Polizia municipale

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Esempio di segnale distintivo, utilizzato dalla polizia municipale, comunemente chiamato "paletta segnaletica".

Con la locuzione polizia municipale si intende quel servizio di polizia attivo in Italia che viene fornito dagli enti locali, siano essi comuni, province o consorzi, con competenza limitata al territorio dell'ente dal quale dipende e dalle funzioni di polizia ad esso attribuite dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) e previste dalla Legge 7 marzo 1986 n65. Oltre alla polizia municipale, dipendente dal comune, e alla polizia provinciale, dipendente dalla provincia, nel termine polizia locale vanno ricompresi quei servizi o corpi di vigilanza che fanno parte di altri enti locali; in senso lato sono quindi polizia municipale anche i guardaparco alle dipendenze degli enti parco regionali e i vigili delle Comunità Montane. Ai diversi corpi o servizi di polizia locale si applica la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale n° 65 del 07 marzo 1986, che la regola a livello nazionale.

La polizia municipale è sottoposta alle direttive del sindaco del comune o del presidente della provincia in cui esplica le sue funzioni, tra le quali polizia edilizia, urbana, rurale, del commercio, ambiente e, per la polizia provinciale, caccia e pesca; interviene in tutti i casi in cui vengono violate le norme statali delegate agli enti locali, regioni, province o comuni.

Indice

Storia[modifica]

Polizia municipale a cavallo in piazza della Signoria a Firenze nel 1997.
Sfilata dei motociclisti della Polizia municipale di Roma, attuale Polizia Roma Capitale (nel 2007).

Nell'Antica Roma il Vigiles era il componente della squadra di vigilanza antincendio denominata coorte con la stessa organizzazione della coorte della legione, con la milizia e il prefetto dei vigiles.

Compito dei Vigiles era anche il pattugliamento delle aree urbane sanzionando direttamente le accensioni dei fuochi che potevano mettere in pericolo la sicurezza degli insediamenti, in prevalenza costruiti in legno.

Sorti successivamente gli stati, con lo Statuto nel Regno di Sardegna (1848), e con la legge Comunale e Provinciale (1859), venne confermata a livello legislativo la possibilità per questi enti di continuare a dotarsi di proprie guardie, per vigilare sul rispetto dei propri atti normativi con l'autorizzazione dei Governatori provinciali che potevano anche rifiutare la costituzione dei servizi.

Che l'origine dei vigili di polizia municipale sia assimilata ai vigili del fuoco, è evidente ancora nella legge 30 giugno 1889 n. 6144 ("Testo Unico della legge di pubblica sicurezza coordinata col codice penale") dove venivano ancora assimilati al fine del porto delle armi in pubbliche funzioni ove presenti, infatti la norma all'art. 22 stabiliva che:

« Non hanno bisogno della licenza i corpi di pompieri o vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per portare l'arma che i municipi somministrano loro come guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche. »

Nel 1907 Giovanni Giolitti, ministro dell'interno del proprio governo, provvide a regolare la materia riunendo le “guardie di città” nel regio decreto 31 agosto 1907 n. 690 ("Testo unico legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza") riconoscendo ai comuni di poter provvedere alla vigilanza dei regolamenti locali a mezzo proprio personale che doveva essere preventivamente riconosciuto in possesso di titoli e requisiti necessari.

Lo stesso art. 19 del testo unico del regio decreto 690/1907 prevedeva (e prevede tutt'oggi) che con l'autorizzazione del Ministro dell'Interno i comuni potessero costituire un servizio di polizia municipale costituito da ufficiali, sottufficiali e guardie municipali ai quali non erano richiesti i requisiti delle altre "guardie".

Questo "Corpo di polizia municipale" era destinato dal municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia e alla polizia locale e dipendeva esclusivamente dal sindaco.

Oltre queste "guardie municipali" vi erano le "guardie dei comuni" la cui disciplina era sottoposta ai prefetti ed il servizio era disposto dai questori delle province ex regio decreto legge 26 settembre 1935 n. 1952.

Questo comportava che di fatto la guardia comunale, pur pagata dal comune, veniva impiegata con modalità che non riflettevano le sue necessità, oppure alcuni prefetti imponevano la nomina di guardie a Comuni che non ne avevano necessità, gravando così sulle magre risorse locali.

I comuni mantennero così le guardie Rurali, Campestri, Urbane, ed ottennero le proprie guardie municipali e Daziarie con compiti di vigilanza sui regolamenti demandati ai comuni in materia corrispondente, ma orientati soprattutto nell'ambito delle zone agresti, e le ultime con finalità di accertare il pagamento dei tributi municipali nel movimento delle merci.

Durante il fascismo poi, con diversi regi decreti legge (R.d.l. 18 ottobre 1925 n. 1846, R.D.L 09 marzo 1936 n. 472 e R.D.L 20 febbraio 1939 n. 326 vennero istituite le Divisioni speciali di pubblica sicurezza per le città di Roma, Napoli e Palermo con la conseguente soppressione dei Corpi dei vigili urbani e dei guardiani dei giardini. Tali agenti di pubblica sicurezza, definiti ai sensi di legge "Guardie metropolitane" provenienti dal Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e dall'esercito, assunsero le funzioni di polizia urbana e di polizia campestre.

Gli ufficiali, i sottufficiali e i vigili urbani dei Corpi dei vigili urbani e dei guardiani dei giardini di queste tre città in possesso dei requisiti necessari furono ammessi alla selezione per il Corpo degli Agenti di pubblica sicurezza, come stabilito dal regio decreto n. 690/1907, tutt'oggi vigente.

Solo nell'immediato dopoguerra furono ricostituiti i Corpi dei vigili urbani e dei guardiani dei giardini e soppresse le Divisioni speciali di pubblica sicurezza e le guardie metropolitane.

Con lo sviluppo esponenziale della circolazione automobilistica nei centri urbani, ai vigili urbani ed ai guardiani dei giardini, sotto la denominazione originaria di Guardie municipali che riassumeva tutti i Corpi di polizia urbana, venne anche affidato un ruolo di primo piano nella regolamentazione e nel controllo del traffico nei centri abitati, ruolo che tuttora identifica nell'immaginario collettivo questa figura professionale. Significativa è l'istituzione della rotonda elevata in piazza Venezia a Roma a ricordo di quello che furono i primi vigili del traffico.

Si veda, al proposito, il d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 ("Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche") che fa un elenco delle "guardie" preposte ai controlli sul pagamento delle tasse automobilistiche: tra queste spiccano le guardie di polizia urbana (guardie municipali), che diventeranno gli attuali operatori di polizia municipale.

I vigili urbani, ovvero le guardie municipali che costituivano l'area di vigilanza urbana, si trasformarono infine con legge 7 marzo 1986 n. 65 "legge quadro sull'ordinamento sulla polizia municipale", ed assunsero la denominazione odierna di Operatori di polizia municipale.[1]

Tutt'oggi sono qualificati operatori, come da disposizione ordinamentale in via generale tratta ancora dall'art. 7 comma 3 lettera c della legge sopra richiamata, mentre i quadri intermedi sono qualificati coordinatori ed addetti al controllo; il Comandante viene definito responsabile del Corpo.

L'evoluzione fu necessaria anche alla luce del trasferimento di competenza agli enti locali con il d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, che specifica all'art.18 polizia locale urbana e rurale. "Le funzioni amministrative relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non siano proprie delle competenti autorità statali.", fatto che comportava per i comuni la necessità di avere un servizio che esercitasse la vigilanza di polizia sul rispetto delle materie oggetto del trasferimento.

Disciplina normativa[modifica]

La costituzione di corpi o servizi di polizia municipale in Italia è disciplinata dalla legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale n° 65 del 07 marzo 1986.

Tali corpi e servizi di polizia sono caratterizzati dalla competenza limitata al territorio del comune dal quale dipendono ed è riferito alle funzioni di polizia amministrativa locale ad esso attribuite dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione (decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

Le funzioni in materia statale eccezionalmente attribuite alla Polizia Municipale sono specificate all’art.5 comma 1 della Legge 7 marzo 1986 n.65.

La sentenza Cassazione Sezioni Unite n.10454 del 23 aprile 2008, e Cassazione penale sez.III, sent. n.3289 del 7 novembre 1995, e sez.III, sent. n.1975 del 22 luglio 1997, ha definitivamente chiarito la funzione di polizia giudiziaria attribuita dalla normativa statale:

L'art.5 comma 1, della legge 7 marzo 1986, n.65, stabilisce tra l'altro che il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale (oggi sostituito dall art. 57, comma 3, del nuovo codice di procedura penale).

I comuni hanno la facoltà avere le guardie delle province e dei comuni di cui all'art.43 T.U. sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ed alle quali è attribuita la qualità di agenti di polizia giudiziaria con competenza generale.

Gli appartenenti alla polizia municipale sono da ricomprendere tra gli agenti della Forza Pubblica limitatamente alle proprie attribuzioni di polizia giudiziaria come stabilscono la sentenza Cass. Sez VI n. 5393 del 13 ottobre 2005 e sentenza Cass. Sez VI n. 38119 del 25 giugno 2009, della quale si riporta lo stralcio:

"Secondo l'orientamento giurisprudenziale in materia sono da considerare soggetti attivi del reato di cui all'art. 329 c.p., da un lato, i militari, dall'altro lato, gli agenti della forza pubblica, comprendendo in tale categoria gli agenti di pubblica sicurezza, i carabinieri, le guardie di finanza, i vigili del fuoco, gli agenti di custodia e le persone ad essi equiparate, nonché tutti quegli organismi pubblici non militarizzati "i cui dipendenti sono investiti di potestà di coercizione diretta sulle persone e sulle cose ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica" (Sez. 6^, 5 dicembre 1986, D'Ascoli).

L'inserimento degli appartenenti alla polizia municipale nella categoria degli agenti della forza pubblica (meglio, nella categoria degli agenti di polizia giudiziaria) è stato affermato dalla giurisprudenza, sia pure a fini diversi dall'applicazione dell'art.329 c.p..

Secondo tale linea interpretativa l'operatore di Polizia Municipale ha la qualità di agente di polizia giudiziaria a norma della L.7 marzo 1986, n.65, art.5, che attribuisce simile qualità al personale che svolge servizio di polizia municipale nell'ambito del territorio dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria il responsabile del servizio o del corpo degli addetti al coordinamento ed al controllo (Sez. 1^, 30 ottobre 1992, Pignatiello).

Tra poteri coercitivi, intesi come caratterizzati dal legittimo uso della forza in funzione del conseguimento di finalità di natura pubblica precisamente determinate, rientrano quelli connessi con i settori della pubblica amministrazione riservati per legge alla competenza dei vigili urbani e inerenti alla funzione istituzionale loro propria, e, in particolare, quelli relativi alla disciplina della circolazione stradale ed al controllo della regolarità degli esercizi commerciali.

Comunque i corpi di polizia municipale non fanno parte tuttavia delle forze di polizia ed hanno attribuite funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza in conformità alla normativa vigente (artt.3 e 5 della Legge 7.3.1986 n°65).

La Corte Costituzionale è intervenuta più volte sull'argomento sull'argomento ma con le sentenze n.167/2010 e n.35/2011, che confermando l'indirizzo del 2003, l'incompetenza delle regioni e degli enti locali in sulle materie ordine e sicurezza pubblica, polizia giudiziaria con competenza generale.

L'attribuizione delle qualità e delle funzioni di polizia in materia statale restano di potestà esclusiva dello stato.

La polizia municipale dipende dal sindaco del comune (autorità di pubblica sicurezza per le specifiche materie di competenza generale quali la sanità, il commercio, l'edilizia) in cui opera e svolge le sue mansioni, di polizia amministrativa, polizia edilizia, polizia urbana, rurale, del commercio, ambiente, ed interviene comunque in tutti i casi in cui vengono violate disposizioni di legge la cui vigilanza sul loro rispetto sia stata espressamente delegata ai comuni.

Funzioni[modifica]

Le funzioni della polizia municipale sono specificate dalla Legge Quadro (Legge 7 marzo 1986, n. 65), del d.P.R. 616/1977 relative alla materia «polizia locale urbana e rurale» che concernono le attività di polizia, svolta nell'ambito del territorio comunale e che, ai sensi del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, non siano proprie delle competenti autorità statali attribuite dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione.

L'attività di vigilanza, prevenzione e repressione della polizia municipale, in ambito amministrativo, civile e penale, è sviluppata in modo peculiare essenzialmente nei seguenti settori:

  • Polizia locale in riferimento alle leggi, ai regolamenti ed ordinanze del comune (circolare Ministero dell'Interno n.3/87 del 02 marzo 1987).
  • Polizia giudiziaria, rivestendo la qualifica di agenti e ufficiali dell'art.57 co. 3° del codice di procedura penale e ai sensi dell'art.5 co.1 lett.c L.07 marzo 1986 n.65 vedi anche circolare ministero dell'interno n.557/PAS/5845.10182.A(1) A del 28 giugno 2010.

La Cassazione Sezioni Unite n.10454 del 23 aprile 2008, e Cassazione penale sez. III, sent. n. 3289 del 7 novembre 1995, e sez.III, sent. n. 1975 del 22 luglio 1997, ha stabilito definitivamente, essendo la sentenza pronunciata a sezioni unite pari ad una norma di legge che l?art. 5 comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65 stabilisce tra l altro che il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale (oggi sostituito dall'art. 57, comma 3, del nuovo codice di procedura penale

Con Cass. Sez. III n. 20274 del 28 maggio 2012, con una singolare motivazione, che, a parte aver confermato la mera utilizzabilità degli atti redatti dai vigili urbani, in esecuzione di una delega del pubblico ministero, ha inequivocabilmente confermato la confusione sulla materia esprimendo la seguente motivazione:

"Ai sensi della L. 7 marzo 1986, n. 65, art. 5 e dell'art. 57 c.p.p., comma 2, lett. b) la qualità di agenti di polizia giudiziaria è espressamente attribuita alle guardie dei comuni, alle quali è riconosciuto il potere di intervento nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, tra le quali rientra lo svolgimento di funzioni attinenti all'accertamento di reati di qualsiasi genere, che si siano verificati in loro presenza, e che richieda un pronto intervento anche al fine di acquisizione probatoria" (sez. 1, 10.3.1994 n. 1193, Penna, RV 197211). In effetti nel ricorso è erroneamente richiamato l'art. 57 c.p.p., comma 3, in quanto l'attribuzione della qualità di organi di polizia giudiziaria agli appartenenti alla Polizia Municipale è stabilità dall'art. 57 c.p.p., comma 2, lett. b).".

  • Funzione di polizia stradale nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, come indicato dall'art.12 co.1 lett.f codice della strada, e cioè sulle sole strade sulle qauli si esprime la potestà autoritativa dell'ente.
  • Polizia commerciale, attività produttive ed annonaria.
  • Polizia edilizia, urbanistica e tutela ambientale.
  • Sanità locale, con l'esecuzione, tra l'altro, in funzione di supporto al personale tecnico specialistico dell'amministrazione sanitaria, del A.S.O. e T.S.O..
  • Polizia veterinaria.
  • Polizia mortuaria.
  • Polizia tributaria, con riferimento ai tributi imposti dall'ente locale.
  • Vigilanza sull'igiene, ambiente, alimenti, bevande.
  • Accertamenti e informazioni relativi alle attività istituzionali dell'ente locale, come gli accertamenti anagrafici.

Il dispositivo del MINISTERO DELL’INTERNO-DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Prot. n. 557/ST/201.600/S.12/ del 26.05/2010, riguardo l'accertamento delle violazioni amministrative dispone quanto segue: “In base al combinato disposto dell’articolo 13, comma 4, della legge n. 689 del 1981, che attribuisce agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria competenza generale in ordine all’accertamento di ogni tipo di violazione punita con sanzione amministrativa, e dell’articolo 5, comma 1, della legge n. 65 del 1986, che riconosce al personale della polizia municipale funzioni di polizia giudiziaria nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria della polizia municipale possono accertare tutte le violazioni in materia di sanzioni amministrative.”

Quando sono in servizio, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, gli appartenenti alla polizia municipale rivestono la qualifica di:

  • agenti o ufficiali di polizia giudiziaria nei limiti suindicati dall'art.57 co.3 cod. proc, pen. per competenza per materia, per territorio e nell'orario di lavoro(servizio);
  • svolgono il servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 co. I lett. f) codice della strada Decreto Legislativo n.285/1992 nel territorio di competenza (è opportuno ricordare che non esiste qualifica di polizia stradale ma è un servizio di polizia);
  • agenti di pubblica sicurezza con funzioni ausiliarie ai sensi degli artt. 3 e 5 L.65/1986, nomina approvata dal Prefetto su istanza del Sindaco.

La funzione di pubblica sicurezza è approvata ai sensi dell'art.14 tulps (licenza di polizia soggetta a controllo) che è funzionale ai compiti assegnati al singolo operatore di polizia municipale, non è una qualità di agente di ps come stabilito all'art.4-bis R.D. 635/1940, poiché i requisiti richiesti, la procedura di nomina e gli adempimenti di legge sono diversi.

Gli agenti di ps dipendono dal questore e non dal sindaco come gli operatori di polizia municipale.

Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alle dipendenze dell'Autorità giudiziaria e in via generale secondo i limiti di servizio, materia e territorio stabiliti; possono essere distaccati presso le Sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica limitatamente a specifiche competenze.

Gli operatori di polizia municipale rivestono, nell'ambito del territorio di competenza indicato all'art.6 del Codice della strada la competenza generale in ordine all'espletamento del servizio di polizia stradale, ai sensi dell'art. 12 del C.d.s, nell'ambito del territorio urbano e sulle strade extraurbane di proprietà dell'ente da cui dipendono come definito all'art. 2 co. 9° del Codice della strada.

Requisiti per l'assunzione in ruolo[modifica]

La nomina del personale della polizia municipale avviene attraverso concorso pubblico, deliberato dalla giunta del comune. Rispetto alle forze di polizia dipendenti dallo Stato, l'accesso si rivela più complesso per la maggiore stringenza dei requisiti, la complessità delle materie oggetto di esame e i limiti alle assunzioni imposti dalle recenti leggi finanziarie.

Per ottenere l'approvazione alla qualità di agente di pubblica sicurezza coloro che non abbiano prestato il servizio militare obbligatorio era necessaria la frequentazione del corso di abilitazione all'uso delle armi da fuoco presso i tiro a segno nazionali, che rilasciano l'abilitazione a seguito del superamento con esito positivo del corso medesimo.

Non vi sono limiti per l'immissione a ruolo di operatore di polizia municipale per gli obbiettori di coscienza, con attribuzione della qualità di agente di pubblica sicurezza.

Si noti che, fatte le dovute proporzioni, vengono presentate meno domande rispetto ai concorsi per le Forze di polizia per i quali è richiesto solo il titolo della scuola dell'obbligo, sebbene oggigiorno i giovani che lasciano la scuola dopo la terza media siano molti meno che in passato.

Il contratto di lavoro è, come per la quasi totalità degli impieghi nella pubblica amministrazione, a tempo indeterminato. Tuttavia in alcune località turistiche vengono banditi concorsi per l'assunzione a tempo determinato (stagionale) o part-time.

I requisiti generali per l'assunzione sono quelli previsti dalla normativa statale sul personale dipendente degli enti locali e viene applicato il CCNL Regioni ed autonomie locali.

Nella fattispecie per essere assunti nella polizia municipale (cat. C):

  • È richiesto il diploma di maturità superiore quinquennale;
  • È necessario avere la patente di guida B. Tuttavia, in molti bandi è richiesta anche la patente A e/o la patente nautica;
  • È necessaria la cittadinanza di un paese dell'Unione Europea e la conoscenza della lingua italiana.

Per l'accesso in categoria D, quella in cui sono inquadrati i comandanti, gli istruttori direttivi ed i coordinatori, è necessaria la laurea in giurisprudenza, economia o scienze politiche. Questo è un requisito di recente introduzione: prima della c.d. riforma Brunetta del 2009, potevano accedere in categoria D - tramite concorso interno - anche dipendenti non in possesso di laurea.[2]

Armamento[modifica]

La scelta di armare o meno il corpo/servizio è rimessa alla potestà decisionale del Consiglio comunale che provvede con proprio regolamento in relazione all'esigenza di difesa personale, assumendosi le responsabilità verso terzi per i danni prodotti dal dipendente.

Il d.m. 04 marzo 1987, n.145 (Regolamento concernente l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza) stabilisce le modalità di porto e detenzione e il tipo di armamento che può essere adottato con regolamento dl consiglio comunale ed è per esclusiva difesa personale dell'operatore titolare dell' autorizzazione.

Lo stesso d.m. 145/1987 individua nella “tessera di riconoscimento” della polizia municipale un sostitutivo di una comune licenza di porto d'armi, soggetta a rinnovo annuale previo accertamento del permanere dei requisiti stabiliti per il rilascio del porto d'armi.

Non è consentito all'operatore della polizia municipale, come per gli operatori dei corpi di polizia dello Stato, portare armi non previste dalla legge nazionale e secondo le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti locali.

La circolare Ministero dell’Interno n. 557/PAS/3418-10100(1) del 07 marzo 2006 “Modificazioni al decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), chiarisce che anche la polizia municipale non può detenere armi, strumenti di tutela (giubbotti antiproiettile, scudi, elmetti, ecc.) o autodifesa senza la licenza del Ministro dell'interno, senza incorrere nel delitto previsto e punito all’art.28 TULPS - Strumenti di autodifesa destinati all’armamento dei corpi armati e di polizia.

"La licenza ex art. 28 T.U.L.P.S. è ora altresì richiesta per la fabbricazione, l’importazione e l’esportazione, la detenzione, la raccolta e la vendita degli specifici strumenti, definiti “di autodifesa”, destinati all’armamento dei Corpi armati e di polizia.

Il riferimento va fatto, innanzi tutto, agli speciali indumenti di protezione (balistica o anti-deflagrazione) ed agli scudi specificamente realizzati per le forze dell’ordine, nonché a quegli “strumenti di autodifesa”, contemplati da alcune leggi regionali per l’equipaggiamento della polizia municipale, che vanno ora ricompresi fra i materiali d’armamento destinati ai Corpi armati e di polizia.

A quest’ultimo riguardo si precisa che essi potranno essere adottati dai Corpi di polizia municipale non appena sarà emanato il provvedimento ministeriale, già in fase avanzata di elaborazione, destinato ad integrare il decreto del Ministro dell’interno del 4 marzo 1987, n. 145, concernente l’armamento della polizia municipale.

Si fa, quindi, riserva di ulteriori indicazioni in proposito, precisando, nondimeno, fin da ora, che agli strumenti in questione vanno applicate le disposizioni di pubblica sicurezza vigenti per gli altri materiali ad esclusivo impiego militare o di polizia e che, per gli stessi, è comunque esclusa la vendita individuale.".

Ad oggi il decreto del Ministro dell’interno del 4 marzo 1987, n.145, non ha subito alcuna integrazione o modifica

La Commissione consultiva centrale per le armi di cui all'art.6 L.18 aprile 1975 n.110 ha determinato che le cosiddette mazzette di segnalazione sono armi proprie comunicando, attraverso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza – Ufficio per l'amministrazione generale – Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale n.557/PAS.12982(10) 8 datata 29 marzo 2011, le procedure di cui all'art.4 L.110/1975 come conseguenti l'adozione di questo strumento.

Sullo stesso argomento vedasi anche Parere del gabinetto del ministro N. 17119/110 (Gennaio 2006).

L'approvazione ad ausiliario della Pubblica sicurezza, per chi non ha svolto il servizio militare, consente la frequentazione del corso di abilitazione all'uso delle armi da fuoco presso i Tiro a Segno Nazionale, che rilasciano l'abilitazione a seguito del superamento con esito positivo del corso medesimo, a patto che il Ministero della difesa recepisca, se l'operatore ha svolto il servizio di leva come obbiettore, la richiesta di regredire dal non utilizzo delle armi.

L'arma assegnata dal comune secondo le modalità stabilite con regolamento dell'Ente, a norma del d.m. 4 marzo 1987 n. 145 può essere portata nell'ambito del territorio di appartenenza anche al di fuori del servizio quando questo è espresamente previsto dal regolamento approvato dal consiglio comunale che si fa carico degli effetti civili dell'utilizzo dell'arma da parte del proprio dipendente.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8 del d.m. 4 marzo 1987 n. 145 agli operatori di polizia municipale è consentito il porto dell'arma, secondo i rispettivi regolamenti comunali, oltre il territorio del comune ove fanno servizio, nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento tra le frazioni e rappresentanza, e comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Santo patrono[modifica]

Il 3 maggio 1957 papa Pio XII, con suo Breve apostolico, nominò San Sebastiano patrono della polizia municipale: "Che in Italia sono preposti al rispetto dell'ordine pubblico". La festa ricorre il 20 gennaio di ogni anno.

Legislazione regionale[modifica]

Polizia municipale di Rende.

La polizia municipale è disciplinata a livello nazionale dalla succitata legge 65/1986. Poiché questo ambito comprende materie di competenza legislativa sia statale che regionale, la legge quadro è integrata in ogni regione da leggi specifiche che disciplinano, ad esempio, gli aspetti relativi ai distintivi di grado, la foggia delle uniformi e dei mezzi di servizio.

Tra queste si ricordano:

Denominazione nelle lingue minoritarie d'Italia[modifica]

Nelle regioni a statuto speciale in cui vige un regime di bilinguismo, la denominazione Polizia municipale/locale è stata resa nelle seguenti varianti:

Note[modifica]

  1. ^ Wikisource - L. 7 marzo 1986 n. 65 - Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale
  2. ^ Attuazione della riforma Brunetta negli Enti Locali. URL consultato in data 2012-09-19.

Voci correlate[modifica]

Altri progetti[modifica]

s:L. 7 marzo 1986 n. 65 - Legge quadro sull'ordinamento della Polizia Municipale

Collegamenti esterni[modifica]