Legge Mammì

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai a: navigazione, cerca

La legge italiana n. 223 del 6 agosto 1990, Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato, comunemente conosciuta come legge Mammì in relazione al nome del primo firmatario, l'allora ministro delle poste e telecomunicazioni repubblicano Oscar Mammì, è la prima legge organica di sistema che l'ordinamento italiano ha avuto in materia radiotelevisiva.


Indice

[modifica] I contenuti

Essa dà attuazione alla direttiva comunitaria n. 552 del 1989 C.E.E. dal titolo Televisione senza frontiere, la quale si preoccupa di dare una legislazione basilare a tutti i Paesi membri dell'UE. La precedente legge n. 10 del 4 febbraio 1985 è dichiarata inammissibile dalla Corte Costituzionale in quanto permette alle emittenti locali, attraverso il meccanismo delle syndication, di trasmettere a livello nazionale.

La Legge è divisa in cinque titoli e quarantuno articoli.

Fondamentale è il titolo I, che fissa due princìpii di carattere generale ma che richiamano valori costituzionali.

  • Nell'articolo 1 si stabilisce che la diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale.
  • Nell'articolo 2 si fa esplicito riferimento al pluralismo dell'informazione, il quale è considerato il principio più importante nei mezzi di comunicazione di massa.
    • Pluralismo interno: l'espressione apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose è un richiamo a una sentenza n. 826 del 1988 della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana in cui si definisce il pluralismo come la concreta possibilità di scelta tra programmi che garantiscano l'espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei (pluralismo dell'informazione)
    • Pluralismo esterno: corrisponde alla possibilità d'ingresso nel mercato di diversi players (dall'inglese: giocatori, intesi come partecipanti). Per la legge esso si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati (pluralismo degli operatori o emittenti). Il pluralismo esterno ha i suoi fondamenti costituzionali negli articoli 21 e 41 della Costituzione, ossia nella libertà di manifestazione del pensiero e nella libertà di iniziativa economica. La Corte Costituzionale, sempre nella sentenza n. 826/88, fornisce questa definizione: possibilità di ingresso, nell'ambito dell'emittenza pubblica e di quella privata, di quante più voci consentano i mezzi tecnici, con la concreta possibilità nell'emittenza privata che i soggetti portatori di opinioni diverse possano esprimersi senza il pericolo di essere emarginati a causa dei processi di concentrazione delle risorse tecniche ed economiche nelle mani di uno o pochi.

Il disegno di legge n. 4710 della X legislatura[1] è approvato alla Camera dei deputati il 1º agosto 1990.

La legge obbliga ogni canale televisivo ad avere un proprio direttore di rete ed un telegiornale con relativo direttore responsabile. Inoltre vieta le pubblicità durante i cartoni animati e fissa i limiti massimi di interruzioni pubblicitarie durante i film.

[modifica] Le reazioni

La legge segue un periodo nel quale si è costruito una sorta di monopolio della televisione privata, da parte della Fininvest, al di fuori della legge, dunque contro il divieto di interconnessione, che ha portato poi ad interventi dell'esecutivo, concretizzatisi nei cosiddetti decreti Berlusconi e finalizzati a contrastare potenziali interventi della magistratura che potessero impedire la diffusione su scala nazionale di programmi televisi di emittenti private.

La legge è ritenuta da alcuni oppositori devastante per l'ordinamento legale e civile dello stato.

I cultori del diritto comunitario rilevano una differenza consistente tra il testo della legge ed i princìpii della direttiva comunitaria Televisione senza frontiere da recepire. I commentatori attribuiscono questa discordanza all'eccessiva attenzione posta dal legislatore nazionale nel privilegiare la posizione dominante della Fininvest piuttosto che alle effettive esigenze del mondo della comunicazione televisiva.

È soprannominata sarcasticamente legge fotografia e legge Polaroid in quanto si limita a legittimare la situazione anomala preesistente, da stato di fatto a stato di diritto.

Successivamente si avverte la necessità d'istituire un'autorità Antitrust per ridimensionare eventuali posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa. La Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n. 420 del 1994[2], ha deciso di dichiarare illegittimo il comma 4 dell'articolo 15 della legge, nella parte relativa alla radiodiffusione televisiva, ove si stabilisce che le concessioni a un singolo soggetto non possono superare il venticinque per cento del numero di reti nazionali previste dal piano di assegnazione e comunque il numero di tre. L'incostituzionalità rilevata dalla Consulta risiede nel fatto che un singolo soggetto, possedendo contemporaneamente tre reti televisive, commette una grave violazione del principio pluralistico citato nell'articolo 21 della Costituzione, espresso già precedentemente dalla legge n. 416 del 1981, per il settore della stampa, che proibisce tuttora, a chiunque, di possedere più del 20% delle testate esistenti. La Corte ha constatato l'insensatezza di una maggior generosità nei confronti delle reti televisive. Il comma 4 dell'articolo 15 (e successivamente l'intero articolo) è stato comunque abrogato dalla legge n. 312 del 3 maggio 2004 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione).

[modifica] Note

  1. ^ Camera dei deputati. X Legislatura. Disegno di legge n. 4710 (PDF)
  2. ^ Corte Costituzionale. Sentenza n. 420 del 5–7 dicembre 1994

[modifica] Voci correlate

[modifica] Collegamenti esterni

Strumenti personali
Namespace
Varianti
Azioni
Navigazione
Comunità
Stampa/esporta
Strumenti