].

Il 1 agosto 2007, le commissioni della Camera hanno approvato un emendamento, il 2340, firmato da esponenti del centro-sinistra, che riconosce a Europa 7 i diritti di prelazione sulle frequenze eventualmente liberate dal trasferimento sul digitale di una rete Rai e Retequattro.

[modifica] Note

  1. ^ a b legge 31 luglio 1997, n. 249
  2. ^ Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva, sintesi della delibera n. 68/98 dell'AGCOM
  3. ^ a b c d e f g Ordinanza del Consiglio di Stato del 19 Luglio 2005
  4. ^ sentenza n 466/2002 della Corte Costituzionale
  5. ^ sentenza n 420/1994 della Corte Costituzionale
  6. ^ Messaggio con cui il presidente Ciampi ha rinviato in data 15 dicembre 2003 la legge Gasparri alle Camere
  7. ^ Decreto tv, mediazione sui rilievi di Ciampi, articolo del Corriere della Sera, del 23 dicembre
  8. ^ Decreto salva reti, la proroga è di cinque mesi, articolo del Corriere della Sera, del 24 dicembre 2003
  9. ^ Riparte la legge Gasparri, Cheli conferma le critiche, articolo del Corriere della Sera, dell'8 gennaio 2004
  10. ^ a b Fiducia al governo sul decreto salvareti, articolo del Corriere della Sera, del 18 febbraio 2004
  11. ^ a b Legge n. 112/2004
  12. ^ Dettagli Causa C-380/05 Centro Europa 7 in materia di Politica industriale
  13. ^ Quarta Sezione della corte, trattazione orale della causa C-380/05 Centro Europa 7, Calendario 30 nov 2006
  14. ^ Interpellanza su Europa 7 dell'On. Tana De Zulueta
  15. ^ Europa 7, Giulietti: il governo difende Mediaset? E la legge Gasparri?, articolo de "L'Unità", del 6 dicembre 2006
  16. ^ Botta e risposta su Europa 7, articolo di millecanali.it, del 28 dicembre 2006
  17. ^ Europa 7 - Il calvario continua, articolo di luogocomune che ricostruisce la vicenda dell'udienza alla Corte di Giustizia Europea del 30 novembre 2006 e i fatti seguenti
  18. ^ Calendaro della Corte di giustizia delle Comunità europea
  19. ^ a b Causa C-380/05, conclusioni dell'avvocato generale Poiares Maduro, presentate il 12 settembre 2007 e sentenza della Corte Europea del 31 gennaio 2008
  20. ^ Blog ufficiale del ministro Paolo Gentiloni[1]

[modifica] Voce correlate

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