Polizia

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Il termine polizia è in genere usato ad indicare il complesso delle attività istituzionali di gestione delle comunità umane organizzate, derivando il nome e l'origine storica del concetto dallo sviluppo della polis della Grecia antica. In senso storico si tratta dunque di un concetto di molto prossimo a quello di governo, inteso come potere esecutivo, gestore dell'autorità conferitagli dalla comunità di riferimento al fine dell'amministrazione della cosa pubblica e spesso in funzione del bene comune. Ed è concetto affine anche a quello della pubblica sicurezza, uno degli elementi costituzionali del contratto sociale ed una delle tematiche che più direttamente legano il concetto originario di polizia con quello moderno.

Nel senso moderno, e (attualmente) più diffusamente corrente, si intende infatti per "polizia" un generico corpo istituzionale preposto alla tutela dell'ordine pubblico contro gli attentati che questo potrebbe patire dalla condotta illegale di alcuni individui o da eventi fortuiti, che minerebbero appunto la sicurezza pubblica. Tipicamente una polizia dedica una quota maggioritaria delle proprie attività alla prevenzione ed alla repressione del crimine, ma in genere vi è sempre anche una parallela funzione di pubblico soccorso per situazioni di emergenza.

Polizia locale a cavallo a Firenze
Polizia locale a cavallo a Firenze

Quasi tutti gli ordinamenti nazionali degli stati moderni prevedono l'istituzione e l'impiego di corpi di polizia, con differenziazioni che tengono conto delle relative specificità culturali (ed eventualmente anche religiose - ad esempio in regimi di teocrazia) e giuridiche. Le polizie sono gli enti precipuamente delegati a ricevere le funzioni di polizia e ad assolvervi.

Indice

[modifica] La funzione di polizia negli ordinamenti occidentali moderni

La funzione di polizia, per come generalmente la si intende in sistemi di cultura occidentale dei tempi nostri, attiene eminentemente alla lotta al crimine, individuale od organizzato. Non è raro, anzi, vedere che del termine "polizia" si abbia anche normativamente un uso squisitamente limitato alle funzioni di tutela del rispetto ordinamentale. La polizia - così individuata - opera di fatto principalmente perché l'ordinamento ottenga il rispetto della collettività interessata attraverso l'osservanza delle leggi preposte a regolamentarne la vita, rispetto che perciò si esplicita tanto nell'induzione ad una condotta comportamentale "corretta" che nella punizione dei comportamenti "scorretti". In questo applica il complesso delle sue potenzialità operative, al fine di prevenire la commissione e la perpetrazione di atti e fatti costituenti crimine (o comunque turbativa dell'ordine pubblico) ed allo scopo di perseguire gli esecutori di eventuali atti e fatti illeciti. È in questo senso che (almeno nei sistemi di diritto latino) si suole distinguere rispettivamente fra polizia di prevenzione e polizia giudiziaria.

La polizia inglese è stata una delle prime organizzazioni istituzionali di polizia in senso moderno, avendo introdotto un concetto (mai più tramontato) di polizia metropolitana già nel Seicento.
Il tradizionale "Bobby" è una delle figure più caratteristiche e note del variegato settore degli operatori di polizia.

[modifica] La polizia di prevenzione

La prevenzione della perpetrazione di delitti o comunque di illeciti viene in genere svolta attraverso attività di programmazione culturale, lo studio di accorgimenti politico-giuridico-pragmatici che rendano l'eventuale crimine assai difficoltoso da perpetrare oppure scarsamente conveniente, investigazione dei soggetti indiziariamente ritenuti probabilmente propensi a delinquere e loro neutralizzazione possibilmente prima che l'illecito sia commesso o prima che esso possa produrre effetti nocivi.

L'ausilio normativo è uno dei supporti più efficaci, ma anche una delle condizioni necessarie, per l'azione di polizia preventiva; ad esempio, la discussa previsione (comune a molti ordinamenti) di una fattispecie delittuosa come l'associazione per delinquere, che a talune condizioni sancisce l'illiceità del mero progetto di crimine, senza necessariamente attendere che un reato sia commesso per aversi illegalità. È in genere una norma ritenuta di ausilio alle attività di prevenzione poiché consente di prevenire la commissione del reato attraverso la punibilità del suo mero progetto, ed è strumento che assume valore di utilità ordinamentale quando appunto si possa applicarla per impedire il reato attraverso la punizione dell'organizzazione delle fasi preparatorie pratiche dello stesso.

Altrettanto, la norma di molti ordinamenti che prevede l'obbligo ricadente su taluni soggetti (a seconda delle fattispecie ciascun singolo cittadino o solo gli operatori di polizia) di impedire la continuazione dei reati in corso (interrompendone la perpetrazione, se del caso interferendo sull'azione criminosa), ovvero di impedire l'aggravio delle ulteriori possibili conseguenze nocive, è un altro segnale di un'impostazione giuridica per la quale rilevi in senso proficuo per l'ordinamento interessato l'azione preventiva, in quanto preferibile - si deduce - a quella repressiva.

Gli ordinamenti in genere riconoscono infatti - almeno in via formale - valore preferenziale alla prevenzione, non mancando del resto chi abbia rilevato che ciascun successo di polizia giudiziaria in fondo non sia che una dichiarazione espressa di sconfitta del sistema, che non avrebbe saputo impedire che il reato fosse commesso: ogni volta che un reo sia arrestato, e magari condannato, il sistema avrebbe perso - in questa visione - la sua battaglia per garantire alla collettività una vita sociale priva di irregolarità, ciò che ogni contratto sociale parrebbe invece costituzionalmente assicurare. La prevenzione sarebbe, in una simile visione - insieme costituzionalistica e legittimistica - la funzione più propria dell'attività di polizia: lo stato dovrebbe educare i cittadini alla legalità, fruttusamente ottenendone ottemperanza alle regole ed astinenza dalla soluzione prevaricante.

[modifica] La polizia giudiziaria

Là dove fallisse l'attività preventiva, si avrebbe perpetrazione di illeciti, ed allora entrerebbe in campo la funzione di repressione, affidata nei paesi di diritto latino agli incaricati delle funzioni di polizia giudiziaria, la quale si fa missione di assicurare i responsabili degli illeciti alla giustizia, poiché la funzione di polizia - esecutiva - in ottemperanza della legge si sottomette alla funzione giudiziaria - amministrativa (della giustizia) - che a sua volta opera anch'essa in ottemperanza della legge, la quale identifica infine la funzione regolatrice legislativa, armonizzando la distribuzione delle autorità sociali.

Le attuali forze di polizia dei paesi occidentali competono con le rispettive forze militari sul piano dello sviluppo delle tecnologie e delle tecniche operative, comprendendo a volte al loro interno dei veri e propri corpi d'élite
Le attuali forze di polizia dei paesi occidentali competono con le rispettive forze militari sul piano dello sviluppo delle tecnologie e delle tecniche operative, comprendendo a volte al loro interno dei veri e propri corpi d'élite

La polizia giudiziaria, valendosi anch'essa di strumenti normativi e di tecniche ed accorgimenti pratici, opera per assicurare all'ordinamento la punizione dei soggetti ritenuti responsabili di illecito, non sottoponendoli a diretto giudizio, bensì rimettendoli alla valutazione delle autorità competenti, che sono le autorità giudiziaria dalle quali estensivamente mutua la sua denominazione.

È però forse questa la polizia più immediatamente a tutti riconoscibile, quella che interviene frapponendo la forza della legge (eventualmente anche supportata da tecnica militare - o equipollente) alla violenza, forza antagonistica, della prevaricazione. È in pratica quella polizia che interviene non appena abbia "notitia criminis" per fare in modo che il crimine non si perfezioni, limitando per quanto possibile la sua esecuzione al mero tentativo, oppure, ove non riuscisse, assicurando che i responsabili ne siano acquisiti alla disponibilità dell'autorità che dovrà giudicarli, sperabilmente in caso di flagranza o (in subordine) a posteriori per effetto tipicamente di azioni di investigazione.

Poliziotto statunitense in tenuta da ordine pubblico.
Poliziotto statunitense in tenuta da ordine pubblico.

La polizia giudiziaria è in genere, come anche nell'ordinamento italiano, funzione che si traduce in apposite e delicate attribuzioni giuridiche, che conferiscono agli investiti facoltà e potestà speciali, ovviamente non spettanti al cittadino comune. Queste attribuzioni si tengono precisamente distinte dalle attribuzioni di pubblica sicurezza.

Curiosamente, secondo recenti statistiche rilevate per campioni di professione, gli operatori di polizia risultano essere fra i più regolari consumatori di caffè (vedi ingrandimento)
Curiosamente, secondo recenti statistiche rilevate per campioni di professione, gli operatori di polizia risultano essere fra i più regolari consumatori di caffè (vedi ingrandimento)

[modifica] Le polizie specifiche

Nei sistemi occidentali sono in genere istituite anche altre funzioni di polizia meno note, ma di non minore rilievo per la vita delle comunità di riferimento. Si tratta di funzioni dedicate alla tutela del rispetto ordinamentale per questioni di magari più pratica consistenza, di più minuziosa individuazione e solitamente di minore drammaticità sociale, ciò nonostante di più immediato contatto.

La prima fra queste è la polizia amministrativa, che si occupa di regolamentare aspetti pratici della vita comune in genere incentrati sulla garanzia di rispetto di normazioni burocratiche, tecnologiche, commerciali, e genericamente pratiche, affinché tutta l'opera di regolamentazione legiferata per ordinare azioni più normalmente ascrivibili alla quotidianità possa godere di altrettanto efficace garanzia di correttezza.

Altre funzioni di polizia a competenza speciale sono ad esempio la polizia sanitaria, la polizia urbanistica, la polizia urbana.

La polizia militare richiede tecnologie adeguate; qui un poliziotto dell'Iraq recente (dopo guerra del golfo) imbraccia una mitragliatrice PKM
La polizia militare richiede tecnologie adeguate; qui un poliziotto dell'Iraq recente (dopo guerra del golfo) imbraccia una mitragliatrice PKM
Un reparto di Ordine pubblico della polizia della Danimarca
Un reparto di Ordine pubblico della polizia della Danimarca

[modifica] L'autorità di polizia in Italia

Alla definzione delle funzioni di polizia, non corrispondono nell'ordinamento italiano autonome autorità di polizia, deducendosi per questa delega l'accentramento decisionale in capo al governo, che tipicamente le delega a sua volta al ministero dell'interno, presso il quale è incardinato il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Alla luce della storia non remota nazionale, che visse stagioni di vicinanza con lo stato di polizia, la fase costituzionale repubblicana non ha prodotto definizioni nitide di un'autorità di polizia e l'unica carica che possa in qualche modo nominalisticamente avvicinarsi all'argomento è quella (già creata durante il fascismo) del Capo della Polizia, che governa il Corpo della Polizia di Stato. Ma proprio a questa carica è stata aggiunta, anche nel nome, una attribuzione più evocativa dell'interpretazione ordinamentale della funzione, poiché il Capo della polizia è anche "Direttore Generale della Pubblica Sicurezza". Proprio nella focalizzazione sulla "pubblica sicurezza" si ha quindi una gerarchia di autorità indirettamente ammesse alla gestione delle funzioni di polizia in Italia.

[modifica] Le polizie italiane

Squadre motociclistiche della Polizia di Stato
Squadre motociclistiche della Polizia di Stato
Motociclisti della Polizia Municipale del comune di Roma
Motociclisti della Polizia Municipale del comune di Roma

L'ordinamento italiano prevede 5 forze di polizia nazionali a diretto controllo governativo:

  • la Polizia di Stato (dipendente dal ministero dell'interno), con funzioni di polizia Giudiziaria, Amministrativa e di Prevenzione.
  • l'Arma dei Carabinieri (ministero della difesa), forza armata con funzioni di polizia giudiziaria e polizia militare.
  • la Guardia di Finanza (ministero dell'economia e delle finanze), corpo militare con competenze specializzate nella prevenzione e repressione dei reati valutari, finanziari, tributari e con vaste funzioni di polizia giudiziaria e di polizia doganale.
  • la Polizia Penitenziaria (ministero della giustizia) con competenze specializzate nei servizi inerenti la gestione delle persone soggette a restrizioni e limitazioni della libertà personale e delle strutture di contenzione, con l'aggiunta di funzioni di polizia Giudiziaria, Amministrativa e di Prevenzione.
  • il Corpo Forestale dello Stato (ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali)con competenze specializzate nei servizi inerenti la gestione del patrimonio ambientale nazionale.

A queste si affiancano i Corpi o Servizi di Polizia Locale dipendenti dagli enti amministrativi locali:

La forma dei corpi di polizia in Italia prevede che ciascuno di questi enti sia militare (Carabinieri e Guardia di Finanza) o militarmente organizzato (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale,). La polizia locale ha un ordinamento che viene definito con legge regionale ed è organizzata "in forma militare" [2]. La distinzione rileva ai fini sia dell'impiego dei corpi per eventuali esigenze di difesa militare (e della definizione delle catene di comando), sia del trattamento dei rispettivi appartenenti sotto gli aspetti gerarchici e disciplinari, e di normative applicabili (essendo i militari soggetti a codicistica specifica).

Diversa è la funzione (e l'organizzazione) della "polizia militare", servizio che assolve compiti di vigilanza specificamente in ambienti militari: in base alla normativa italiana vigente le funzioni di Polizia Militare possono essere svolte esclusivamente dall'Arma dei Carabinieri che fornisce ad ogni forza armata aliquote di proprio personale, in Italia e nei teatri operativi all'estero, per compiti di vigilanza e di tutela dell'ordine costituito da esplicarsi in tutte quelle ripartizioni territoriali o giurisdizionali nelle quali sarebbe inopportuno od improprio ricorrere a polizie civili.

[modifica] Voci correlate

[modifica] Note

  1. ^ Taluni sostengono che siano da includersi anche la polizia consortile (dei consorzi tra più enti territoriali locali o di enti economici locali) e la polizia delle comunità montane: queste forme della polizia locale sono disciplinate dalla L. 7 marzo 1986 n.65 e secondo la classificazione tradizionale non fanno parte delle Forze di polizia o delle Forze dell'Ordine. Espliciti su questo punto sono la L. 121 del 1 aprile 1981 (ordinamento della Polizia di Stato) nonché il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. ordinamento delle autonomie locali) che riconosce al prefetto la titolarità di disporre a richiesta del sindaco della forza pubblica per l'esecuzione delle sue ordinanze emesse per motivi contingenti di sicurezza ed ordine pubblico locale.
  2. ^ Solo la forma (uniformi, rapporti fra dipendenti) quindi consente apparentamento su questo piano con le altre forze.

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